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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iI i trust CAPO 1 Dell'istituzione, della durata e dell'invalidità del trust Articolo 9 REGISTRO DEI TRUST DELLA rEPUBBLICA DI SAN MARINO
1. E’ istituito il Registro dei trust della Repubblica di San Marino. Il Registro è tenuto dall’Ufficio del Registro dei trust sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Magistrato Dirigente. 2. Il Registro dei trust è pubblico e può rilasciare certificazione delle sue risultanze. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità e gli effetti di iscrizione, di tenuta e di consultazione del Registro dei trust. 3. Il notaio che ha autenticato la sottoscrizione dell’estratto dell’atto istitutivo ne cura il deposito entro dieci giorni dalla data dell’autentica presso l’Ufficio del Registro dei trust. 4. L’Ufficio cura l’iscrizione del trust nel Registro trascrivendo l’estratto e rimette al notaio la certificazione attestante l’iscrizione del trust. 5. Se il notaio omette il deposito dell’estratto nel termine indicato nel comma 3, il trustee vi provvede autonomamente entro i successivi dieci giorni. 6. Il trustee deve richiedere la cancellazione del trust dal Registro entro venti giorni: a) dall’attribuzione dei beni in trust ai soggetti aventi titolo, a seguito dell’estinzione del trust; b) dalla modifica della legge regolatrice del trust, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 58; c) dalla scoperta di una causa di nullità dell’atto istitutivo, o dal suo annullamento. 7. Le limitazioni ai poteri del trustee previste nell’atto istitutivo del trust che non siano state iscritte nel Registro non sono opponibili ai terzi di buona fede. 8. La mancata cancellazione del trust non è opponibile ai terzi, salvo che essi conoscessero l'esistenza della causa che imponeva la cancellazione del trust. 9. E' comminata la sanzione di Euro 2.000,00 al notaio e al trustee che non abbiano provveduto all’iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee che omette di richiedere cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 è punito con la medesima sanzione pecuniaria.
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