|
||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
||||||
|
|
Regime fiscale dei trustregolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati |
|||||
|
ARTICOLI DELLA LEGGE SAMMARINESE SUL TRUST 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti TRUST A SAN MARINO (commento) |
Trust a San Marino (commento alle norme sammarinesi) |
|||||
|
di Ivan Ortensi (Amm.tore delegato di Mamy's SpA) Da Borsa e Finanza
Il Trust è una forma di gestione patrimoniale ancora poco diffusa in Italia: l’unica legge in materia è la 364/89 che ricalca la più nota convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile al Trust. Nel nostro ordinamento gli unici trust ammessi sono quelli volontariamente istituiti da un “disponente” che conferisce a un secondo soggetto, denominato “trustee”, la gestione di beni o di un patrimonio nell’interesse di uno o più “beneficiari” o per uno scopo prestabilito, purché lecito. Per verificare che il “trustee” agisca effettivamente nell’interesse del beneficiario, il disponente può nominare un “protector” con il compito di controllare la corretta gestione del trust. Di fatto la proprietà dei beni passa al “trustee”, che però ha un vincolo di destinazione nei confronti del beneficiario che può anche essere lo stesso disponente (a patto che non sia l’unico beneficiario). Da un punto di vista pratico, quindi, è possibile conferire al trust una somma di denaro o un patrimonio immobiliare. Il trustee, che non deve essere necessariamente una persona fisica, ma anche una società specializzata nella gestione del denaro, può disporre del conferimento come vuole ma sempre rispettando il vincolo di destinazione (ad esempio, il disponente stesso più altri componenti della famiglia). I vantaggi del trust vanno ricercati nella possibilità di vincolare beni e attribuire diritti svicolando da più complesse normative in fatto di successioni e trasferimenti di beni o capitali e nella possibilità di proteggere una famiglia da sperperi, conferendole le rendite ma non il capitale. E’ quindi un tipo di gestione patrimoniale che può presentare diversi benefici fiscali, a seconda di come viene istituita. Bisogna infatti distinguere i “trust interni” (costituiti in Italia) dai “trust esterni” (costituiti all’estero, anche se con beni situati in Italia). In questa ottica va a collocarsi la nuova legge sui Trust della Repubblica di San Marino, la n°37 del 17 marzo 2005 e che disciplina in maniera sistematica tale istituto, oltre a rappresentare il primo documento del genere in lingua italiana. All’articolo 5 tale legge sancisce che la giurisdizione di San Marino su un dato trust, a meno di deroghe pattuite nell’atto stesso, sussiste nel momento in cui il convenuto abbia il domicilio, la residenza o la sede legale in San marino, il trustee sia un trustee autorizzato o il trust sia amministrato a San Marino. Senza dover andare troppo lontano, quindi, è possibile trovare una legislazione in materia di trust che offre diversi vantaggi: innanzitutto disciplina con chiarezza la separazione patrimoniale dei beni in trust che non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del trustee (che pure, ricordiamo, è il nuovo proprietario dei beni in trust). Sempre nei confronti del trustee sono previste precise norme a tutela del vincolo di destinazione e di eventuali conflitti di interesse che possono esistere. La normativa di San Marino offre, fra l’altro, la chiara possibilità di utilizzare un trust per garantire un’eredità, l’unico vincolo è nell’articolo 50: se il trust prevede una pluralità di beneficiari, nessuno dei quali esistente, al momento dell’istituzione, almeno uno di essi deve venire in essere entro trent’anni dall’istituzione del trust stesso. Sempre il 17 marzo 2005 è stata approvata anche la legge n°38 della Repubblica di San Marino, che definisce con estrema minuzia il regime fiscale dei Trust che ricalca quello della legge n°91 del 13 ottobre 1984 vale a dire l’imposta generale dei redditi della Repubblica di San Marino. |
||||||
|
Articolo a
cura di Ivan Ortenzi |
||||||
|
||||||