San Marino. Riciclaggio e confisca, nuova sentenza di Strasburgo che da’ ancora ragione al Titano

San Marino. Riciclaggio e confisca, nuova sentenza di Strasburgo che da’ ancora ragione al Titano

L’informazione di San Marino

Riciclaggio e confisca, nuova sentenza di Strasburgo che da’ ancora ragione al Titano 

La Corte Europea dei Diritti dell’uomo si è pronunciata su un caso di riciclaggio, confermando le procedure adottate e l’applicazione delle norme in materia

La vicenda è quella degli 850mila Euro frutto di usura e altri reati soldi spacchettati in 68 libretti al portatore. Nel 2015 la condanna a prigionia a confisca

Antonio Fabbri

Riciclaggio e confisca, Strasburgo dà ancora ragione a San Marino, alle procedure adottate e alle interpretazioni giurisprudenziali delle norme ad oggi applicate. E’ del primo giugno la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso di riciclaggio di Rosario Sofia, cinquantenne di Catania, che il 4 febbraio del 2015 aveva visto il tribunale di San Marino pronunciare una condanna in via definitiva a due anni e alla confisca di 850mila euro provento di usura e altri illeciti. Dopo la condanna di primo grado a cinque anni e mezzo, la sentenza era stata confermata in appello, seppure il giudice aveva attenuato la pena ritenendo di applicare quella prevista per il reato presupposto, essendo i fatti contestati verificatisi a cavallo tra la vigenza delle vecchie normative e l’entrata in vigore delle nuove. La condanna a due anni era dunque stata sospesa ed era stata confermata la confisca e i denari, già in sequestro, incamerati all’erario. Proprio per questo Rosario Sofia aveva presentato ricorso a Strasburgo, lamentando, sia nella fase istruttoria sia nelle decisioni di primo e secondo grado, violazioni dei diritti umani. Così la numero 38977/15, è una sentenza importante della Corte, perché tratta alcuni degli argomenti che sono stati oggetto di contestazione anche durante le fasi dibattimentali di più di un procedimento sammarinese, non ultimo il maxi processo “conto Mazzini”. 

I temi trattati dalla Corte, infatti, riguardano riciclaggio, confisca, prova logica del reato presupposto, diritto di difesa. Termini e argomenti che echeggiano spesso nell’aula del palazzo di giustizia con richiami alla Corte di Strasburgo che, dunque, anche recentemente li ha trattati diverse volte consolidando la propria giurisprudenza in materia.

Il caso I fatti contestati, sui quali si è arrivati a Strasburgo, parlano del versamento di denaro su un conto corrente di Giuseppe Sofia presso Banca di San Marino, dal quale il fratello Rosario prelevò 850mila euro parcellizzandoli in 68 libretti al portatore per l’importo di 12.500 euro ciascuno, per rimanere entro la soglia antiriciclaggio vigente all’epoca nel 2006. Scattarono tuttavia le segnalazioni all’Agenzia di informazione finanziaria (Aif) e le indagini, all’epoca in capo al Commissario della legge inquirente Rita Vannucci. Dall’Antimafia di Catania vennero assunte tramite rogatoria informazioni che attestarono come quei denari fossero di provenienza illecita, in particolare usura. Scattarono quindi i sequestri e, in seguito, il rinvio a giudizio, il processo e la condanna. Durante la fase istruttoria l’indagato aveva anche presentato reclamo verso il sequestro. Reclamo rigettato prima dall’inquirente, poi dal Giudice delle Appellazioni e di seguito dal Giudice di Terza istanza. Nel processo, in primo grado davanti al giudice Alberto Buriani e in secondo grado davanti al giudice David Brunelli, la difesa di Rosario Sofia contestò che solo una minima parte di quei soldi era frutto di usura, la restante era invece costituita da denari per i quali intendeva approfittare del regime fiscale più favorevole di San Marino. Evasione fiscale, insomma. Argomenti, questi, portati anche davanti alla Corte di Strasburgo.

Il ricorso a Strasburgo Che cosa contestava a Strasburgo Rosario Sofia contro lo Stato di San Marino? Sostanzialmente la violazione di quattro punti della Convenzione dei Diritti dell’Uomo inerenti il diritto alla difesa, la presunzione di innocenza, l’applicazione di una norma non in vigore all’epoca dei fatti, la violazione del diritto di proprietà. La prima sezione della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha però rigettato all’unanimità, ritenendole manifestamente infondate, tutte le richieste del ricorrente, confermando la correttezza dell’operato del tribunale sammarinese.

Il diritto di difesa La prima contestazione riguardava il diritto di difesa. In sostanza Rosario Sofia, patrocinato dal proprio legale di Catania, sosteneva di non essere stato informato in dettaglio delle accuse, affermando che la contestazione era troppo vaga e imprecisa, in quanto si affermava che i denari da confiscare erano provento di usura e altri illeciti.

La Corte, dal canto suo, specifica che tutti gli elementi e le informazioni erano stati dati in più di un provvedimento, anche nella fase istruttoria. “La Corte ritiene che gli elementi necessari per soddisfare la nozione di informazioni sufficientemente dettagliate, come esposto nella sua giurisprudenza, erano già presenti nel decreto emanato dal giudice inquirente in data 4 febbraio 2010 e nella decisione di sequestro presentata al ricorrente il 2 luglio 2010. La Corte ritiene che tale comunicazione avesse lo scopo di informare il ricorrente dell’istituzione di procedimenti contro di lui. Elencava il nome dell’imputato, il luogo e la data delle presunte violazioni, gli articoli pertinenti del codice penale e una descrizione del presunto comportamento criminale”. In sostanza la Corte evidenzia che tutti gli atti prodotti e notificati dall’autorità giudiziaria, concorrono a fornire gli elementi per comprendere la contestazione mossa. In più la Corte “rileva che l’accusa si riferisce a ‘somme derivanti dall’usura o da origine criminale’. (…) Il decreto e l’ordine di sequestro (che hanno preceduto il processo) avevano già chiarito – dice la Corte – che l’accusa riteneva che tutti i beni avessero origine illecita”. Poi aggiunge: “Il fatto che anche prima del processo il ricorrente avesse contestato l’ordine di sequestro e che dalla difesa avesse cercato di dimostrare che tutti i beni erano di origine legittima, è una forte indicazione che il ricorrente aveva capito le accuse ed era grado di preparare una difesa adeguata”.

La presunzione di innocenza Secondo il ricorrente era stata violata anche la presunzione di innocenza attraverso una “inversione dell’onere della prova” sulla provenienza illecita del denaro. “Il compito della Corte è quello di accertare se le procedure nella loro interezza, incluso il modo in cui le prove siano state raccolte, sia stato corretto”. La Corte osserva che nel caso specifico “la valutazione delle prove è stata condotta da un giudice, con l’audizione pubblica e l’opportunità per il ricorrente di presentare prove documentali e orali. Il ricorrente è stato rappresentato da un consulente di sua scelta. (…) Inoltre, la Corte osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità, sia in primo grado che in appello, di difendersi e di presentare elementi di prova per dimostrare la legittima origine del denaro. A questo proposito, la Corte osserva che la difesa del ricorrente, nel tentativo di contestare l’illecita provenienza del denaro e di dimostrare l’origine lecita dei fondi, ha essa stessa sostenuto la provenienza da evasione fiscale che, a giudizio del giudice nazionale, equivaleva a un riconoscimento implicito di appropriazione indebita, il che costituirebbe in ogni caso un reato per la legge di San Marino”, dice la Corte. Rigettato, dunque, anche il secondo motivo di ricorso.

Confisca e diritto di proprietà Il terzo motivo di ricorso riguardava l’applicabilità della norma sulla confisca, secondo il ricorrente entrata in vigore successivamente ai fatti contestati. Non così per la Corte, che ricostruendo il percorso normativo fatto sulla confisca a San Marino, ha dichiarato infondato anche questo motivo di ricorso.

Ultimo punto riguarda il diritto di proprietà. La difesa di Sofia ha sostenuto che vi sia stata violazione del suo diritto a causa della illegittima confisca di denaro di cui non era stata dimostrata l’origine illecita”.

La Corte ammette che la confisca sia una “interferenza” nel diritto di proprietà, ma allo stesso tempo la ritiene necessaria in determinati casi purché mantenga “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito” e avvenga in maniera “non arbitraria né imprevedibile”. Criteri che nel caso specifico la Corte ritiene siano stati rispettati. Inoltre Strasburgo ribadisce un principio consolidato: “Quanto all’obiettivo perseguito con la confisca, la Corte ritiene che tale strumento sia conferito ai tribunali come arma nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Un provvedimento di confisca, pertanto, funge da deterrente per chi intenda riciclare, oltre che a privare chi ha commesso illeciti del denaro proveniente dallo stesso riciclaggio o da altri reati”, dice la Corte respingendo quindi il ricorso.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy