San Marino. Minacce a Celli, toccherà a Lamberto Emiliani, terza istanza, decidere

San Marino. Minacce a Celli, toccherà a Lamberto Emiliani, terza istanza, decidere

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Minacce a Celli: decisione Ferroni che limita le indagini rischia “di minare la procedura penale”

Errori, contraddizioni e ricostruzioni non fondate rilevati dal Procuratore del Fisco Contestazioni pesanti all’ordinanza del Giudice di Appello Toccherà al Giudice di Terza Istanza, Lamberto Emiliani, decidere

“Rischio di minare le fondamenta stesse della procedura penale”

Errori, contraddizioni e ricostruzioni non fondate rilevati dal Pf nell’impugnazione all’ordinanza di Ferroni

Antonio Fabbri

E’ una ordinanza che contiene valutazioni, ricostruzioni, argomentazioni che appaiono erronee, contraddittorie ed infondate, quella con la quale il Giudice Lanfranco Ferroni impedisce che si indaghi sulle minacce a un ministro. Questo ritiene il Procuratore del fisco che l’ha impugnata. Addirittura “l’insieme di tali affermazioni impone a questa Procura Fiscale di intervenire per affermare il valore della legalità rispetto a interpretazioni che sembrano minare le fondamenta stesse della procedura penale”. Questa la premessa, già di per sé eloquente, del ricorso del Procuratore del Fisco Roberto Cesarini, che ha impugnato l’ordinanza con la quale il giudice delle appellazioni, pur rigettando il reclamo dei legali di Stefano Ercolani, ne accoglie alcune richieste di fatto impedendo che si possa indagare sulle denunciate minacce al Segretario alle Finanze, Simone Celli, e le pressioni per farlo dimettere.

Un ricorso, quello della Procura Fiscale, che rileva quindi errori di diritto, di terminologia, sbagli nell’applicazione della legge, nella qualificazione dei soggetti processuali e contraddizioni che non dovrebbero essere propri di un giudice di appello, specie se di esperienza. La Procura fiscale, dunque, ricorre al Giudice di Terza Istanza interessandolo in particolare su alcune interpretazioni delle norme processuali avanzate dal Giudice Ferroni, “nelle quali, mutuando denominazioni e soluzioni proprie di ordinamenti esteri, giunge ad affermare che la “persona offesa dal reato” (espressione contenuta nel codice di procedura penale italiano) non è una “parte”, ma un semplice soggetto processuale”. Il Codice di procedura penale sammarinese, però contraddice questa interpretazione. Per la legge sammarinese, rileva il Pf, il titolare dell’interesse leso dal reato viene espressamente designato come “parte offesa” o anche “parte lese” “Entrambe le espressioni, parte offesa e parte lesa, designano un soggetto diverso dalla “parte civile”: le une si riferiscono al soggetto che ha subito la lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, l’altra al soggetto che ha subito un danno economico di cui chiede il ristoro al giudice penale. Questa distinzione terminologica e soggettiva – spiega il Pf nel reclamo – rendono palese che alla parte offesa il codice riserva diritti già nella fase istruttoria, indipendentemente dalla costituzione di parte civile”. Per questo la Procura fiscale ritiene che il giudice abbia compiuto una classificazione erronea delle parti che “emerge con maggiore evidenza nella parte in cui il Giudice “riserva esclusivamente al Giudice Inquirente ed all’‘imputato” la “qualità di parte”. Ora appare tanto abnorme annoverare il Giudice tra le parti processuali (privandolo così della qualità prima l’imparzialità, che è propria della giurisdizione) quanto non includere in tale categoria il Procuratore del Fisco (oltre che un soggetto che il codice espressamente qualifica come “parte”)”. Insomma il Pf contesta come il giudice Ferroni non dia la qualifica di “parte” processuale a chi ce l’ha, compresa la Procura fiscale, mentre definisca parte chi parte non è, come il Giudice inquirente, sottraendogli in sostanza la possibilità di indagare compiutamente e mettendo in dubbio il dovere di formulare l’imputazione.

Dice infatti il Pf: “L’inciso secondo cui il Giudice Inquirente è una “parte”, in quanto esercita l’azione penale attraverso la formulazione dell’imputazione, conduce ad escludere che il Giudice d’Appello sia incorso in una mera svista lessicale, confondendo il Giudice Inquirente con il Procuratore del Fisco. È certo, infatti, che proprio ed esclusivamente al Giudice Inquirente – come affermato (in questo caso) giustamente nel provvedimento – compete il potere di formulare l’imputazione e di esercitare l’azione penale”.

Il Pf rileva poi un altro “errore qualificato che desta una certa sorpresa: il Giudice d’Appello afferma che “il diritto alla prova deve essere riconosciuto esclusivamente in capo alle parti: Giudice inquirente e indagato”. Il problema è che l’inquirente ha il “dovere” della prova, dovere che viene frustrato se si impedisce di cercarla, la prova. “E’ palesemente estraneo al nostro sistema processuale definire la posizione soggettiva del Giudice rispetto alla prova come un “diritto”. La stessa obbligatorietà dell’imputazione -dice il Pf- rende evidente che si tratti di un “dovere”, con buona pace delle ulteriori argomentazioni proposte dal Giudice d’Appello che equipara i diritti-facoltà dell’indagato con i poteri-doveri del Giudice inquirente”.

Inoltre il Pf aggiunge che “si deve, purtroppo, prendere atto della scarsa considerazione che il Giudice d’Appello riserva alla Procura Fiscale che viene addirittura privata di quel diritto alla prova, così enfaticamente attribuito all’indagato”. Non finisce qui, perché il Pf definisce “censurabile” la tendenza del giudice di appello di estendere irritualmente le proprie decisioni alla revoca della segretazione, senza valutare le esigenze che la impongono per salvaguardare le indagini se non, addirittura, rischiando di inficiarle. In questo ambito vengono citate le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che hanno confermato la correttezza delle determinazioni del tribunale sammarinese in fase di indagine. In sostanza il Pf afferma che il Giudice di Appello suggerisce una diversa e più tenue qualificazione del reato per cui si indaga di fatto impedendo, però, l’accertamento di fattispecie più gravi, sottraendone, così facendo, la qualificazione all’inquirente.

Da quanto rilevato dalla Procura fiscale impugnando l’ordinanza del Giudice di appello Ferroni, emerge dunque che agli inquirenti viene impedito di indagare sulle minacce e sugli effetti di queste, nei confronti di un ministro. Decisione che, al di là de caso specifico, potrebbe formare un precedente pericoloso. L’impugnazione del Pf chiede anche di sospendere l’efficacia dell’ordinanza. Su questo e sul ricorso dovrà pronunciarsi il Giudice di Terza Istanza, Lamberto Emiliani. Ieri scadeva il termine per le memorie delle parti. 

 

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