San Marino. Strasburgo, infondato il ricorso di Biljana Baruca

San Marino. Strasburgo, infondato il ricorso di Biljana Baruca

L’Informazione di San Marino

Strasburgo promuove ancora procedura e indagini del Titano 

Dichiarato infondato dall’Alta Corte il ricorso di Biljana Baruca promosso dall’avvocato Pagliai che contestava carcerazione preventiva e condizioni detentive

Antonio Fabbri

Arriva un’altra conferma da Strasburgo sulla correttezza della conduzione dell’istruttoria nell’indagine “conto Mazzini” e nel cosiddetto “Podeschi bis”. E’ stata pubblicata l’8 febbraio scorso la sentenza della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul ricorso che, per conto di Biljana Baruca, era stato presentato dal suo legale, l’avvocato Stefano Pagliai. Lo stesso in più di un’occasione, anche in sede di processo “Mazzini”, si era detto convinto di una pronuncia favorevole dall’alta Corte. “Strasburgo ha un’influenza determinante su questo processo perché se ammettono che c’è stata una violazione del diritto di difesa, non oso immaginare se rilevassero qualcosa sulla tortura, questa avrebbe un impatto importante su questa vicenda giudiziaria”, aveva detto Pagliai. Impatto che, dunque, evidentemente non ci sarà, dato che Strasburgo una decisione l’ha presa ed è relativa sia alla fase inquirente del processo “Mazzini”, sia alla detenzione cautelare “prolungata” in funzione della prosecuzione delle indagini del cosiddetto “Podeschi bis”. 

I motivi della detenzione Il primo motivo di ricorso sollevato era che la detenzione cautelare e i successivi domiciliari, non erano, secondo la ricorrente e il suo legale, sufficientemente motivati e che la loro durata era stata irragionevole.

Di avviso diametralmente opposto la Corte di Strasburgo: “La Corte non ha dubbi sul fatto che, in considerazione di tutto il materiale menzionato dal tribunale nazionale nelle sue decisioni, esistesse un ragionevole sospetto che il richiedente avesse commesso i presunti reati e che tale il sospetto è persistito durante tutta la sua detenzione”. Anche sulla durata la Corte “ribadisce che in tali casi, che coinvolgono numerosi indagati, il processo di raccolta delle prove e audizione è spesso un compito difficile”. Strasburgo sottolinea infatti di essere “consapevole della gravità delle accuse mosse contro la ricorrente e delle difficoltà incontrate dalle autorità nazionali nell’indagare il suo caso, coinvolgendo le accuse più soggetti, presumibilmente parte di un complesso gruppo criminale. A tale proposito, la Corte osserva che le autorità giudiziarie a più livelli di giurisdizione hanno fornito dettagli sul perché e in quale misura i motivi che giustificavano la detenzione iniziale sono rimasti invariati”. Strasburgo, quindi, afferma che durante tutta la detenzione preventiva hanno avuto un peso le esigenze cautelari del rischio di inquinamento delle prove, reiterazione del reato e pericolo di fuga.

“La Corte nota – si legge nella sentenza – che i tribunali nazionali si riferivano ai rapporti della ricorrente che mostravano la prosecuzione del lavoro dell’organizzazione e indicavano che, secondo le informazioni disponibili al momento delle loro decisioni, i tentativi di ulteriori rapporti continuavano anche durante la detenzione preventiva”. La Corte richiama la famigerata vicenda delle radioline come esempio del persistere del rischio di inquinamento delle prove e della rete di rapporti su cui, nel caso specifico Baruca, poteva contare. Motivi e tempi di custodia cautelare che “non possono essere considerati irragionevoli, nel contesto del riciclaggio di denaro su scala internazionale, date le connessioni della richiedente, che i vari gradi di giudizio hanno ripetutamente riscontrato”. La Corte quindi conclude che “i vari motivi addotti per la detenzione preventiva della ricorrente nelle diverse fasi del procedimento erano ‘pertinenti’ e ‘sufficienti per giustificare la sua detenzione in custodia cautelare per l’intero periodo in questione”. Anzi, la Corte afferma che l’autorità giudiziaria sammarinese ha mostrato una “diligenza speciale” considerata la complessità del caso, le rogatorie dall’estro e il numero degli indagati del contestato “gruppo criminale”. “Nonostante questa complessità – dice la Corte – la ricorrente è stata sottoposta a processo a meno di un anno e mezzo dal momento in cui le accuse sono state mosse”. Strasburgo parla di una gestione delle indagini con “relativa speditezza”. Rigetta quindi, in quanto manifestamente infondato, il reclamo presentato su questo punto.

La conoscibilità delle accuse Una contestazione che i legali di Baruca e di Podeschi hanno iniziato a ripetere fino dalle prime battute dell’inchiesta, era che non sarebbero state fornite loro sufficienti informazioni sulle accuse e sulle ragioni della custodia cautelare. A smentire seccamente questa versione che per mesi è stata sollevata e sostenuta anche mediaticamente, è sempre la Corte dei diritti dell’Uomo. Strasburgo infatti scrive nella propria sentenza che “l’ordinanza del 23 giugno 2014 che dichiarava la detenzione del ricorrente e elencava le accuse, consisteva in un dettagliato resoconto dei fatti relativi ad un periodo rilevante e collegati ad una pluralità di soggetti, inclusa la ricorrente”. La Corte evidenzia dunque che l’ordinanza di carcerazione cautelare conteneva tutte le accuse e le ragioni che motivavano la detenzione preventiva. “Lo stesso deve essere detto – aggiunge la Corte – dStrasburgo della decisione del 9 marzo 2015”, quella relativa la cosiddetto “Podeschi bis”. Così anche questo motivo di ricorso viene rigettato da Strasburgo in quanto “manifestamente infondato”. Stessa cosa la Corte dice sulla contestazione fatta relativamente alla durata della segretazione degli atti, evidenziando come, i legali della ricorrente, avessero a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessaria che ha consentito loro di conoscere compiutamente le accuse mosse e di contestare le misura cautelare da esse motivata anche nella fase inquirente.

“Nessun trattamento disumano o degradante” L’ultimo motivo di ricorso invocava la convenzione contro la tortura e i trattamenti disumani e degradanti. L’avvocato di Baruca aveva in sostanza sollevato il fatto che il carcere non fosse idoneo, che non esistesse una sezione femminile e che, ai domiciliari, le verifiche dell’autorità avvenivano anche di notte “compromettendo così il benessere fisico e psicologico” della ricorrente. Su questo la corte di Strasburgo è lapidaria: “Alla luce di tutto il materiale in suo possesso e nella misura in cui gli argomenti denunciati rientrano nelle sue competenze, la Corte constata che tali denunce non rivelano alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o suoi protocolli. Ne consegue che questa parte della domanda è manifestamente infondata e deve essere respinta”. Non si può non rilevare come finora i ricorsi presentati a Strasburgo contro lo Stato di San Marino e relativi alle inchieste del “conto Mazzini” – ricorsi “pubblicizzati” anche mediaticamente, spesso mettendo in cattiva luce il sistema giudiziario e normativo della Repubblica, oltre che utilizzati nelle aule del tribunale quasi come strumento di “pressione” e monito – siano stati tutti respinti.

 

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