San Marino. Calcioscommesse, 19 nuovi deferimenti

San Marino. Calcioscommesse, 19 nuovi deferimenti

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Calcioscommesse, nuovo terremoto nel calcio con 19 nuovi deferimenti 

Dirigenti e giocatori davanti alla disciplinare. A vario titolo devono rispondere di partite truccate, scommesse, omissioni.

Arrivano alla vigilia della presentazione della nuova stagione di Campionato e Coppa Titano, i deferimenti davanti alla giustizia sportiva, nell’ambito di due procedimenti, di 19 persone, tra calciatori, ex calciatori e dirigenti, oltre che nei confronti di sei società coinvolte. Dopo la prima tranche dell’inchiesta sportiva sulle scommesse nel calcio sammarinese, erano attesi nuovi e ulteriori sviluppi. Era stato d’altra parte chiaro il Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Marco Tura, all’indomani dei deferimenti e delle sanzioni comminate nel gennaio scorso, nell’affermare che era “solo l’inizio”. Aveva anche aggiunto di aver trovato una “situazione fradicia”, ma allo stesso tempo aveva manifestato la determinazione della Federcalcio di procedere senza indugio per riportare “maggiore moralità” nel calcio sammarinese. Ed è di ieri comunicazione ufficiale da parte della Federcalcio di 19 nuovi deferimenti, che dovranno rispondere, a vario titolo, di essersi adoperati per falsare i risultati delle partite o di avere scommesso in violazione del regolamento federale o di aver omesso di segnalare scommesse e scommettitori ai competenti organi della Fsgc.

Alcuni dei nomi di questa nuova richiesta di giudizio davanti alla Commissione Disciplinare comparivano già tra i 24 che a gennaio scorso si sono visti comminare sanzioni nel primo grado di giustizia sportiva. Altri, soprattutto tra i dirigenti, emergono invece in queste nuove indagini. A spiccare il deferimento è stato il Procuratore Federale, Angela De Michele, per due procedimenti, i numeri 4 e 5 del 2017. Le accuse sono relative alla presunta alterazione di quattro partite, tutte di Coppa Titano, oltre a una ulteriore partita di Campionato. Secondo l’accusa, per quanto riguarda le contestazioni più gravi di illecito sportivo, lo scopo era quello di “addomesticare” gli incontri per poi lucrare su scommesse “facili”. In particolare si parla della “presunta alterazione della gara Folgore-San Giovanni del 09/03/2016 di Coppa Titano, della gara Juvenes/Dogana- Folgore del 14/03/2017 di Coppa Titano, finalizzata ad effettuare scommesse dall’esito sicuro, della gara Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016 di Coppa Titano, della gara Pennarossa-La Fiorita del 06/03/2016 di Campionato Sammarinese, nonché della presunta violazione del divieto di scommettere posta in essere da tesserati della Fsgc”. Così il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine relativi al procedimento disciplinare n. 4/2017 e “valutato il materiale probatorio acquisito” ha deferito alla Commissione Disciplinare:

“- Il sig. GASPERONI ALAN, all’epoca dei fatti presidente della Società Polisportiva La Fiorita 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino-Cailungo del 30/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina della FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni- Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;

– Il sig. PERROTTA FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2014-2015 alla stagione sportiva 2016-2017 e della Libertas nella stagione sportiva 2017-2018 per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

– Il sig. MONTANARI SIMONE, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Sportiva Pennarossa nella stagione sportiva 2015-2016 e della società S.S. Folgore nella stagione sportiva 2016-2017 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; omesso di denunciare le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;

– Il sig. BERARDI NICOLA, all’epoca dei fatti allenatore della S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione 2016-2017 e della Società Polisportiva La Fiorita 1967 nella stagione sportiva 2017- 2018 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/ Dogana-Folgore del 14/03/2017; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;

– Il sig. MUCCINI MANUEL, calciatore della S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione sportiva 2017-2018 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; e della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa;

– Il sig. ALUIGI RICCARDO, calciatore della S.S. Folgore, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

– Il sig. GOZI GEMINO, calciatore della società Tre Penne, per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni- Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes-Dogana-La Fiorita del 30/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana- La Fiorita del 30/03/2016;

– Il sig. VAGNETTI DAVIDE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Virtus A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Gabriele Muratori – quest’ultimo per interposta persona – sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;

– Il sig. RICCARDI DALIBOR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Virtus A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla FSGC Fiorentino- Cailungo del 30/03/2016 e Murata- Domagnano del 30/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/ Dogana-La Fiorita del 30/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;

– Il sig. ARUCI ARMANDO, all’epoca dei fatti tesserato per Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, per rispondere: della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;

– Il sig. MURATORI GABRIELE, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. Folgore per rispondere: della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;

– Il sig. CANGINI ALESSIO, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Polisportiva La Fiorita 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina della FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;

– Il sig. CUTTONE ALESSANDRO, calciatore tesserato nella stagione 2016-2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. Juvenes/ Dogana, attualmente non tesserato, per rispondere: della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes/ Dogana-Folgore del 14/03/2017 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;

– Il sig. CAPELLINI RENATO, presidente e legale rappresentante pro tempore della S.S. Folgore, per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;” Dovranno rispondere di responsabilità, viste le condotte di cui sono accusati i propri dirigenti,

– La società SP LA FIORITA 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e

legale rappresentante pro tempore sig. Gasperoni Alan; e della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Cangini Alessio;

– La S.S. FOLGORE per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Capellini Renato; e della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele;” Dovranno rispondere di responsabilità oggettiva le società:

– La S.S. PENNAROSSA per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Montanari Simone; – La società TRE PENNE per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Gozi Gemino;

– La società VIRTUS A.C. 1694 per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando;

– La società JUVENES/DOGANA per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal suo tesserato all’epoca dei fatti, sig. Cuttone Alessandro”.

Altra parte delle indagini della Procura Federale, e il conseguente diferimento alla Commissione disciplinare, riguarda la partita Virtus-Tre Fiori del 17/04/2016 di Campionato Sammarinese. La Procura Federale per questo match ha deferito:

“- Il sig. GIULIANELLI PIER DOMENICO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere – prima della gara – posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

– Il sig. SILVI MARCHINI FILIPPO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

– Il sig. ALBANI DANIELE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

– Il sig. NICOLINI DAVIDE, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

– Il sig. LA MONACA MASSIMILIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

– Il sig. VAGNETTI DAVIDE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

– La società VIRTUS A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina della FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, sig. Giulianelli Pier Domenico; della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide”

La prima reazione alla comunicazione dei deferimenti è di Dalibor Riccardi, ex consigliere del Psd consigliere, e oggi indipendente appartenente al neo movimento ReS. Riccardi che alla Rtv ha dichiarato: “Avevo solo prestato dei soldi ad un amico, circa 200 euro, per scommesse eseguite col mio account. Nel 2016 non avevo mai giocato e neppure ero certo di essere tesserato. In ogni caso mi provoca un certo disagio, essere accostato a personaggi che alteravano i risultati”. Specifica inoltre: “non c’è nessuna indagine penale sul mio conto”, riferendosi alla parallela incheista aperta dalla giusitizia ordinaria sul caso Calcioscommesse.

 

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