San Marino. Residenza ai lavoratori frontalieri, il decreto

San Marino. Residenza ai lavoratori frontalieri, il decreto

L’informazione di San Marino: Residenza ai lavoratori frontalieri, ecco il decreto

Il 17 settembre scorso, il Gover- no ha licenziato il decreto per concedere ai lavoratori fronta- lieri la residenza. Il decreto nel dettaglio disciplina e specifica requisiti e modalità per l’otteniemnto della residenza da parte dei lavoratori frontalieri. “La residenza – si legge nel decreto – è concessa al lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro in possesso dei seguenti requisiti: a) sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese; b) abbia svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni non superiori a giorni 15, negli ultimi quindici anni presso uno o più operatori economici sammarinesi.

Il richiedente può fare domanda di estensione della stessa, nei seguenti casi: a) al coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio; b) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;  c) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità. La domanda – prosegue il decreto – deve essere presentata nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno presso lo Stato Civile.

Le domande presentate al di fuori dei mesi indicati sono dichiarate irricevibili dall’Ufficio. Il numero massimo di residenze concesse è fissato in 20 unità annuali; le domande depositate nei termini suindicati, se in numero pari o inferiore alle unità annuali, vengono esaminate dall’ufficio nel successivo mese di gennaio seguendo l’ordine cronologico di presentazione; se le domande depositate superano le unità annuali indicate, l’ufficio ricevente procede a selezionare con sistema di estrazione a sorte –sorteggio- ed avvia all’esame le domande selezionate.

Qualora una o più delle domande sorteggiate non soddisfino i requisiti per la concessione, esse si considerano invalide e l’Ufficio di Stato Civile procede ad una selezione ulteriore. Le domande avviate all’esame, sono soggette al parere obbligatorio della Gendarmeria. Per quanto riguarda la presentazione della domanda – sottolinea il decreto – devono essere versati presso lo Stato Civile 100 euro. Il richiedente la residenza, lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro deve presentare all’ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti: certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell’atto di nascita; certificato di cittadinanza; certificato di matrimonio o di stato libero; certificato di residenza; certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza.

Il richiedente la residenza deve presentare all’ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti: certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell’atto di nascita; certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato di famiglia; certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza; copia conforme dell’atto di matrimonio; dichiarazione da richiedersi presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio. Se il figlio è minorenne – conclude il decreto per l’ottenimento della residenza da parte dei lavoratori frontalieri – la richiesta deve essere presentata dal genitore all’Ufficiale di Stato Civile allegando i seguenti documenti: estratto per riassunto dell’atto di nascita”

 

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