San Marino. Morsiani multa Buriani su denuncia della Pierfelici

San Marino. Morsiani multa Buriani su denuncia della Pierfelici

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Decreto penale di condanna: Morsiani multa Buriani su denuncia della Pierfelici

Antonio Fabbri 

Morsiani multa Buriani su denuncia della Pierfelici. Con un decreto penale di condanna il Commissario della legge Simon Luca Morsiani, ha disposto una multa da 1.000 euro a carico del Commissario della legge Alberto Buriani per diffamazione semplice. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia dell’ex magistrato dirigente, Valeria Pierfelici, per una considerazione pronunciata da Buriani nell’ambito dell’ormai famigerato Consiglio Giudiziario Plenario del 19 dicembre 2017. 

Il decreto penale riporta l’espressione incriminata: “Non c’è Magistrato del nostro Tribunale che non sappia che tra i più assidui frequentatori del Magistrato Dirigente ci sono i distributori ufficiali di notizie false e diffamatorie nei confronti di altri magistrati. Guardate come sono andate a finire le cause civili instaurate da o contro quei giornalisti o quei giornali: per quelli che sono allineati, in sede civile non ci sono mai state pronunce sfavorevoli, per quelli che, invece, non sono allineati, ben che vada, le cause rimangono pendenti per sempre”. La denunciante sostiene poi che Buriani avrebbe fatto riferimento a Marco Severini e che mai ci sono stati favoritismi nei suoi confronti.

Un quadro istruttorio incompleto Quello che tuttavia emerge anche dal decreto penale è un quadro istruttorio incompleto. Emerge infatti che la denunciante non avrebbe mai prestato giuramento di calunnia, né è stata mai ascoltata alla presenza della parte indagata; neppure l’indagato è stato mai ascoltato; né sono stati ascoltati i testimoni richiesti dalla difesa, anche a causa del fatto che una parte del fascicolo è stata stralciata. Ma questo decreto penale, oltre a dare conto del clima instauratosi con le denunce promosse da un giudice nei confronti degli altri, fa emergere anche una serie di situazioni inquietanti.

Una strana missiva Secondo la ricostruzione dell’inquirente, infatti, tutto era partito da una lettera-segnalalazione trasmessa alla Pierfelici e a Buriani. Lettera a firma di un esponente dell’opposizione, tale “A.R.”, così è indicato nel decreto penale. Quest’ultimo aveva incontrato uno dei condannati del “conto Mazzini”, che, stando alla segnalazione, avrebbe chiesto da un lato l’impunità in vista del secondo grado di giudizio e dall’altro, di fatto, la testa di Buriani. Si legge infatti nel decreto penale: “Sul punto, limitatamente a quanto qui rileva per ragioni di inquadramento organico del giudizio, si tratta del messaggio – diretto alla dott.ssa Pierfelici come all’avv. Buriani, almeno stando a quanto risulta dall’apparenza documentale, e da dichiarazioni in atti – con cui un terzo comunica che, proprio quando si trovava casualmente a discutere con l’amico Commissario della Legge Penale Gilberto Felici, (“al quale ho riferito la richiesta”, sic) aveva ricevuto la chiamata di tale Claudio Podeschi (già imputato, all’epoca in un procedimento penale (c.d. “conto Mazzini”) nel quale il titolare del dibattimento aveva pronunciato condanna, in attesa del deposito della sentenza), con richiesta di un incontro. All’incontro, effettivamente tenuto, per quanto emerso in atti e descritto dall’interessato, Podeschi chiese al mittente della comunicazione citata di farsi latore di un messaggio, cioè che “ … lui avrebbe smesso di combattere contro di Lei, si sarebbe ritirato all’estero se in qualche modo gli si fosse garantito un esito positivo sul processo di secondo grado. Naturalmente Lui in via indiretta avrebbe Contribuito anche a fornire informazioni rilevanti sul comportamento del Dott. Buriani …”. E il messaggio, seppure sotto forma di lettera-segnalazione, è arrivato all’ex dirigente. Prosegue il decreto: “In tale contesto – non consueto – il terzo (A.R., ndr.) si sarebbe determinato, con il proprio invio, a rivelare l’episodio sia alla dott.ssa Pierfelici che all’avv. Buriani. In concreto, Valeria Pierfelici ha trasmesso quanto in oggetto alla Cancelleria per l’apertura di un procedimento penale; ipotizzato un ruolo di parte offesa in capo all’avv. Buriani”. Una vicenda, che fa molto riflettere. Anche perché, seppure non si possano fare collegamenti, è un dato di cronaca politica che dai banchi dell’opposizione – poco tempo dopo questi episodi datati novembre 2017 – in sede di Consiglio Grande e Generale, ma anche in qualche conferenza stampa, ci sia stato chi ha intavolato insinuazioni e accuse verso il Commissario Buriani, che appunto nel decreto penale viene indicato come parte offesa in questa vicenda sulla quale sarebbe, tra l’altro, aperto un ulteriore fascicolo.

Interferenze pericolose Ma c’è un altro episodio inquietante, e un altro fascicolo le cui sorti non sono al momento note, descritto nel decreto penale. Episodio nel quale parte offesa è indicato ancora Buriani. “Con provvedimento istruttorio in data 25.1.2018, questo Giudice – si legge – dava conto di ulteriori sopravvenute circostanze per cui organi d’informazione avevano pubblicato (“Buriani querelato dalla Pierfelici”) contributi che apparentemente sembravano ricondursi a circostanze oggetto del corrente procedimento non con mera valenza informativa, ma quasi come iniziative consapevolmente dirette ad interferire sulla serenità del lavoro giudiziario del Commissario della Legge: di nuovo era la posizione del Commissario della Legge Buriani ad assumere le caratteristiche della parte offesa, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 344 e 346 c.p., apparendo plausibile una correlazione proprio tra le catene causali pregiudizievoli esposte nell’originaria missiva ed i termini della pubblicazione in oggetto”. Se gli articoli trattavano di una denuncia di cui in quel momento erano probabilmente al corrente in pochi, di certo è significativo il collegamento che l’inquirente fa con la famosa lettera.

Una delle testimonianze Uno stralcio di una testimonianza importante viene riportato nel decreto penale. Secondo l’inquirente la testimonianza attesterebbe che il riferimento della frase contestata per la diffamazione semplice, sia riferito ad un determinato soggetto, come dichiarato dalla denunciante, e che non abbia contezza che in sede civile ci siano stati particolari favoritismi, attestando quindi l’offensività di quella frase. Allo stesso tempo, però, a ben leggere la testimonianza, ci sono delle affermazioni che non sono irrilevanti a vedere, soprattutto, quanto accade in Repubblica sul piano mediatico. Si legge nello stralcio della testimonianza del Commissario della legge Gilberto Felici, oggi Giudice presso la Corte di Strasburgo: “A me risulta che Valeria Pierfelici abbia sempre tenuto rapporti con operatori dell’informazione. Non mi risulta certo che tratti male i giornalisti. Rispetto all’intervento di Buriani in Consiglio in cui si parla di questo, io posso dire che certamente con Severini ha avuto rapporti quantomeno costanti e frequenti. Questo, dico purtroppo, nonostante Severini abbia avuto atteggiamenti ostili verso alcuni nostri colleghi. La giustificazione data era l’esigenza di gestirlo. Con scarsi risultati devo dire. Il soggetto ha promosso cause contro colleghi, e di certo non ha lesinato critiche ai magistrati, Pierfelici esclusa. (…) Quanto a favoritismi, devo dire che mi sono sorpreso in diversi casi dell’esito di procedimenti a carico di Severini, ma in questo caso mi riferisco ad esiti favorevoli in procedimenti penali (…) Nel civile, e in particolare per Severini, non sono a conoscenza di trattamenti di favore, come pure per nessun altro giornalista. Ovviamente io non conosco gli atti delle cause civili che riguardano giornalisti, e una volta veduti potrei anche mutare opinione. Non ho mai avuto questa impressione. (…) E vero che (…) Valeria Pierfelici chiese a me e al collega Buriani di fare una verifica sui contenuti del sito di Severini per valutare se nel tempo i vari attacchi al Tribunale coincidessero con fasi salienti dei procedimenti a suo carico. Ragioni tecniche impedirono di recuperare tutti i dati necessari ad accertare o smentire questa ipotesi”.

Non c’è molto altro da aggiungere.

 

 

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