San Marino. Legge unioni civili, momento storico per San Marino. Michele M. Macina

San Marino. Legge unioni civili, momento storico per San Marino. Michele M. Macina

L’Informazione di San Marino

Legge unioni civili, momento storico per San Marino 

Michele Marino Macina

Un momento storico per la nostra piccola Repubblica: venerdì 16 novembre, infatti, è stata approvata dal Consiglio Grande e Generale la legge sulla regolamentazione delle Unioni Civili, accolta con 40 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. Una legge nata dalla cittadinanza con un pdl sottoscritto da oltre 1300 firme, con un iter che ha avuto inizio poco più di un anno fa, quando alcuni sammarinesi si sono ritrovati al Summer Pride di Rimini sotto la bandiera biancoazzurra portata con orgoglio da Karen Pruccoli, all’epoca coordinatrice della Commissione pari opportunità della Repubblica 

Un passo avanti ancora più significativo se si considera che l’omosessualità a San Marino era considerata un reato fino al 2004. 

Per una modifica alla “Dichiarazione dei diritti dei Cittadini” Durante la discussione fnale il consigliere Davide Forcellini (Rete) ha presentato l’ordine del giorno (sottoscritto dai gruppi di Dim, Psd e Ps) per integrare l’articolo 4 della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”, aggiungendo il divieto di discriminazione in base all’orientamento
sessuale.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Unione civile: che cos’è? È un contratto mediante il quale è regolata una comunità di tipo familiare composta da due individui maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso al fine di organizzare la loro vita in comune.

Come funziona l’unione civile? L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene mediante dichiarazione congiunta di fronte all’ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e viene registrata nell’archivio dello stato civile. La costituzione dell’unione deve essere preceduta dalle pubblicazioni nell’apposito albo istituito presso l’Ufficio di Stato Civile. Può essere concessa la dispensa dal Commissario della Legge.

Chi non rientra nelle unioni civili? civili? Non possono contrarre unioni civili le persone che sono già sposate o sono parte di un’unione civile con qualcun altro; quelle interdette per infermità mentale; quelle che hanno legami di parentela; quelle che sono state condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge.

Diritti e doveri Dall’unione deriva l’obbligo reciproco al rispetto, all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla collaborazione. Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e possibilità, a contribuire agli oneri della vita comune. Tale contributo può essere apportato non solo in termini monetari ma anche nella forma di una partecipazione attiva alla vita comune attraverso prestazioni di tipo domestico e familiare. Le unioni beneficiano di quei diritti che fino ad oggi erano riconosciuti solamente alle coppie unite in matrimonio: vengono equiparate le norme in materia di residenza, cittadinanza, assistenza sanitaria, previdenza, pensione di reversibilità e successione legittima e testamentaria.

Regime patrimoniale Il regime ordinario è la separazione dei beni, a meno che le parti pattuiscano diversamente.
Scioglimento dell’unione

In caso di scioglimento consensuale deve essere presentata una dichiarazione congiunta all’Ufficiale di Stato Civile per le dovute annotazioni a margine  dell’atto di unione civile.

Ha effetto dal momento della registrazione. In caso di scioglimento non consensuale si applicano le procedure previste per il divorzio con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Anche in questo caso, tuttavia, le procedure sono più veloci poiché, a differenza di quanto previsto dalla legge sul diritto di famiglia, si passa subito allo scioglimento dell’unione senza prima utilizzare l’istituto della separazione.

Minori conviventi Il riconoscimento dei figli nati all’interno dell’unione segue le disposizioni previste per il matrimonio. Sarà il Commissario della Legge a decidere sull’affidamento, del figlio  naturale minorenne, qualora sia riconosciuto da uno dei contraenti durante l’unione civile.

I chiaroscuri della legge: la parola a Valentina Rossi (comitato promotore) “Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della legge e del clima collaborativo nel quale si è giunti alla definizione del testo. Come abbiamo già rilevato nelle nostre osservazioni agli emendamenti presentati dalla maggioranza in sede di Commissione, restano solo due aspetti che ci preoccupano. Il primo è l’introduzione dell’obbligo delle pubblicazioni, esattamente come quelle previste per il matrimonio, anche per le unioni civili; un obbligo che non c’era nel testo originario. Siamo ben consapevoli del fatto che ormai molte coppie omosessuali saranno più che liete di potersi unire civilmente e di manifestare apertamente la propria scelta: pensiamo tuttavia che le pubblicazioni, oltre ad essere uno strumento obsoleto anche per il matrimonio, potrebbero creare difficoltà alle coppie omosessuali che hanno alle spalle famiglie o conoscenti che non vivono ancora serenamente la loro scelta. Oltretutto, avendo ripreso la struttura normativa dalla legge sul matrimonio, risulta che, per poter evitare il passaggio delle pubblicazioni, sarà necessario chiedere la dispensa al Commissario della legge; l’iter, quindi, potrebbe essere complicato.

E’ stato inoltre soppresso un comma, presente nel nostro testo, che per tutto quanto non normato nella legge, rimandava a ogni altro documento legislativo in cui si parlasse di coniuge/coniugi: al suo posto è stato inserito l’articolo 12, quale norma di coordinamento, che a nostro avviso non risulta però molto chiara. Crediamo sia indispensabile che le unioni civili abbiano un’applicazione semplice anche per tutte le altre questioni legate alla vita pratica che non sono state direttamente esplicitate nella legge: per intenderci, tutto quanto può riguardare l’accesso al mutuo prima casa, la gestione di attività lavorative in comune, le questioni assicurative e tanti altri ambiti della vita in comune. Ad ogni modo, il testo nel suo complesso è rimasto quello originario e la sua approvazione, con un così ampio sostegno, rappresenta a nostro avviso un enorme passo in avanti per il Paese. Ora non resta che attendere i regolamenti attuativi, che auspichiamo possano rendere l’applicazione della legge il più semplice e celere possibile. Ne eravamo consci prima, e lo sappiamo adesso con ancora più certezza: sono numerose le coppie che attendono di avere finalmente la possibilità di unirsi di fronte alla legge e di vivere il proprio amore in una cornice chiara di diritti e doveri reciproci”

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