San Marino. “Daniele Guidi è strainnocente, assoluta evanescenza delle accuse”. Antonio Fabbri

San Marino. “Daniele Guidi è strainnocente, assoluta evanescenza delle accuse”. Antonio Fabbri

L’informazione di San Marino

Daniele Guidi è strainnocente, assoluta evanescenza delle accuse” 

I difensori si dicono certi di una “archiviazione totale”

Antonio Fabbri

“Giustizia è fatta. Ci sia consentito usare una terminologia non forense, ma quella più efficace della lingua di tutti i giorni: il dott. Guidi è strainnocente. La sua totale estraneità ai fatti, la assoluta evanescenza delle accuse che gli erano state rivolte e ovviamente anche l’inesistenza di qualsiasi esigenza cautelare erano eclatanti e come tali sono state riconosciute e dichiarate dal Giudice delle Appellazioni”. Così gli avvocati difensori dell’ex amministratore delegato di BancaCis Daniele Guidi, i legali Massimo Dinoia e Fabio Federico del foro di Milano e Gloria Giardi e Chiara Taddei di San Marino.

“Va da sé – proseguono i legali – che, in una situazione del genere, abbia vissuto questo periodo con dolore e profonda sofferenza, come ogni persona innocente (a maggior ragione, se “strainnocente”) che si ritrovi al centro di accuse cui è estraneo e coinvolto in un procedimento che, dalla sera alla mattina, gli ha tolto tutto quello che aveva costruito con una vita di lavoro. Per fare un paragone letterario di immediata e proverbiale comprensione, egli ha vissuto questo periodo come se si fosse trovato in un incubo, con la stessa incredulità con cui Kafka racconta le surreali giornate di Josef K. Il dott. Guidi, proprio come il personaggio kafkiano, non riusciva neppure a capire quali fossero le concrete

contestazioni che gli venivano mosse ed ha sempre proclamato con fermezza la propria innocenza. Siamo certi che si arriverà ad un’archiviazione totale di qualsiasi ipotesi accusatoria. Come abbiamo già detto, il dott. Guidi è strainnocente”. Concludono i legali.

L’ordinanza di appello In effetti, al di là della piega che prenderà adesso il percorso di questo procedimento, l’ordinanza di appello del giudice David Brunelli che ha bocciato l’ordinanza del commissario della legge Simon Luca Morsiani, ha una duplice valenza.

Da un lato rimarca l’assenza di esigenze cautelari sulle quali si dovrebbe basare ogni provvedimento restrittivo della libertà personale. Dall’altro, passando in rassegna ogni singola contestazione di reato per vagliarne la fondatezza e valutare la gravità e concordanza degli indizi, stabilisce la debolezza, quando non l’inconsistenza, dell’impianto accusatorio. Scrive infatti il Giudice di appello David Brunelli nella sua ordinanza dopo aver valutato i singoli reati contestati: “In conclusione della rassegna sinora svolta, si deve rilevare che difetta, già sulla base del provvedimento impugnato, il requisito di cui all’art. 53, comma 2, c.p.p., non risultando a carico del dott. Guidi, al momento, un quadro probatorio atto a ritenere ragionevolmente che egli possa in futuro essere condannato per taluno dei reati che gli vengono sin qui addebitati”.

Il comma 2 dell’articolo 53 del codice di procedura penale che il giudice Brunelli richiama, prevede infatti che “Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale se non risultano adeguati elementi probatori che, allo stato, facciano ritenere responsabile la persona per i fatti per cui si procede e configurabile il reato per cui la legge prevede l’adozione della misura”.

Questo per quanto riguarda le accuse mosse. Quanto alle esigenze cautelari il giudice di appello sottolinea che queste esigenze “possono giustificare misure coercitive solo se si fondino su elementi concreti, specifici ed attuali, mentre nessun riferimento in proposito è possibile scorgere nella parte motiva del provvedimento impugnato”. Il giudice, cioè, sottolinea che le esigenze cautelari non sono motivate. Di qui la revoca immediata della misura cautelare.

Le singole contestazioni Il giudice Brunelli passa in rassegna le singole contestazioni e ne ravvisa l’insufficienza indiziaria e probatoria, allo stato degli atti, non solo per applicare la misura cautelare, ma anche per sostenere le accuse mosse.

La prima contestazione è l’associazione a delinquere. Dopo aver richiamato gli elementi essenziali della fattispecie di reato Brunelli afferma che allo stato “non sussistono adeguati elementi probatori su cui fondare l’accusa al dott. Guidi di essere il partecipe di una associazione criminale costituitasi attorno al gruppo apicale di Banca CIS”. Una considerazione capace di fare decadere l’accusa anche nei confronti degli altri presunti compartecipi alla ipotizzata associazione. Altra contestazione che avrebbe dovuto sostenere la custodia cautelare è l’amministrazione infedele ai danni di BancaCis.

La vicenda è quella delle auto di Turki. Ma qui il Giudice di appello richiama una parte del reclamo dei difensori nella quale si attesta come “il dott. Guidi abbia esautorato il dott. Gianatti  (vice direttore) dalla trattazione delle pratiche non appena venuto a conoscenza della loro criticità, a dimostrazione che le condotte di eventuale favoritismo sono avvenute alle spalle e all’insaputa del Consiglio di amministrazione della Banca e del suo Amministratore delegato”. A prescindere a questo, il giudice di appello comunque sottolinea che il “livello meramente indiziario delle acquisizioni a carico del dottor Guidi in relazione alla vicenda (…) non consente di considerare l’imputazione come base della misura cautelare”.

C’è poi la contestazione della presunta corruzione da 450 euro, già descritta (vedi l’informazione del 29-01-2019) sulla quale il giudice di appello è categorico affermando: “Allo stato, dunque, pare smentita la stessa fondatezza della possibile notizia di reato”.

C’è poi l’ipotizzata truffa con comunicazioni non corrette per ottenere liquidità da Bcsm. Ebbene, anche su questa ipotesi il giudice di appello esclude che si possa configurare il reato contestato. “Quanto alle ipotizzate falsità contenute nell’istanza inziale – dice l’ordinanza di appello – si deve sin da subito escludere qualsiasi sua idoneità decettiva (idonea a trarre in inganno, ndr.), dal momento che, come si è visto, a pochi giorni dalla presentazione della domanda già gli organi interni della Banca Centrale sono stati messi in condizione di esplicitare le loro perplessità formali e sostanziali. Si tratta, in definitiva, di imputazione rispetto alla quale non sono allo stato delineati gli apporti dolosi che il dottor Guidi avrebbe recato al fatto commesso in ipotesi dai soggetti qualificati e che, dunque, come tale non può sorreggere la disposta misura cautelare”. L’ultima contestazione è l’ostacolo alla funzione di vigilanza, ma al di là del merito pure contestato dalle difese, il giudice di appello esclude preliminarmente che il reato possa essere contestato. La presentazione di documentazione per la richiesta di un finanziamento, dice in sostanza il giudice di appello, non è legata ad una attività di vigilanza: come fa quindi ad esserci ostacolo alla vigilanza? Pertanto il giudice rileva che le comunicazioni “non sono funzionali all’attività di vigilanza ad opera del soggetto richiesto, bensì sono volte all’ottenimento di un finanziamento”. Quindi, dice in sostanza il giudice, neppure quel reato può essere contestato.

Visto il tenore dell’ordinanza di appello, dunque, i difensori hanno espresso soddisfazione e certezza che “si arriverà ad un’archiviazione totale”.

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