San Marino. Caso Guidi – Cis: insussistenza di reati e prove. Giudice Appello

San Marino. Caso Guidi – Cis: insussistenza di reati e prove. Giudice Appello

L’informazione di San Marino

Giudice Appello, caso Guidi – Cis: insussistenza di reati e prove 

Allo stato degli atti mancano gli elementi anche solo per i sequestri

Antonio Fabbri

L’ultima ordinanza del Giudice delle Appellazioni David Brunelli, che annulla le perquisizioni e i sequestri che erano stati disposti con l’ordinanza del Commissario della legge Simon Luca Morsiani, è se possibile ancor più perentoria di quella che aveva revocato la custodia cautelare ai domiciliari dell’ex amministratore di BancaCis, Daniele Guidi.

La nuova ordinanza Con la nuova ordinanza il Giudice Brunelli boccia nuovamente il castello accusatorio sottolineando come, nonostante i due anni di indagini, non vi siano al momento sufficienti indizi per poter fare ragionevolmente pensare che quei reati ipotizzati possano essere stati commessi e che, quindi, le accuse mosse possano portare a ipotizzare che in futuro ci possa essere una decisione di colpevolezza. Men che meno, quindi, è possibile, per il Giudice delle Appellazioni, procedere a provvedimenti cautelari o a fini probatori invasivi come quelli della perquisizione presso le abitazioni, gli uffici e le automobili delle persone indagate. Nel caso specifico della revoca dei sequestri e della restituzione di Pc, telefonini e quant’altro, le persone colpite dal provvedimento erano tre. Lo stesso Daniele Guidi, Marino Grandoni e Marco Mularoni, vicedirettore di BancaCis.

Insussistenza dei reati Quanto ai singoli reati contestati la decisione di Brunelli, che boccia i sequestri di Morsiani, valuta la verosimiglianza delle ipotesi di reato contestate. Brunelli spiega che per le misure cautelari coercitive della libertà personale è necessaria la sussistenza di gravi indizi di reità che, vista la revoca dei domiciliari, per il giudice delle Appellazioni non sono presenti nelle carte e nelle contestazioni mosse dall’ordinanza Morsiani. Per i sequestri, tuttavia, sarebbe sufficiente accertare la verosimiglianza e l’attendibilità dell’ipotesi investigativa, richiedendo però che gli elementi acquisiti rendano già possibile una “prognosi” di responsabilità penale. Ma anche in questo per Brunelli evidentemente queste condizioni non ci sono. Il Giudice delle appellazioni, anche richiamando la precedente ordinanza, passa in rassegna le singole contestazioni di reato. Brunelli esclude che per tre di queste sussista il fumus. Sulla contestazione di associazione a delinquere parla di mancanza degli elementi essenziali che caratterizzano il reato, dicendo che è assente qualsiasi riferimento probatorio. Allo stato degli atti cioè non ci sono prove, ed è indeterminato l’oggetto di perquisizione e sequestro. Sulla quinta contestazione, parla di genericità e indeterminatezza delle contestazioni. Non solo.

Manca la pertinenzialità Il giudice delle appellazioni rileva inoltre la mancanza dell’altro requisito essenziale per procedere a provvedimenti così invasivi della sfera personale come la perquisizione e il sequestro. Parla, quindi di mancanza del requisito di “pertinenzialità”, manca cioè il nesso tra quanto ipotizzato come reato, le prove finora raccolte e il materiale probatorio oggetto di sequestro.
Non si può cioè procedere ad una sorta di “sequestro a strascico”, per poi cercare delle prove che allo stato degli atti non ci sono. Anche da qui la revoca del provvedimento. 

Le conseguenze Gli sviluppi giudiziari sulle ordinanze Morsiani attendono ora i tempi tecnici, considerato che il Procuratore del Fisco potrebbe, qualora ne ravvisasse gli estremi, impugnare in Terza istanza le decisioni del Giudice di appello. Cosa che al momento non ha fatto con l’ordinanza che ha revocato i domiciliari. Di certo i due provvedimenti del Giudice di appello gettano pesanti dubbi sulla tenuta dell’impianto accusatorio dopo due anni di indagini e ombre sull’istruttoria, tanto che è stata ventilata la possibilità di presentazione, da parte degli interessati, di una istanza di ricusazione dell’inquirente. Voce che al momento non ha trovato conferme.

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