San Marino. Verbali della Commissione affari giustizia, il Collegio Garante

San Marino. Verbali della Commissione affari giustizia, il Collegio Garante

L’informazione di San Marino

Inammissibile il ricorso della maggioranza… ma è una strigliata per l’opposizione 

Il Collegio Garante pur bocciando il ricorso per il soggetto verso il quale è stato sollevato, sottolinea che l’Udp ha esorbitato dalle sue funzioni impedendo la conoscibilità dei verbali

Antonio Fabbri

Ricorso per conflitto di attribuzioni circa la possibilità dei Consiglieri di avere accesso ai famigerati verbali della Commissione affari di giustizia: l’istanza viene dichiarata inammissibile, ma la sentenza sancisce che è diritto dei Consiglieri avere accesso a quei documenti per poter votare consapevolmente. Guarda un po’, un principio che sarebbe sacrosanto e di buonsenso, se non fosse che è stato sollevato uno scontro di giorni e mesi che, a questo punto, si rivela vuoto e pretestuoso. Nella decisione, dunque, i Garanti dichiarano inammissibile il ricorso perché il conflitto di attribuzioni sollevato nei confronti dell’organo sbagliato; nella sostanza, però, danno ragione alla maggioranza quanto al merito delle questioni. Prima fra tutte quella del voto consapevole dei Consiglieri. Non escluso a questo punto, anche se improbabile, che possa essere ripresentata l’istanza nelle modalità corrette. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il conflitto di attribuzioni doveva essere presentato nei confronti della Reggenza, in quanto presiede il Consiglio grande e generale ed ha posto in votazione l’inserimento di un punto all’ordine del giorno e non direttamente l’accesso ai verbali. Questo anche perché l’opposizione si era detta contraria ad una votazione che scavalcasse quella espressa in Ufficio di presidenza, sostenuta, ora è accertato erroneamente, come insidacabile.

Dicono i Garanti che nel caso in esame “non c’è stata alcuna votazione in Consiglio con la quale decidere se procedere nella votazione senza conoscere i documenti, atteso che la Reggenza, nella sua qualità di presidenza dell’assemblea consigliare, ha sottoposto a votazione la richiesta dei 32 consiglieri di prendere visione dei verbali sotto forma di proposta di modifica dell’ordine del giorno e, poi, a fronte della mancata approvazione della richiesta, ha ugualmente indetto la votazione. I consiglieri sono stati, così, posti di fronte alla alternativa di adempiere al proprio dovere (e quindi votare) oppure non partecipare al voto (e quindi venir meno al proprio dovere). La responsabilità del conflitto è, dunque, riferibile alla presidenza dell’assemblea consigliare, che aveva il potere di indire la votazione e l’ha indetta con le modalità sopra riportate”. I Garanti non lo dicono, ma il tutto è avvenuto, è cronaca consiliare, in un clima da coltello fra i denti nel quale qualsiasi decisione della Reggenza diversa da quella maturata sarebbe stata oggetto di azione di sindacato… a proposito di atteggiamento lesivo della vita costituzionale del Paese

La deliberazione irrilevante Per giorni è stato sostenuto in Consiglio, di fatto bloccandone i lavori, che su quanto deliberato dall’Ufficio di presidenza non si poteva tornare. Che quella deliberazione non poteva essere messa in discussione. Ebbene, la sentenza dei Garanti dice che, invece, quella deliberazione dell’Udp è “irrilevante”. Il risultato è che si è dibattuto per ore e ore e si è impedito ai Consiglieri di esercitare consapevolmente il loro diritto-dovere di voto brandendo una votazione irrilevante. Il Collegio Garante, infatti, nel dire che il ricorso è stato indirizzato erroneamente nei confronti dell’Ufficio di Presidenza, ma appunto andava presentata nei confronti della Reggenza che presiede il Consiglio, aggiunge che la votazione dell’Udp in merito al diniego di consentire “la visione dei verbali de quo da parte dei consiglieri, adottata nella seduta del 17 ottobre 2018, esorbita dalle sue competenze ed è quindi irrilevante”. In sostanza l’Ufficio di presidenza ha preso una decisione che non poteva prendere, nonostante questo vincolando la successiva attività parlamentare e impedendo ai Consiglieri  di votare consapevolmente. A fronte del fatto che si sono spese ore di Consiglio per sostenere come quella deliberazione fosse vincolante, questa decisione dei Garanti rimette nel solco del buonsenso l’attività Consiliare.

Il diritto-dovere dei consiglieri I principi che fissa la sentenza dei Garanti sono comunque chiari e, anche senza reiterare il ricorso nella forma corretta, aprono la possibilità di accesso, fino ad oggi ispiegabilmente e illegittimamente  negato, da parte di tutti i consiglieri ai verbali della Commissione affari di giustizia. Il perché lo spiega la sentenza dei Garanti che attesta anche come l’interesse dei consiglieri circa quella documentazione sia ancora attuale.

“Nella questione in oggetto, dunque, ricorre un potere attribuito direttamente dalla costituzione ai singoli consiglieri, e se c’è stata menomazione di tale specifico potere, i singoli consiglieri, in questo specifico caso, sono organi dello Stato legittimati a ricorrere contro tale menomazione”.

I Garanti sottolineano che si deve  “considerare che i poteri pubblici non sono attribuiti nell’interesse dei loro titolari ma nell’interesse pubblico e quindi non sono disponibili. Nel caso in oggetto il potere dei membri del Consiglio di partecipare col loro voto alle deliberazioni dell’organo costituzionale Consiglio Grande e Generale prima ancora che un diritto è un dovere ad essi attribuito nell’interesse della Repubblica. Una volta indetta la votazione essi hanno adempiuto al loro dovere di partecipare al voto; nello stesso tempo è del tutto ovvio che il dirittodovere di votare quando vengono indette votazioni costituisce un potere previsto dalla costituzione di San Marino (come da qualsiasi costituzione che prevede assemblee legislative), ed è altresì del tutto ovvio che qualsiasi soggetto che venga chiamato ad esprimere un voto, e, a maggior ragione, anche i membri del Consiglio, prima di votare non solo hanno il diritto, ma prima ancora hanno l’obbligo di avere conoscenza di ciò che costituisce l’oggetto della votazione”, dicono i Garanti.

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