San Marino. Caso Mose2 e tangenti venete, udienza di appello, Antonio Fabbri

San Marino. Caso Mose2 e tangenti venete, udienza di appello, Antonio Fabbri

L’informazione di San Marino

Caso Mose2 e tangenti venete, udienza di appello

Antonio Fabbri

Il caso discusso ieri in appello è quello che è stato ribattezzato Mose2. Il filone sammarinese di una indagine partita dalla procura Venezia e che riguardava il pagamento di tangenti nell’ambito delle grandi opere, in particolare, appunto il Mose, il sistema di paratie mobili costruito per limitare gli effetti dell’acqua alta a Venezia. Il filone sammarinese riguarda la creazione di fondi neri per oltre 10 milioni per pagare tangenti. Fondi neri che, ricostruisce l’accusa, venivano creati attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una Srl sammarinese, la Bmc Broker, amministrata da William Colombelli, ex console di San Marino in Veneto. I denari, bonificati su conti sammarinesi, venivano poi prelevati in contanti e retrocessi a Piergiorgio Baita, manager dalla Mantovani spa, e utilizzati per pagare mazzette per l’aggiudicazione di appalti. Nel giro dei prelievi e trasporto di denaro anche Claudia Minutillo, la ex segretaria dell’allora governatore del veneto Giancarlo Galan.

Di qui la contestazione, per la quale sono stati condannati in primo grado, di associazione a delinquere a carico di Baita Minutillo e Colombelli. Già in primo grado era stata dichiarata la prescrizione dei reati contestati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale e appropriazione indebita. Condanna in primo grado a 2 anni e 6 mesi, invece, per l’associazione a delinquere e confisca delle somme poste sotto sequestro, pari a 550mila euro. Fin qui i fatti contestati e la decisione di primo grado emessa dal giudice Roberto Battaglino. Decisione, impugnata dalle difese, che il procuratore del fisco, Roberto Cesarini, ha chiesto di riconfermare, sottolineando che la pronuncia di prescrizione non è una pronuncia assolutoria, “ma i reati contestati sono stati accertati, seppure sia stato pronunciato il proscioglimento per il decorso del termine prescrizionale”. Anche l’avvocato Francesco Mazza, che in giudizio rappresenta la parte civile costituita, Mantovani Spa, ha chiesto la conferma della condanna, ma anche la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva il risarcimento per la parte civile, sostenendo che dalle condotte illecite la Spa abbia subito un danno e non abbia tratto vantaggio dalle condotte degli imputati.

Quindi le arringhe difensive

L’avvocato Filippo Cocco, difensore di Colombelli assieme all’avvocato Lara Conti ha sottolineato in sostanza due punti fondamentali. Il primo è che il contestato sodalizio criminoso è terminato, secondo la difesa, al massimo nel 2009. “Cosa testimoniata anche dalla cessazione del rapporto sentimentale tra Colombelli e la Minutillo, come hanno testimoniato anche soggetti qualificati in udienza. E’ in questa data che cessano i rapporti anche tra Mantovani e Bmc Broker”. Facendo risalire la cessazione dell’associazione a delinquere al 2009, anche su questa imputazione  cadrebbe la prescrizione. Estinzione del reato che, secondo la difesa, dovrebbe essere comunque pronunciata perché andrebbe considerata l’attenuante della confessione utile e spontanea resa nelle carte del procedimento italiano. I legali di Colombelli hanno sollevato anche la questione del ne bis in idem internazionale, ritenendo che per gli stessi fatti sia già intervenuta una condanna in Italia, a seguito del patteggiamento del 2013.

Sulla stessa linea l’avvocato Maurizio Simoncini, difensore di Claudia Minutillo. Anch’egli ha sottolineato che il sodalizio criminoso è terminato nel 2009 e quindi prescritto. “La sentenza – ha aggiunto quanto al ne bis in idem – riprende condotte pregiudicate in Italia e che vengono qui giudicate nuovamente. E’ stata inoltre ordinata una confisca senza il titolo presupposto. Chiedo di cassare totalmente la parte della sentenza sulla confisca nei riguardi della Minutillo perché pronunciata in assenza di condanna”.

Il difensore di Baita, Alessandro Rampinelli, ha sottolineato a sua volta come la contestata associazione a delinquere  sia cessata con la cessazione del rapporto sentimentale tra Minutilo e Colombelli e perché, nel 2010, San Marino era finito in black list e non era più possibile né conveniente compiere determinati passaggi. “Il pagamento della fattura del 2012 altro non è che il pagamento per le pratiche di liquidazione della società di Minutillo e Colombelli e nulla ha a che vedere con il contestato sodalizio criminoso che era terminato da tempo”. Il condifensore, l’avvocato Pier Luigi Bacciocchi, ha sottolineato come il principio del ne bis in idem internazionale vada considerato a prescindere dalle ratifiche. “Come è possibile che noi accettiamo di fare una duplicazione di un processo su una condanna che c’è già stata? Noi dobbiamo essere i primi a recepire queste regole, è un principio di diritto sostanziale. La contestazione dei medesimi fatti non può portare due condanne”.  Il giudice delle appellazioni, Francesco Caprioli, si è riservato di decidere entro tre mesi.

 

 

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