Banche, la partnership non sana l’esercizio abusivo. Cassazione: caso IBS di San Marino

Banche, la partnership non sana l’esercizio abusivo. Cassazione: caso IBS di San Marino

IL SOLE 24 ORE, 23 MARZO 2019 

CASSAZIONE
Banche, la partnership non sana l’esercizio abusivo
L’Istituto bancario sanmarinese ha bypassato la mancata autorizzazione

Di Alessandro Galimberti

I finanziamenti in pool con una banca straniera non autorizzata comportano l’esercizio abusivo di attività finanziaria anche se “coperti” con negozi giuridici dissimulatori. La mancata autorizzazione a esercitare attività finanziaria non può essere infatti aggirata da una convenzione interbancaria imperniata sul mandato senza rappresentanza e sulla simulazione di mere erogazioni di liquidità.
La Quinta sezione penale della Cassazione – sentenza 12777/19, depositata ieri – ha confermato le condanne per esercizio abusivo di attività finanziaria (articolo 132 del Testo unico bancario) di un gruppo di amministratori del Credito di Romagna e dell’Istituto Bancario Sanmarinese. Al centro del processo c’era una decina di finanziamenti a correntisti del Credito di Romagna erogati tra il 2006 e il 2008 e per l’ammontare complessivo di 30 milioni di euro. Sia in primo grado il Tribunale di Forlì sia in appello i giudici bolognesi avevano affermato il legame diretto tra i due istituti, disegnato sostanzialmente su uno schema elusivo del divieto per la banca del Titano di esercitare attività creditizia in Italia, per la quale appunto non era autorizzata.
(…)
Il veicolo giuridico utilizzato dalle due banche, statuisce la Corte, è il mandato senza rappresentanza conferito da Ibs all’istituto italiano strumento che secondo i ricorrenti sarebbe stato idoneo a sterilizzare il rapporto tra i due sottoscrittori. La Cassazione ha considerato però prevalente la sostanza del rapporto, in un’ottica spiccatamente penalistica, sulla forma civilistica, perchè se si «volesse attribuire rilevanza esclusiva ed assorbente alla forma giuridica adottata» ciò «consentirebbe una agevole e sistematica elusione dell’intera disciplina che regola l’attività delle banche extracomunitarie, consentendo di erogare credito senza autorizzazione conferendo un mandato senza rappresentanza ad un istituto bancario italiano».

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