Commissione consiliare d’inchiesta sul sistema bancario

Commissione consiliare d’inchiesta sul sistema bancario

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SULLE CRISI BANCARIE 

 RELAZIONE AL PDL PER L’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA ( forze di maggioranza, Adesso.sm, 10 giugno 2019) SULLE CRISI DEL SISTEMA BANCARIO 

A seguito dell’ordine del giorno approvato a maggioranza dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 maggio 2019, le forze politiche che si firmano in calce alla presente intendono sottoporre alla discussione dell’aula il progetto di legge che istituisce una commissione di inchiesta, a mente dell’art. 48 e seguenti della legge 3 agosto 2018 n03 “Regolamento Consiliare”.
Obiettivo del progetto è quello di fare luce su eventuali responsabilità che hanno contribuito ai gravi problemi di cui soffre il sistema bancario.
Sistema bancario che ha subito alla fine degli anni ’90 del secolo scorso un’espansione non giustificata e proprio nel momento in cui la comunità internazionale stava invertendo la rotta sulle regole e sui rapporti fra gli Stati, affinché la trasparenza diventasse l’elemento centrale delle relazioni, per impedire che i capitali della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo, ma anche quelli procurati illecitamente, potessero trovare rifugio in Paesi che non intendevano rispettare gli standard internazionali.
La nuova situazione che la comunità internazionale ha inteso promuovere, ha trovato negli anni il pieno e totale accordo della Repubblica di San Marino che ha messo in atto, fin dal 2009, un percorso difficile, ma molto efficace verso la trasparenza e il rispetto delle migliori pratiche.
Che questo processo non sia avvenuto con la dovuta determinazione del settore bancario e finanziario con la scelta di servirsi di vecchi schemi senza per altro adottare misure tese a diminuire il rischio di impresa in particolare nel settore della vigilanza e della concessione del credito, è un interrogativo che attende risposta.
In tale contesto l’azione di una Commissione di Inchiesta che metta a nudo i problemi che si sono verificati e che identifichi le responsabilità oggettive e soggettive è quanto mai opportuna, soprattutto per capire quali obiettivi perseguire affinché l’intero sistema venga messo in sicurezza.
Con queste finalità si propone l’approvazione del progetto di legge allo scopo di individuare eventuali cause che hanno determinato la crisi del sistema finanziario sammarinese, individuando eventuali responsabilità politiche, gestionali, o amministrative rispetto all’attività degli istituti di credito coinvolti, con particolare attenzione ai deficit di vigilanza e di controllo nell’erogazione del credito.
La Commissione di inchiesta avrà l’esplicita finalità di fornire una chiara analisi dei fatti intervenuti nel sistema, esplicitando eventuali responsabilità e definendo la base essenziale affinché il Consiglio Grande e Generale possa adottare i provvedimenti amministrativi e legislativi più opportuni.
San Marino, 10 giugno 2019

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Progetto di legge costituzionale
“ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SULLE CRISI BANCARIE” ,
Art.1
(Istituzione e compiti della Commissione)
1. In ottemperanza all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 maggio 2019, è istituita, ai sensi dell’articolo 48 della legge 3 Agosto 2018 n03 “Regolamento del Consiglio Grande e Generale”, una Commissione Consiliare d’Inchiesta allo scopo di individuare eventuali cause che hanno determinato la crisi del sistema finanziario sammarinese, individuando eventuali responsabilità politiche, gestionali, o amministrative rispetto all’attività degli istituti di credito coinvolti, con particolare attenzione ai deficit di vigilanza e di controllo nell’erogazione del credito. La Commissione di inchiesta avrà l’esplicita finalità di fornire una chiara analisi dei fatti intervenuti nel sistema, esplicitando eventuali responsabilità e definendo la base essenziale affinché il Consiglio Grande e Generale possa adottare i provvedimenti amministrativi e legislativi più opportuni. 2. I lavori della Commissione sono regolamentati dagli artt. 48,49, 50, 51 e 52 della legge 3/8/2018 n03 e procedono in parallelo ed autonomamente con eventuali azioni dell’autorità giudiziaria sugli stessi fatti. 3. L’audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale. 4. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve ascoltare i soggetti che vengono citati nella relazione stessa. 5. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione. E’ esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi. 6. AI fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si configurino come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale. 7. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell’autorità giudiziaria, degli organi di vigilanza e dell’ AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria
internazionale.

Art.2
(Nomina e composizione)
1. La Commissione è composta secondo quanto definito dall’art. 48 della legge 3/8/2018 n° 3. Non possono far parte della Commissione: al i Consiglieri libero professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai e all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, o qualunque altro Consigliere, che abbiano intrattenuto rapporti professionali che possono configurare un conflitto di interessi; b) i Consiglieri che sono o sono stati dopo il1o gennaio 1999 dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di società o di enti soggetti alla legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF); c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio; d) i Consiglieri che, a titolo personale o quali soci, amministratori o sindaci di società, abbiano debiti classificati in sofferenza, incagliati, ristrutturati, scaduti o sconfinanti verso istituti di credito sammarinesi ovvero che abbiano contratto debiti non adempiuti verso la pubblica amministrazione.
Art.3 (Presidente) 1. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l’esterno e con gli altri soggetti istituzionali. 2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art.4 (Specifiche) 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti,
prevale quello del Presidente.
2. La Commissione:
a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione
all’avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti;
b) può invitare membri di Governo e/o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o
intendimenti;
c) ha potere di audizione nei confronti del Dirigente del Tribunale, dei Responsabili dei vari servizi di
sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con
una dettagliata relazione, entro sei mesi dalla sua istituzione. Il termine di durata potrà essere
prorogato, per motivate esigenze, con apposita legge del Consiglio Grande e Generale.
4. La Commissione trasmette all’Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

Art.5 (Regime delle sedute) 1. le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa. 2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala del Palazzo Pubblico. 3. le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un funzionario dell’Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione, del verbale si, applicano le disposizioni di all’art. 14 della Legge 21 marzo 1995 n.42 e successive modifiche (Reg. consiliare) 4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio.
Art.6
(Entrata in vigore)
1. la presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello pubblicato sul sito del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.
Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

 

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