Legge ‘salva-banche’. Il testo

Legge ‘salva-banche’. Il testo

LEGGE SALVABANCHE 

Relazione accompagnatoria al disegno di legge “Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema finanziario” (depositato il 10 giugno 2019)

Il presente progetto di legge introduce nuovi strumenti nella gestione delle crisi bancarie affinché il risparmio dei depositanti venga maggiormente tutelato anche rispetto a quando già predisposto dalle leggi vigenti e le risoluzioni delle crisi bancarie possano
essere çondotte generando il minor impatto possibile sul sistema economico. AI testo, promosso dalla Segreteria di Stato per le Finanze hanno lavorato i tecnici di Banca Centrale ed è stato ampiamente discusso e condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Grande e Generale, dalle organizzazioni sociali più strettamente coinvolte nella gestione dei fondi pensione e dell’Associazione Bancaria
Sammarinese.
1. PREMESSA
La banca è una impresa soggetta a una regolamentazione speciale in ragione del tipo di attività svolta, fondata sulla raccolta del risparmio presso il pubblico e l’esercizio del credito, “Risparmio” cui la Repubblica riconosce un rilevante valore sociale” (come anche richiamato nell’art. 3 della Legge n. 96/2005, Statuto della Banca Centrale).
Il carattere “speciale” della banca si ravvisa non solo nella conduzione ordinaria dell’attività tipica che connota- per così dire – la fisiologia della banca, ma anche quando questa entra in situazione di crisi, per la gestione della quale la legge definisce una serie di procedure straordinarie a controllo amministrativo, tra cui l’Amministrazione Straordinaria, la Sospensione degli Organi Amministrativi per finire, nelle condizioni
caratterizzate da patologie irreversibili, la Liquidazione Coatta Amministrativa (c.d. LCA).
Le banche sono quindi destinatarie di una disciplina dell’insolvenza definibile, da un lato, “amministrativa”, in quanto il loro fallimento è sottratto alla giurisdizione dei tribunali (con l’eccezione dell’unico momento giurisdizionale costituito dalla dichiarazione di insolvenza) e, dall’altro, “speciale” tenuto conto degli interventi pubblici effettuati per salvaguardare la stabilità del sistema(1).
Le procedure sopra descritte rappresentano una modalità di trattamento delle situazioni di crisi, reversibili o meno, dell’impresa bancaria in linea con quanto previsto nella
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(1) Nel caso delle recenti crisi bancarie risolte con il meccanismo del “Credito di Imposta” si è quindi avuto un intervento pubblico con impatto in massima parte prospettico sul bilancio dello stato, con il procedere delle compensazioni attuate dalle banche cessionarie di attivi delle banche in crisi, tuttavia una tale metodica non è piu’ persegui bile stante l’alto ammontare di tali poste (infruttifere ed illiquide) nel sistema bancario.
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maggior parte degli altri ordinamenti statali, ma anche per mantenere immutata la fiducia che i depositanti hanno nel sistema bancario, vero cardine su cui si fonda la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso (art. 3 legge 96/2005).
In linea con queste finalità i sistemi bancari hanno nel tempo definito e quindi rivisto ed aggiornato, vari strumenti per la gestione delle crisi bancarie, di cui la presente legge rappresenta una ultima possibile evoluzione.
In particolare il presente progetto di legge si riferisce, con le modalità di seguito descritte, alla gestione delle crisi acute dell’impresa bancaria, ossia quelle che nel quadro normativo attuale troverebbero sbocco unicamente nella Liquidazione Coatta Amministrativa.
Con la presente normativa, viene garantita una protezione per tutti i depositanti che trova una sua mitigazione solo per limitate e ben delineate categorie (soggetti che hanno concorso al dissesto della banca, con debiti verso lo stato, residenti in giurisdizioni non
cooperative in ambito internazionale).
AI riguardo occorre comunque ricordare che la Repubblica di San Marino ha siglato nel 2012 un accordo con l’Unione Europea (Convenzione Monetaria) che prevede il recepimento dell’aquis comunitario e quindi anche della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), contenente al suo interno forme di riduzione del passivo (c.d. Bail In) di derivazione europea.
Il recepimento di tale direttiva è previsto nel corso del presente anno, tuttavia il Governo ha ritenuto opportuno, stante l’attuale situazione del sistema finanziario, procedere in una direzione diversa, finalizzata a garantire con pienezza tutti i depositanti, salvo
appunto limitate categorie di soggetti.

2. IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE 

Il quadro normativo attualmente vigente prevede sostanzialmente) due procedimenti straordinari: l’Amministrazione Straordinaria e la Liquidazione Coatta Amministrativa.
Le finalità dei due procedimenti sono fondamentalmente diverse.
L’Amministrazione Straordinaria (AS), prevista dagli articoli 78 e seguenti della LISF, ha come fine principale la rimozione delle irregolarità e il risanamento della banca, a tal fine può prevedere anche la sospensione dei pagamenti e la restituzione dei beni ai terzi ma
solo per un periodo transitorio. Nella AS quindi la banca è in uno stato reversibile di crisi,
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(2) Per le finalità della presente relazione si ritiene non strettamente necessario presentare anche l’istituto della Sospensione degli Organi amministrativi, in relazione alla sua rilevanza inferiore e, per certi versi, assimilabilità alla Amministrazione Straordinaria.
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un obiettivo perseguito attraverso la temporanea sostituzione degli organi amministrativi
e di controllo.
La Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) si attua invece quando la banca versa in una situazione irreversibile di crisi, in cui non è più possibile intervenire per la rimessa in bonis dell’istituto e quindi l’unico fine perseguito dalla procedura è l’ordinata liquidazione dell’attivo, per garantire il soddisfacimento massimo e in maniera paritaria per tutti i creditori di pari categoria (es. creditori in pre deduzione e creditori chirografari). A tal fine la procedura si apre con l’immediata, se non già presente, sospensione del pagamento delle passività e della restituzione dei beni ai terzi e può prevedere o meno, durante la procedura, la dichiarazione dello “stato di insolvenza”.
Alle due diverse finalità delle procedure presentate corrispondono anche aspettative differenti circa il futuro dell’impresa che di conseguenza comportano impatti in termini di valutazione degli attivi e quindi di equilibrio economico patrimoniale.
L’Amministrazione Straordinaria è basata sul concetto di “continuità aziendale”: la banca sarà rimessa in bonis per cui gli attivi della medesima sono valutati nell’ottica della continuazione dell’attività di impresa (o going concern secondo la dizione anglosassone).
Nel caso della Liquidazione Coatta Amministrativa invece viene meno il principio della continuità aziendale e gli attivi della banca sono valutati secondo criteri di smobilizzo dei beni (o pronto realizzo – gone concern). Tale principio comporta una nuova valutazione di tutti i beni, anche se già valutati in sede di AS, con criteri liquidatori e, quindi, di conseguenza l’insorgere di maggiori rettifiche di valore che possono determinare od aggravare un eventuale deficit di bilancio, inteso come situazione nella quale esiste un attivo di valore inferiore al passivo.
In particolare, nel caso di una LCA tutti i beni che non hanno un proprio valore di mercato, come ad esempio i crediti di imposta, sono oggetto di svalutazioni importanti che possono arrivare anche ad azzerare il valore del bene, ma come detto anche i medesimi beni già oggetto di svalutazioni in una AS dovrebbero a loro volta essere nuovamente svalutati, determinando di fatto un decremento sostanziale delle possibilità dei depositanti di poter accedere ai propri fondi, per effetto di una sostanziale insussistenza parziale dell’attivo.
Per le ragioni sopra esposte, negli ultimi tempi le normative bancarie degli stati occidentali, in particolare quelli europei, si sono orientate verso strumenti diversi di gestione delle crisi, determinando un ampliamento delle possibilità di intervento, ad oggi limitate fondamentalmente ai due soli regimi sopra esposti.

Un ulteriore elemento rilevante in tale contesto, è la progressiva perdita di fiducia dei depositanti nelle banche in generale, non quindi solo a San Marino. In tale contesto anche una situazione di crisi reversibile, gestibile quindi con una Amministrazione Straordinaria, può divenire per effetto della mancanza di fiducia e del conseguente ritiro dei depositi, una situazione irreversibile che conduce alla Liquidazione Coatta Amministrativa.
Il complesso delle dinamiche sopra esposte, ha reso quindi opportuno l’intervento che vari stati hanno già deciso, introducendo strumenti di gestione delle crisi bancarie maggiormente efficienti, in grado quindi di ridurre gli effetti negativi per gli stakeholders delle stesse, con particolare riferimento a depositanti e dipendenti.

3. I PRINCIPI CARATTERIZZANTI LA NUOVA LEGGE
Per finalità di chiarezza espositiva, di seguito sono esposti in via preliminare alcuni principi qualificanti l’articolato di legge, in quanto particolarmente importanti per comprenderne le finalità e le modalità applicative.
Uno dei primi principi alla base della normativa sulla risoluzione è rappresentato dalla volontà di garantire la massima protezione ai depositanti, come già esposto ed oggetto di qualificazione di dettaglio in seguito, grazie all’ampio intervento dello Stato, sui piani
finanziario e fiscale.
Tenuto conto di tale impegno da parte dello Stato, la legge rafforza i presidi di controllo e di repressione, pur nel rispetto della normativa vigente, per i soggetti che hanno concorso al dissesto, al fine di non agevolare fenomeni di “azzardo morale”, spiegati dalla letteratura economica come la situazione in cui un soggetto è disposto ad assumere più rischi qualora le eventuali perdite patrimoniali che ne dovessero conseguire non ricadono su chi ne ha deciso l’assunzione.
Il concetto di “dissesto” è alla base della normativa in esame e costituisce, per il quadro normativo esistente in materia bancaria, un istituto nuovo.
Il dissesto è previsto nella normativa in tre forme, anche alternative tra loro: un livello di attività inferiore a quello delle passività, che presuppone un azzeramento del capitale ed un deficit patrimoniale; l’impossibilità della banca di pagare le proprie passività alla scadenza;
il mancato rispetto dei requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione a seguito di perdite subite o previste, tali da azzerare il patrimonio di vigilanza o ridurne significativamente l’importo al di sotto dei minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza.
Le tre forme di manifestazione del dissesto sono peraltro contemperate dalla possibilità di un intervento tempestivo per ripristinare l’equilibrio patrimoniale, di liquidità o, nel terzo caso, in presenza di un piano di riallineamento approvato dalla Banca Centrale. In tali casi il dissesto viene assorbito e la procedura di Risoluzione non si attiva.
I primi due presupposti sono tra quelli previsti anche per la procedura, alternativa alla Risoluzione, di Liquidazione Coatta Amministrativa, così come previsto all’art. 85 della Legge 165/2005 (LISF) qualora gli elementi alla base dell’Amministrazione Straordinaria (art. 78 della LISF) siano di “eccezionale gravità”).
Per quanto concerne le modalità di attuazione della Risoluzione, appare rilevante evidenziare che tale istituto può essere attivato dalla Banca Centrale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, quindi non necessariamente per una banca già sottoposta all’Amministrazione Straordinaria, al pari di quanto previsto dalla legge (art. 85 della LISF) anche per la Liquidazione Coatta Amministrativa.
L’attuazione della Risoluzione segue un principio cardine di particolare importanza: la rimozione del deficit patrimoniale costituisce l’elemento di partenza da cui scaturiscono tutti gli elementi della procedura, in assenza del quale o in presenza di elementi che non rimuovono in maniera effettiva il deficit di capitale, l’intera procedura di Risoluzione non può attivarsi e la banca ha come unica prospettiva la Liquidazione Coatta Amministrativa.
La rimozione del deficit patrimoniale viene eseguita tramite un intervento dello Stato con una procedura che prevede il passaggio in Commissione Finanze, per un vaglio politico che autorizza l’intervento finanziario per la predetta rimozione.
La presenza di un deficit patrimoniale determina, preliminarmente, un immediato azzeramento del capitale sociale e con questo dei diritti di voti degli azionisti, che quindi vengono esclusi dalla procedura di Risoluzione.
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(3) Art. 85 (Liquidazione coatta amministrativa) – 1. Con delibera del Coordinamento della Vigilanza, anche quando sia in corso l’amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo le forme ordinarie, si può disporre la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività riservate, e la liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati, qualora i fatti di cui all’articolo 78, primo comma, siano di eccezionale gravità. Art. 78 (Amministrazione straordinaria) – 1. Con delibera del Coordinamento della Vigilanza può essere disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo quando si verifichi una o più delle seguenti situazioni:
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;
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Gli strumenti della Risoluzione, espressi all’art. 3, sono applicati (individualmente o in combinazione tra loro) solo a seguito della rimozione del deficit e quindi su una banca in possesso di un attivo di qualità ed in grado di rimborsare il passivo.
Tra i cardini della procedura di Risoluzione assume rilevanza il concetto di interesse pubblico, che viene rilevato all’art. 4 comma 8, per indicare come nei ricorsi giurisdizionali amministrativi previsti ai sensi del precedente comma 7, sia presunto fino a prova contraria che la “sospensione dei provvedimenti sarebbe contraria all’interesse pubblico”.
Inoltre nel successivo comma 9 del medesimo articolo è prevista la possibilità per il giudice di annullare il provvedimento lasciando ” … impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi giuridici posti in essere dalla BCSM sulla base del provvedimento annullato”. Infine, sempre nel medesimo articolo, il comma 10 prevede che l’Autorità di Vigilanza possa ottenere dal giudice la sospensione di ricorsi amministrativi per ” … un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione”.

4. L’ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE
Si richiama di seguito il contenuto dei principali articoli del progetto di Legge con evidenza degli aspetti più rilevanti.
L’art. 1 richiama le finalità della legge e le definizioni, tra le quali rilevano in particolare le seguenti: “alta dirigenza”, in cui sono riportati, oltre ai componenti della Direzione Generale della banca i dirigenti, intendendo con tale dizione coloro che hanno un inquadramento da contratto bancario con tale qualifica, non quindi chi ha genericamente un incarico di responsabilità o direzione di una unità organizzativa anche con inquadramenti contrattuali diversi (funzionari, quadri, impiegati); “azionisti rilevanti”, riprendendo l’analoga definizione presente nella
regolamentazione di vigilanza, alla quale sono associati obblighi informativi e autorizzativi nei confronti dell’Autorità di Vigilanza; “reati rilevanti”, che qualifica una serie di reati ai fini delle minori protezioni previste dagli artt. 9 e 10 per i soggetti che li hanno commessi.
L’art. 2 precisa in dettaglio i presupposti per l’avvio della procedura così come già richiamati in premessa alla presente relazione e stabilisce l’obbligo di comunicazione da parte di BCSM al Comitato per il Credito e il Risparmio, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 dello Statuto BCSM. Nel medesimo articolo si definisce anche il già richiamato in precedenza, concetto di interesse pubblico.
L’art. 3 individua gli strumenti della risoluzione ossia la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, ad un ente ponte ovvero l’adozione di interventi di sostegno pubblico richiamati agli articoli 15 e 16 del testo di legge. L’applicazione delle cessioni (a un terzo o a un ente-ponte) presuppone l’azzeramento del deficit ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 comma 1.
All’art. 4 sono illustrate le modalità di adozione del provvedimento di Risoluzione da parte della Banca Centrale, che si basa su una preliminare deliberazione da parte della Commissione Finanze per la completa rimozione del deficit, da eseguirsi tramite conferimento a titolo gratuito di liquidità o titoli di debito, ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a).
I commi 7 e 8 assicurano l’immediata esecutività del provvedimento di risoluzione, ferma restando la possibilità di ricorso amministrativo la cui proposizione non sospende gli  effetti salvo che venga provata la contrarietà all’interesse pubblico del provvedimento medesimo.
II successivo art. 5 richiama i principi ispiratori della procedura di risoluzione, evidenziando in particolare che gli azionisti della banca sopportano per primi le perdite, perdendo di fatto ogni diritto di proprietà stante lo stato di dissesto in cui versa l’intermediario. Nel medesimo articolo si evidenzia altresì la completa copertura delle passività della banca grazie all’intervento finanziario dello Stato volto a ripianare il deficit evidenziatosi. Il medesimo articolo stabilisce anche, tra i principi regolatori della procedura, la salvaguardia dei posti di lavoro.
Gli artt. 6, 7 e 8 disciplinano la cessione di rapporti giuridici in blocco a terzi ovvero all’ente-ponte e i principi comuni alle due tipologie di cessioni.
L’ente-ponte, in particolare, costituisce uno degli strumenti della Risoluzione e rappresenta la possibile modalità di prosecuzione dell’attività bancaria in capo ad un soggetto il cui capitale è detenuto totalmente o parzialmente dalla BCSM, dall’Eccellentissima Camera o dal Fondo di Garanzia dei depositanti. L’ente-ponte, stante il tipo di proprietà e le finalità di perseguire gli obiettivi della Risoluzione, può essere
autorizzato ad operare provvisoriamente anche se non soddisfa completamente i requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza.
L’ente-ponte potrebbe rappresentare anche un veicolo in cui conferire attivi da parte di intermediari bancari a titolo di capitale, per far divenire il medesimo un soggetto qualificato di specifiche attività bancarie (ad esempio NPLs).
L’art. 9 (Passività protette) conferma il principio già espresso all’art. 5 circa la protezione di tutte le passività della banca.
Tale protezione è completa ad eccezione di specifiche e ben delimitate categorie di depositanti.
Una prima categoria di depositanti oggetto di protezione nei limiti di quanto stabilito all’art 100 della LISF è costituita dagli azionisti rilevanti, con una specificazione di tipo applicativo: nel caso di azionisti con più del 25% dei diritti di voto tale protezione limitata è automatica, mentre nel caso di azionisti rilevanti con un valore inferiore dei diritti di voto (ma superiore al 2%) solo nel caso di azioni giudiziarie avviate vi è una limitazione della protezione, seppur solo in esito alla sentenza passata in giudicato (nel frattempo le passività sono “congelate”). In entrambi i casi prospettati peraltro sono ricompresi nella limitata protezione anche i titolari effettivi ed eventuali soggetti interposti degli azionisti
rilevanti.
Una seconda categoria con protezione nei limiti di quanto stabilito all’art 100 della LISF è costituita dai soggetti (inclusi i relativi titolari effettivi) residenti in paesi e giurisdizioni che a livello internazionale sono ritenute non cooperative in materia AML-CTF oppure
qualificati come ad alto rischio o destinatari di misure restrittive da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Una terza categoria di soggetti con protezione nei limiti di quanto stabilito all’art 100 della LISF è costituita da coloro nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna in giudicato per specifici reati e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
I soggetti iscritti a ruolo e come tali con posizione debitorie nei confronti dello Stato sono invece protetti solo al netto del debito esattoriale (es. se un soggetto ha un debito nei confronti dello stato di euro 30.000 e depositi per 180.000 sarà protetto unicamente per 150.000). Per tali soggetti tuttavia la presenza di un piano di dilazione evita la riduzione della protezione, mentre invece la presenza di un ricorso sospende la riduzione fino alla relativa definizione. Peraltro si precisa che tale riduzione delle passività non estingue il debito esattoriale
Le passività relative ad esponenti aziendali e componenti dell’alta dirigenza, così come qualificati all’art. 1, oggetto di azioni di responsabilità sono congelate nell’attesa che tali azioni si concludano con sentenza passata in giudicato.
Stante quanto sopra richiamato, si rimarca che i fornitori della banca rientrano nei soggetti che godono di piena e incondizionata protezione dei loro crediti così come i titolari di passività non protette dal Fondo di Garanzia dei depositanti (es. clienti che hanno acquistato obbligazioni), nella misura in cui questi ultimi soggetti non siano inclusi in una delle categorie sopra esposte.
Con l’art. 10 vengono definite le modalità di ripianamento delle perdite e conversione delle passività, stabilendo in via prioritaria che ogni attività di cessione a terzi o all’ente ponte va eseguita solo in ‘ esito al ripianamento completo delle perdite e quindi con la rimozione del deficit.
Tale ripianamento segue una successione temporale ben precisa, che prevede inizialmente l’azzeramento di capitale e riserve e quindi degli strumenti ibridi di capitalizzazione e delle obbligazioni subordinate.
Qualora i passaggi descritti non siano sufficienti al ripianamento del deficit, vengono ridotte le passività riconducibili alle sopra richiamate categorie di soggetti con protezione limitata.
L’art. 11 definisce le modalità operative di riduzione o conversione delle passività, mentre l’art. 12 le azioni di responsabilità, estendendo i termini di prescrizione e prevedendo che i relativi proventi vadano a vantaggio dell’Eccellentissima Camera, così come peraltro l’eventuale riduzione di passività emersa successivamente al provvedimento di 9 risoluzione (es. passività congelate a seguito di ricorsi amministrativi).
L’art. 13 qualifica i poteri generali in capo a BCSM per la gestione della procedura di Risoluzione mentre l’art. 14 disciplina le condizioni che configurano la chiusura della medesima.
Gli artt. 15 e 16 definiscono le modalità di impegno da parte dello Stato tramite strumenti pubblici di intervento di natura straordinaria, tra cui la copertura del deficit tramite conferimento a titolo gratuito di liquidità o titoli di debito.
L’art. 17 introduce nuovi e più efficaci strumenti per la riscossione dei debiti esattoriali, in grado quindi di ridurre, al loro pieno dispiegarsi, l’onere finanziario da parte dello Stato e, potenzialmente, in grado di essere estesi con apposito provvedimento normativo anche a banche non sottoposte a provvedimenti di Risoluzione.
Infine, gli artt. 18 e 19 sono volti a disciplinare le modalità di intervento del Fondo di Garanzia dei Depositanti.
In conclusione, l’articolato sottoposto all’esame dell’Aula introduce strumenti innovativi ed efficaci per gestire situazioni patologiche di dissesto bancario, alternativi alla liquidazione coatta amministrativa, volti a preservare il valore dell’attività bancaria e a elevare il grado di protezione dei depositanti.  
San Marino, 10 giugno 2019

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Progetto di legge (UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE. Depositato in data 10 giugno 2019)

Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema finanziario

TITOLO I
CAPO 1
(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1 (Finalità e definizioni)
1. La presente Legge è finalizzata a introdurre specifiche disposizioni a tutela della stabilità del sistema finanziario della Repubblica, attribuendo alla BCSM nuovi poteri e strumenti per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 37 della Legge 1&5/2005 e successive modifiche. 2. Ai sensi della presente Legge si intende per: a. “alta dirigenza”, il direttore generale, i vice direttori generali e i dirigenti, inquadrati come tali a livello contrattuale; b. “autorità di vigilanza”, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino o, sinteticamente, BCSM; ~ c. “azione di risoluzione”, la decisione di assoggettare una banca a risoluzione, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione; , d. “azionista rilevante”: soggetto che/ detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite fiduciarie o interposta persona, superiore al 2 per cento dei diritti di voto di una banca; , e. “banca”, soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività riservata di cui alla lett. A, dell’Allegato 1 della LISF; f. “BCSM”, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti a BCSM ai sensi della presente legge devono intendersi riferiti al Coordinamento della Vigilanza di cui all’art. 15 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005; g. “CCR”, il Comitato per il Credito e il Risparmio; h. “funzioni essenziali”, attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni; i. “LISF”, la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche; j. “reati rilevanti”: tutti i reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi; k. “titolari effettivi”: persone fisiche individuate come tali in conformità alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

CAPO II (Modalità di intervento e procedura di risoluzione delle crisi)

Articolo 2 (Presupposti)
1. La BCSM può adottare un provvedimento di risoluzione, qualora la banca sia in dissesto e non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare lo stato di dissesto in tempi brevi. 2. La banca è considerata in dissesto quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni: – le attività sono inferiori alle passività in assenza di un intervento tempestivo volto a ripristinare l’equilibrio patrimoniale; – non è in grado di assicurare il regolare adempimento delle proprie obbligazioni; – non è in grado di rispettare i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione a seguito di perdite subite o previste tali da azzerare il patrimonio di vigilanza o ridurne significativamente l’importo al di sotto dei minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza in assenza di un piano di riallineamento del patrimonio ai requisiti minimi di vigilanza, che definisca tempi e modalità, approvato dalla BCSM. 3. L’organo di amministrazione o l’organo di controllo della banca è tenuto a informare l’autorità di vigilanza quando valuta che la stessa si trovi in dissesto. 4. Lo stato di dissesto è altresì accertato dalla BCSM nell’esercizio delle funzioni di vigilanza. 5. Qualora lo stato di dissesto della banca sia accertato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 78 della Legge n. 165/2005, ad opera del Commissario straordinario, questi, con il parere del Comitato di sorveglianza, chiede alla BCSM l’adozione del provvedimento di risoluzione o, in alternativa, di liquidazione coatta amministrativa. ./ 6. Il ricorrere dei presupposti di cui al precedente com.ma 2 è comunicato dalla BCSM al CCR anche ai sensi dell’art. 35, comma 1 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005, accludendo il programma di risoluzione. .’ 7. La BCSM adotta il provvedimento di risoluzione, con le modalità di cui al successivo articolo 4, dopo avere accertato la sussistenza dell’interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria al fine di conseguire uno dei seguenti obiettivi, che non sarebbero raggiunti attraverso il solo ‘ provvedimento liquidatorio o non sarebbero raggiunti in egual misura: garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca; evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio; tutelare i depositanti di cui all’articolo 100 della LISF, nonché, più in generale, i fondi
e le attività dei clienti ( salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
8. L’adozione del provvedimento di risoluzione, volto a rimuovere l’eventuale deficit patrimoniale, non comporta l’applicazione dell’art.98 della LISF.

Articolo 3 (Strumenti della risoluzione)
1. Qualora risultino accertati i presupposti di cui al precedente articolo è disposta nei confronti della banca l’applicazione della risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall’articolo 85 della LISF. 2. Nella gestione della risoluzione possono essere utilizzati i seguenti strumenti:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente ponte;
c) l’applicazione di misure di cui all’art. 15 e ss. della presente legge.
3. Gli strumenti di risoluzione possono essere applicati individualmente o in combinazione tra loro, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 1 con riferimento agli strumenti di cui al comma 2, lett. a) e b).

Articolo 4 (Provvedimento di risoluzione)
1. La BCSM dispone, previa deliberazione della Commissione Finanze adottata in seduta segreta su richiesta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, per conto del CCR, l’avvio della risoluzione con proprio provvedimento. La deliberazione della Commissione Finanze, con la quale sono definiti le modalità e gli strumenti di intervento ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge, è adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. 2. II provvedimento di cui al precedente comma, contenente l’indicazione dei presupposti per la risoluzione ed il programma di risoluzione, è emanato dal Direttore Generale di BCSM, in esecuzione della delibera del Coordinamento della Vigilanza e può essere modificato con le medesime modalità. Il provvedimento è trasmesso alla banca sottoposta a risoluzione nonché al Fondo di Garanzia dei depositanti. 3. II provvedimento con cui è disposto l’avvio della risoluzione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet di BCSM e su quello della banca j sottoposta a risoluzione. 4. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 5 ottobre 2011 n.160, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 5. Qualora non sia disposta la permanenza in carica degli amministratori ovvero del Commissario Straordinario, nel caso di banca già sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 78 della LISF, la BCSM nomina degli amministratori speciali per un periodo massimo di 1 anno, eccezionalmente prorogabile. Essi sono pubblici ufficiali e assumono tutti i poteri degli azionisti e degli amministratori, esercitandoli sotto il controllo della BCSM. Essi hanno la rappresentanza legale della banca sottoposta a risoluzione. La BCSM può disporre limiti all’attività degli amministratori speciali e che alcuni atti degli amministratori speciali siano sottoposti alla sua autorizzazione. Le indennità spettanti agli amministratori speciali sono determinate dalla BCSM e poste a carico della banca sottoposta a risoluzione. Agli amministratori speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell’articolo, 86, commi 2, 3 e S, nell’articolo 88, commi 3, 4, 6 e nell’articolo 89 della LISF. .I 6. Unitamente agli amministratori speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. AI comitato di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 86, commi 2, 3 e 5, e 88 della LISF. 7. Il provvedimento di risoluzione è immediatamente esecutivo ed è passibile di ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche. 8. Nei giudizi avverso le misure di cui alla presente Legge e di cui alla Parte II, Titolo II della LISF, si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti sarebbe contraria all’interesse pubblico. 9. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato le attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione, l’annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi giuridici posti in essere dalla BCSM sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. 10. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio in sede civile del quale sia parte una banca sottoposta alla procedura di risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della BCSM per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Articolo 5 (Principi regolatori della procedura di risoluzione)
1. L’applicazione alla banca in stato di dissesto del provvedimento di risoluzione avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) gli azionisti della banca sopportano per primi le perdite; b) tutte le passività sono protette ai sensi del successivo articolo 9, anche per effetto degli interventi pubblici volti a ripianare l’eventuale deficit patrimoniale della banca sottoposta a risoluzione; c) l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza sono sostituiti ovvero, se non sostituiti, forniscono l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; d) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto della banca sottoposta a risoluzione ne rispondono ai sensi di legge, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 12; e) gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie; f) nella definizione degli interventi pubblici di cui agli art. 15 e 16 della presente legge si tiene conto dell’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti della banca sottoposta a risoluzione.

CAPO III (Strumenti della risoluzione)

Art. 6 (Cessione di rapporti giuridici) 1. La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo ha ad oggetto tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di una banca sottoposta a risoluzione, o parte di essi, comprese la/ legittimazione attiva e passiva nei contenziosi facenti capo alla banca sottoposta a “‘risoluzione indipendentemente dal momento di avvio del contenzioso. ‘” 2. La cessione è effettuata a condizioni di mercato, sulla base della valutazione delle attività e passività, anche avvalendosi dell’ausilio di esperti indipendenti. Qualora lo stato di dissesto sia stato accertato ai sensi dell’art. 2, comma S, la valutazione è effettuata dal Commissario Straordinario. Il corrispettivo pagato dal cessionario è corrisposto alla banca sottoposta a risoluzione. 3. La cessione è condotta nel rispetto dei seguenti principi: a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l’oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria; b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonché tenere conto delle esigenze di celerità di svolgimento della risoluzione. 4. La cessione di attività e passività anche individuabili in blocco totale o parziale a un soggetto terzo, che non sia autorizzato all’attività bancaria, è subordinata alla condizione dell’autorizzazione all’esercizio della predetta attività, che può essere rilasciata anche contestualmente alla citata cessione.

Art.7 (Cessione a un ente ponte)
1. L’ente-ponte è una società di capitali costituita per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del presente articolo, con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla banca sottoposta a risoluzione e, quando
le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. 2. Il capitale dell’ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dalla BCSM, dal Fondo di tutela dei depositanti e dall’Ecc.ma Camera. 3. La BCSM, nell’ambito del provvedimento di risoluzione: a) approva l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente-ponte, nonché la strategia e il profilo di rischio; b) nomina i componenti degli organi di amministrazione e controllo ed il revisore dell’ente-ponte, attribuendo le deleghe e stabilendo le remunerazioni;
c) individua, qualora necessario, restrizioni all’attività dell’ente-ponte.
4. L’ente-ponte esercita l’attività bancaria e la prestazione di servizi di investimento e di pagamento, ove autorizzato. 5. L’ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, è autorizzato provvisoriamente dalla BCSM a esercitare l’attività bancaria e a prestare servizi di investimento e di pagamento anche se non soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. 6. L’ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonché l’alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e della banca sottoposta a risoluzione. 7. Il valore complessivo delle passività cedute all’ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti. 8. L’ente-ponte succede alla Banca sottoposta a risoluzione nelle attività e nelle passività cedute, salvo che la BCSM disponga diversamente, ove necessario, per conseguire gli obiettivi della risoluzione. . 9. La BCSM dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) l’ente-ponte si fonde con un altro soggetto 9 i soggetti indicati al precedente comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione; b) la totalità, o la quasi totalità delle attività e passività dell’ente-ponte è ceduta ad un terzo; c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell’ente-ponte. 10. In ogni caso, la cessazione della qualifica di ente-ponte è disposta dalla BCSM decorsi 2 anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima cessione all’ente-ponte medesimo. 11. Con provvedimento motivato, la BCSM, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, può prorogare il termine di durata dell’ente-ponte di cui al comma precedente per uno o più periodi di 1 anno ciascuno, qualora ciò sia necessario per mantenere la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali o quando nel corso del periodo di proroga si prevede il verificarsi di una delle cause di estinzione dell’ente-ponte di cui al precedente comma 9. 12. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 9, lettera b) e 10 l’ente-ponte è liquidato secondo le modalità previste dall’articolo 85 della LISF. L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell’ente-ponte è distribuito tra i suoi soci.

Articolo 8 (Disposizioni comuni alle cessioni di attività e passività)
1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dai precedenti articoli. 2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario e possono essere disposte direttamente dalla BCSM, anche contestualmente al provvedimento di risoluzione. 3. Della cessione è data notizia secondo quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b) della LISF e trova altresì applicazione quanto previsto al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. 5. In deroga a quanto previsto dalla LISF, all’articolo 52, comma 4, lettere c) e d): a) i creditori ceduti non hanno facoltà di esigere dal cedente l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, quandanche successivamente inadempiute dal cessionario, essendo la cessione efficace e pienamente liberatoria per il debitore cedente, a decorrere dalla pubblicazione di cui al seguente comma, anche nei confronti dei predetti creditori, pur in assenza di notifica o accettazione; b) non vi è responsabilità del cedente per i casi in cui, coloro che sono parte dei contratti ceduti abbiano esercitato, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui al seguente comma, il diritto di recesso per giusta causa dal contratto ceduto. 6. La cessione acquisisce piena efficacia ed opponibilità ai terzi a seguito della pubblicazione sul sito internet della BCSM e non sono richiesti ulteriori adempimenti, coerentemente a quanto previsto dalla LISF, all’articolo 52, comma 4, lettera b). 7. I creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nell’ambito di cessioni all’ente-ponte, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell’alta dirigenza del cessionario. 8. La BCSM, nell’ambito della cessione di attività e passività disciplinata dalla presente sezione, può imporre alla banca sottoposta a risoluzione/ o ad altre componenti del medesimo gruppo, a eque condizioni di mercato, di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attività cedute, fatta eccezione per le forme di sostegno finanziario.

Art.9 ‘ (Passività protette)
1. Tutte le passività della banca sono protette, salvo quanto di seguito previsto. 2. La protezione di cui al comma precedente è riconosciuta nei limiti di cui all’articolo 100 della LISF nei confronti dei seguenti soggetti: a) azionisti rilevanti, rispettivi titolari effettivi ed eventuali soggetti interposti, che detengono oltre il 25% dei diritti di voto. Rilevano anche le partecipazioni detenute per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l’adozione del provvedimento di risoluzione o, se antecedente, del provvedimento di amministrazione straordinaria della banca. Nel caso di partecipanti al capitale della Banca che siano Fondazioni ovvero Associazioni ovvero enti analoghi, con o senza personalità giuridica, non sono ricomprese le passività riconducibili ai titolari effettivi individuati sulla base del criterio residuale connesso all’esercizio di poteri di amministrazione e direzione di soggetti partecipanti al capitale delle banca, ai sensi dell’art. l-bis, comma 1, lett. b) dell’Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n. 92; b) clienti e rispettivi titolari effettivi, residenti, aventi sede ovvero costituiti in: a. Paesi ad alto risch io di cui all’art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche; b. Paesi, territori o giurisdizioni sottoposte a misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; C. Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Sono ricomprese le passività riconducibili ai medesimi soggetti detenute per il tramite di fiduciari e/o persone interposte; c) soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, relativamente a reati rilevanti e a frodi fiscali commessi a San Marino o all’estero, risultanti da fonti attendibili e indipendenti ossia che abbiano un carattere di terzietà rispetto al cliente.
3. Le passività riconducibili a soggetti iscritti a ruolo ai sensi della Legge n. 70/2004 non sono protette nei limiti del debito esattoriale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai debiti dei contribuenti: a) relativi a cartelle esattoriali oggetto di dilazione ai sensi dell’articolo 34 della Legge 70/2004 regolari nei pagamenti; b) relative a ruoli o cartelle oggetto di ricorso ai sensi della Sezione V del Titolo II della Legge 70/2004. Le passività riconducibili fino a concorrenza del debito esattoriale oggetto di ricorso, non sono esigibili fino alla sua definizione. 4. Le passività riconducibili ad azionisti rilevanti, rispettivi titolari effettivi ed eventuali soggetti interposti, nei confronti dei quali siano state avviate azioni giudiziarie per accertare eventuali responsabilità nello stato di dissesto della banca, non sono esigibili fino a sentenza passato in giudicato. 5. Le passività riconducibili a esponenti aziendali e all’alta dirigenza della banca nei confronti dei quali siano state avviate – entro tre mesi dall’adozione del provvedimento di risoluzione – le azioni di responsabilità di cui al successivo articolo 12, non sono esigibili fino a sentenza passato in giudicato.

Art. 10 (Modalità di ripianamento delle perdite e conversione delle passività)
1. La cessione delle attività e passività a un soggetto terzo o a un ente-ponte di cui agli articoli precedenti è attuata solo dopo il ripianamento delle perdite, fino al pareggio tra attività e passività. A tale scopo, l’importo necessario a ristabilire l’equilibrio patrimoniale è determinato sulla base della valutazione del dissesto effettuata dalla BCSM ovvero dal Commissario straordinario, qualora lo stato , di dissesto sia emerso nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. 2. Sono ridotti, fino al ripianamento del deficit patrimoniale, secondo l’ordine di seguito descritto: a) le riserve e il capitale sociale, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; ” b) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione; c) i debiti con clausole di subordinazione, sia sotto forma di finanziamento, sia sotto forma di strumenti finanziari; d) il valore nominale delle passività di cui all’art. 9 comma 2 per la quota parte eccedente la protezione di cui all’art. 100 della LISF. Qualora quest’ultime siano riconducibili ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) la riduzione avviene nella misura massima pari alla percentuale di partecipazione al capitale rapportata al fabbisogno patrimoniale necessario per ripristinare l’adeguatezza patrimoniale. L’eventuale passività residua usufruisce della protezione ai sensi dell’art. 9. 3. Qualora il completo azzeramento delle voci contabili precedenti non consenta l’integrale rimozione del deficit patrimoniale, sono attivati, in conformità alla deliberazione della Commissione Finanze di cui all’art. 4, comma 1 della presente legge, gli strumenti di intervento pubblico previsti dagli articoli 15 e 16 previa costituzione di appositi capitoli di spesa per il loro finanziamento, nelle modalità stabilite all’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e fatto salvo il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 4. La riduzione di valore delle passività riconducibili a soggetti iscritti a ruolo di cui all’art. 9, comma 3 nei limiti del debito esattoriale, non estingue il debito medesimo. 5. Qualora le sentenze passate in giudicato di cui all’art. 9 commi 4 e 5 accertino responsabilità di azionisti ed esponenti nel dissesto della banca sottoposta a risoluzione, viene meno la protezione di cui all’art. 9 e disposto il trasferimento a titolo gratuito al portafoglio di proprietà della banca sottoposta a risoluzione o dell’ente-ponte, nella misura stabilita dalle citate sentenze, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide afferenti dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali riconducibili, direttamente o indirettamente, agli azionisti e agli esponenti condannati.
6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche nel caso della liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 85 e segg. della LISF, se funzionali a limitare le perdite in capo alle passività protette ovvero alla cessione di attività e passività. 7. In esito al ripianamento delle perdite, ai fini della ricostituzione del capitale nella misura necessaria allo svolgimento dell’attività da parte dell’ente ponte, è consentita la conversione in azioni delle passività riconducibili alla Banca Centrale e all’Eccellentissima Camera previa deliberazione dei rispettivi organi decisionali. 8. Con specifico riferimento all’ente ponte resta fermo quanto previsto dall’art. 7, commi 2 e 5 della presente legge.

Art. 11 (Effetti della riduzione/conversione di passività)
1. La riduzione o la conversione di passività di cui all’articolo 10 sono pienamente efficaci dal momento individuato nel provvedimento assunto da BCSM indipendentemente dall’esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi la modifica di registri, albi o libri sociali. 2. La riduzione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3 e la conversiol7le di cui all’art. 9, comma 6 hanno effetto definitivo e hanno luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma. Gli azionisti e i creditori titolari di passività non protette perdono ogni diritto, fatta eccezione per l’eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri da parte della BCSM e degli organi della procedura di risoluzione. ./ 3. Salvo patto contrario, in caso di riduzione delle passività, questa non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo, tenuti a rispondere -dell’adempimento della passività oggetto di riduzione.

Art. 12 (Azioni di responsabilità)
1. Le responsabilità degli organi sociali, dell’alta dirigenza e della società di revisione in ordine a fatti omissivi o commissivi, che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto della banca e/o a determinare per dolo o colpa grave una errata rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della banca sottoposta a risoluzione sono accertate anche tramite le evidenze oggettivamente documentate, riportate nei rapporti ispettivi redatti dalla BCSM in esito ad accertamenti conclusi nei 24 mesi antecedenti l’adozione del provvedimento di risoluzione. I fatti accertati nei predetti rapporti sono considerati fondati sino a prova di falso. L’avvio dell’azione di responsabilità inibisce l’assunzione ovvero la prosecuzione di analoghi incarichi presso altri soggetti autorizzati sottoposti alla vigilanza della BCSM. 2. Le azioni sono esercitate ai sensi degli articoli 56, 64 e 71, comma l, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche. Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, gli articoli 14, 15 e 16 del Decreto Delegato n. 77 del 19 maggio 2014. 3. Il provento netto delle azioni di responsabilità è destinato all’Eccellentissima Camera in caso di interventi pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui agli articoli 15 e ss. della presente legge. 4. L’azione è esperibile dagli amministratori speciali, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione da parte della BCSM e proseguono, al termine della procedura di risoluzione, in capo all’Eccellentissima Camera.
5. Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità di cui al presente articolo è pari a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento di risoluzione che accerta lo stato di dissesto. 6. Ai fini del recupero delle somme di cui al comma 3, sono considerati inefficaci per frode presunta, salvo prova contraria, i prelievi di contante eccedenti i duemila euro mensili e i trasferimenti di fondi e di strumenti finanziari disposti dagli esponenti aziendali e dall’alta dirigenza a favore di sé medesimi e/o di soggetti interposti su conti accesi presso altre banche nei 12 mesi antecedenti l’avvio della procedura di risoluzione o delle procedure straordinarie di cui agli artt. 77 e ss. della LISF.

CAPO IV (Poteri di risoluzione)

Art. 13 (Poteri generali)
1. La BCSM, nell’ambito della procedura di risoluzione, può esercitare i seguenti poteri di: a) esigere da qualunque banca le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, anche tramite ispezioni in loco; b) assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione; , c) cedere ad un terzo, con il consenso di quest’ultimo, diritti, attività o passività della banca soggetta a risoluzione; d) svalutare, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di una banca soggetta a risoluzione e cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà; e) imporre alla banca soggetta a risoluzione di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale; f) rimuovere o sostituire l’organo# di amministrazione e l’alta dirigenza della banca soggetta a risoluzione. g) modificare o variare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività della banca soggetta a risoluzione oppure modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Art. 14 (Chiusura della procedura di risoluzione)
1. La BCSM, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi non possono essere più utilmente perseguiti, dichiara chiusa la risoluzione ed ordina agli amministratori speciali, o agli organi di amministrazione e controllo della banca sottoposta a risoluzione, di redigere e trasmettere, alla medesima BCSM, una relazione sull’attività svolta. 2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet di BCSM. Analoga comunicazione è inviata dalla BCSM alla Commissione Finanze per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio. 3. Quando a seguito dell’adozione dei soli strumenti di cessione a un soggetto terzo e cessione a un ente ponte, residuano attività o passività in capo alla banca sottoposta a risoluzione, quest’ultima è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall’articolo 85 della LISF non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che la banca in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari per la continuazione dell’attività ceduta.

TITOLO II

CAPO I (Intervento pubblico)

Art. 15 (Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria)
1. L’Ecc.ma Camera può fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi, al fine di partecipare alla risoluzione di una banca, anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione. 2. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria rappresentano una soluzione di ultima istanza consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, dopo aver ,’valutato e utilizzato nella massima misura possibile gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dalla Commissione Finanze, con le modalità previste dall’articolo 4, comma 1 della presente legge. 3. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono nel: a) intervento finanziario straordinario volto ad assicurare la rimozione integrale del deficit patrimoniale, di cui all’art. 10, comma 3, tramite conferimento a titolo gratuito di liquidità e/o titoli di debito. -‘ b) sostegno al capitale o proprietà pubblica temporanea di cui al successivo articolo 16. ~ 4. Con riferimento all’intervento finanziario straordinario di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo, eventuali riduzioni di passività effettuate ai sensi dell’art. 10 successivamente all’adozione del provvedimento di risoluzione, comportano una corrispondente riduzione dell’intervento medesimo mediante restituzione della liquidità e/o dei titoli di debito a condizione che la restituzione medesima non pregiudichi l’equilibrio patrimoniale. / 5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono eseguiti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio in stretta collaborazione con la BCSM.

Articolo 16 (Strumento pubblico di sostegno al capitale e Nazionalizzazione)
1. L’Eccellentissima Camera può partecipare alla ricapitalizzazione di una banca mettendo capitali a disposizione di quest’ultima, in cambio di azioni, previo completo assorbimento delle perdite pregresse registrate dalla banca. Qualora l’intervento di sostegno avvenga nell’ambito di una procedura di risoluzione, la ricapitalizzazione può avvenire solo dopo il ripristino dell’equilibrio tra attività e passività. 2. La banca che beneficia dello strumento pubblico di sostegno al capitale deve essere amministrata su basi commerciali e professionali per agevolare la cessione della partecipazione pubblica al settore privato non appena le condizioni di mercato lo consentano. 3. La banca può essere sottoposta a proprietà pubblica temporanea mediante uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia: a) l’Eccellentissima Camera; oppure b) una società interamente di proprietà dell’Eccellentissima Camera. 4. La banca soggetta a proprietà pubblica temporanea deve essere amministrata su basi commerciali e professionali per agevolare la cessione della partecipazione pubblica al settore privato non appena le condizioni di mercato lo consentano. 5. Gli strumenti pubblici di sostegno al capitale sono attivati solo previa approvazione dalla BCSM, da parte della banca che ne beneficia, di un piano di ristrutturazione che consenta il ritorno alla redditività entro 3 anni e il rispetto dei requisiti prudenziali nel termine massimo di 5 anni. Il piano è oggetto di revisione annuale. 6. Qualora la banca che beneficia degli strumenti previsti dal presente articolo non sia già sottoposta ad amministrazione straordinaria o a misure di risoluzione, l’Eccellentissima Camera avrà, indipendentemente dalla quota detenuta nel capitale della banca, il potere di nomina della maggioranza degli amministratori che dovranno possedere specifiche e comprovate competenze in materia di ristrutturazione bancaria.

Art. 17 (Procedura speciale di riscossione dei debiti esattoriali)
1. II presente articolo introduce speciali misure esecutive nell’ambito delle attività disciplinate al Titolo III della Legge 25 maggio 2004 n.70, anche in ragione dell’intervento pubblico di cui ai precedenti articoli 15 e 16. 2. Gli amministratori speciali comunicano al Dipartimento Esattoria della Banca Centrale entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di risoluzione l’elenco dei codici identificativi dei soggetti titolari di strumenti finanziari afferenti a dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali al fine della verifica dell’esistenza di posizioni debitorie degli stessi nei confronti dello Stato o degli Enti del Settore Pubblico Allargato per somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 70/2004. 3. II Dipartimento Esattoria eseguita la verifica di cui al comma precedente, richiede agli amministratori speciali di mettere a disposizione dello stesso l’ammontare delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente delle quali sono titolari i contribuenti iscritti a ruolo ai sensi della Legge 70/2004, fino alla concorrenza del debito relativo all’iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi delle sanzioni e delle spese previste dalla Legge alla data della richiesta. 4. Gli amministratori speciali provvedono a trasferire il controvalore derivante dalla cessione degli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti al Dipartimento Esattoria secondo le modalità di trasferimento concordate fra le parti fornendo altresì le informazioni relative ai rapporti sui quali ha operato il prelievo. La vendita deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. , 5. Ad avvenuta corresponsione delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente, il Dipartimento Esattoria è tenuto a dare comunicazione al contribuente: a) degli strumenti finanziari corrisposti ivi compresi i riferimenti dei rapporti sui quali ha operato il prelievo; .’
b) dell’eventuale avvenuta estinzione di tutto, o parte, del debito.
6. Qualora le predette disponibilità finanziarie comprendano strumenti finanziari, la liberazione del debitore avviene solo all’avvenuta liquidazione degli stessi. 7. Gli amministratori speciali, ad avvenuto trasferimento delle disponibilità finanziarie, provvede a darne adeguata informativa alla clientela interessata. 8. Nei soli casi di rapporti cointestati a firma congiunta il prelievo avviene fino alla concorrenza massima della quota parte di spettanza del debitore che in via presuntiva è definita come il risultato del valore delle disponibilità finanziarie diviso il numero dei cointestatari. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti dei contribuenti: a) relativi a cartelle esattoriali oggetto di dilazione ai sensi dell’articolo 34 della Legge 70/2004 regolari nei pagamenti; b) relative a ruoli o cartelle oggetto di ricorso ai sensi della Sezione V del Titolo II della Legge 70/2004. 10. La comunicazione di cui al precedente comma 2 è effettuata anche con riguardo ai soggetti titolari di passività ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 3. 11. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate, su richiesta dell’Autorità di vigilanza, nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di cui agli artt. 78 e ss. della LISF anche ai fini della valutazione dei presupposti della procedura di risoluzione. 12. Lo scambio di informazioni di cui al presente articolo avviene in deroga alle misure previste dall’articolo 36 della Legge n .165 del 17 novembre 2005 nonché di quelle previste dall’articolo 29 della Legge n.96 del 29 giugno 2005. 13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 70/2004 purché non in contrasto con lo stesso.

CAPO II (Funzioni del Sistema di garanzia dei depositanti)
Art. 18 (Interventi del Fondo di garanzia dei depositanti)
1. Il Fondo di garanzia dei depositanti può eseguire interventi a tutela dei depositanti delle banche partecipanti al sistema di garanzia in diverse ipotesi e con apposite modalità: in caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca; in caso di amministrazione straordinaria di una banca, al fine di agevolare il risanamento della banca; in qualsiasi altro caso di difficoltà delle banche partecipanti al sistema di garanzia, in situazione di crisi gestite ai sensi dei precedenti articoli della presente legge. 2. Gli interventi del Fondo, ai sensi del comma precedente, non pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli organi dell’azienda e degli altri responsabili nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale. 3. La BCSM, sulla base di quanto disposto dall’art. 100 della LISF, disciplina le modalità di intervento del Fondo di garanzia dei depositanti nelle ipotesi previste al comma 1, prevedendo, tra l’altro, forme di finanziamento del Fondo ,alternative ai versamenti ai quali sono tenute le banche partecipanti. 4. Nell’ambito della relativa disciplina attuativa, la BCSM salvaguarderà: a) il principio “del minor onere”, rispetto all’intervento di rimborso dei depositi protetti, qualora il Fondo intervenga con modalità diverse da tale ultima forma; b) l’esigenza che il risanamento della banca partecipante, nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, non si è legata esclusivamente all’intervento del Fondo.

Art. 19 (Intervento del Fondo di garanzia dei depositanti nell’ambito della procedura di risoluzione)
1. Il Fondo di garanzia dei depositanti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche acquisite stipulando contratti di finanziamento per rendere possibile la soluzione dello stato di crisi della banca sottoposta a risoluzione, può: garantire le attività e passività della banca sottoposta a risoluzione, delle sue controllate o di un ente-ponte; concedere finanziamenti alla banca sottoposta a risoluzione, alle sue controllate o a un ente-ponte; acquistare attività dalla banca sottoposta a risoluzione; sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente ponte. 2. Il Fondo di garanzia dei depositanti, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 4, può anticipare ai titolari di depositi protetti di cui all’art. 100 della LISF, l’indennizzo al quale essi hanno diritto, fermo restando la possibilità di rivalersi ai sensi della medesima disposizione, una volta raggiunti gli obiettivi della risoluzione. 3. Il Fondo di garanzia dei depositanti può intervenire nei casi di cessione di attività e passività a soggetti terzi’ o a un ente-ponte attraverso l’assorbimento del deficit di cessione, solo se è rispettata la regola del “minor onere” rispetto all’ammontare di quanto avrebbe corrisposto a favore dei depositi protetti in una procedura liquidatoria senza cessione di attività e passività. 4. Il precedente comma 3 è esteso anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 85 della LISF, nell’ambito delle quali si realizza una cessione delle attività e passività.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 (Norme transitorie)
1. La presente legge si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria avviate anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 21
(Entrata in vigore)
2. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione”

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