San Marino. Proposta di legge di iniziativa popolare sull’aborto

San Marino. Proposta di legge di iniziativa popolare sull’aborto

NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE E DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA
Art. 1 (Finalità)
La finalità della presente normativa è garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, attuare le politiche attive finalizzate alla prevenzione delle gravidanze indesiderate e regolamentare le condizioni per l’interruzione volontaria della gravidanza.
Art. 2
(Disposizioni per la prevenzione delle gravidanze indesiderate)

Lo Stato promuove e sviluppa attraverso i propri servizi socio-sanitari ed educativi le iniziative o i programmi necessari ad evitare che l’aborto sia utilizzato ai fini della limitazione o controllo delle nascite. In particolare: a) istituisce o potenzia i servizi offerti dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, rendendoli accessibili a tutti i cittadini, residenti e minorenni; b) include l’educazione sessuale, riproduttiva ed affettiva nei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado; c) si impegna a realizzare e diffondere campagne informative, anche attraverso i media, di prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie o infezioni a trasmissione sessuale, in particolare verso i giovani; d) promuove l’aggiornamento del personale sanitario, medico e paramedico sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione volontaria della gravidanza; e) rende accessibile la contraccezione d’emergenza alle maggiorenni senza ricetta medica e alle minorenni con ricetta medica; per gli assistiti ISS tale contraccezione è gratuita; f) provvede alla raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno attraverso l’Authority sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11. Il sistema scolastico dovrà considerare l’educazione sessuale, riproduttiva ed affettiva come parte integrante della crescita e dello sviluppo personale dei giovani, in particolare dovrà promuovere: a) la conoscenza scientifica del corpo umano, del suo sviluppo metabolico, ormonale, riproduttivo e sessuale; b) il concetto di procreazione cosciente e responsabile riconoscendo l’uguaglianza e la pari responsabilità dell’uomo e della donna; c) la prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie o infezioni a trasmissione sessuale.
Art. 3
(Disposizioni per la prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza)

Lo Stato si impegna a sostenere la donna per superare le cause che potrebbero indurla a scegliere l’interruzione volontaria della gravidanza promuovendo ogni opportuno inter,vento atto a sostenerla sia durante la gravidanza sia dopo il parto. In particolare:
a) la mette in grado di far valere i propri diritti di lavoratrice e di madre attuando o rafforzando politiche a tutela della maternità e della paternità soprattutto nel mondo del lavoro; b) la informa sugli interventi di carattere sociale o economico cui può fare ricorso; c) la informa sui diritti, servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dallo Stato, incluse le modalità idonee a ottenere il rispetto della legislazione sul lavoro a tutela della gestante.
Art. 4 (Competenze dell’lss)
Ai sensi della presente normativa l’Istituto per la Sicurezza Sociale eroga i seguenti servizi e prestazioni: a) servizi e programmi di consulenza sanitaria e ginecologica sia alle donne che scelgono liberamente la maternità sia alle donne che scelgono l’interruzione volontaria della gravidanza; le informazioni saranno fornite in maniera chiara, oggettiva e comprensibile, senza entrare nel merito delle scelte personali e senza esercitare pressioni di carattere morale o religioso sulla donna; b) accesso gratuito, anche alle minorenni, ai metodi contraccettivi più sicuri ed efficaci, inclusi quelli che bloccano il processo ovulatorio ed altri contraccettivi di emergenza, al fine di evitare le gravidanze indesiderate, nonché fornire informazioni sul sesso sicuro al fine di prevenire malattie o infezioni a trasmissione sessuale; c) assistenza psicologica alla donna riconoscendo l’impatto che una maternità programmata, una maternità non programmata o un’interruzione volontaria della gravidanza possono avere sulla sua vita sociale e sulla sua salute fisica e psicologica.
Art. 5 (Interruzione volontaria della gravidanza entro la dodicesima settimana)
Ad ogni donna è riconosciuto il diritto di scegliere liberamente la maternità. La donna può richiedere al medico ginecologo in servizio presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale l’interruzione volontaria della gravidanza entro la fine della dodicesima settimana di gestazione senza obbligo di fornire alcuna motivazione a tale richiesta. Le settimane di gestazione dovranno essere certificate dal medico ginecologo. Alla donna che faccia richiesta di interruzione volontaria della gravidanza saranno fornite tutte le informazioni relative all’intervento richiesto, inclusi i metodi medici o farmacologici a disposizione, le modalità ed i tempi di esecuzione dell’intervento e le formalità che dovrà espletare per il soddisfacimento della sua richiesta. La richiesta di interruzione volontaria della gravidanza potrà avvenire solo con il consenso informato della donna e dovrà essere sottoscritta dalla stessa. La minorenne di età uguale o superiore a 16 anni potrà richiedere l’interruzione volontaria della gravidanza senza il consenso di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale, tuttavia questi dovranno essere informati della sua decisione. La minorenne di età inferiore a 16 anni potrà richiedere l’interruzione volontaria della gravidanza solo con il consenso di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale o del giudice tutelare in caso di conflitto tra le due volontà. Solo nei casi di stupro o incesto la minorenne di età inferiore a 16 anni potrà decidere autonomamente per l’interruzione volontaria della gravidanza senza il consenso di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale o del giudice tutelare.
L’intervento di interruzione volontaria della gravidanza dovrà essere eseguito il più presto possibile all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata e convenzionata, interna o esterna al territorio sammarinese.
Art. 6
(Interruzione volontaria della gravidanza dopo la dodicesima settimana)

L’interruzione volontaria della gravidanza può essere richiesta ed eseguita dopo la dodicesima settimana solo nei casi in cui : a) la gravidanza o il parto comportino un pericolo per la salute fisica e psicologica della donna; b) il feto presenti gravi anomalie e/o malformazioni che determinino un grave pericolo per la vita o la salute fisica o psicologica della donna; c) la gravidanza sia il risultato di stupro o incesto.
Qualora sussista la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza potrà avvenire solo in caso di grave pericolo per la vita della donna ed il medico dovrà adottare ogni misura atta a salvaguardare la vita del feto. Anche nei casi di cui al presente articolo valgono le procedure di consenso informato e di richiesta sottoscritta dalla donna di cui al precedente articolo 5. I casi previsti al primo comma lettera a) devono essere certificati dal medico specialista. I processi patologici che configurino i casi di cui al primo comma lettera b) devono essere accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata e convenzionata. Il medico del servizio ostetrico-ginecologico può avvalersi della collaborazione di altri specialisti ed è tenuto a fornire la documentazione sul caso al Direttore della struttura sanitaria presso la quale verrà praticato l’intervento. Nei casi di cui al presente articolo la procedura di interruzione della gravidanza dovrà avvenire entro sette giorni dalla formalizzazione della richiesta della donna o, nel caso di una minorenne di età inferiore a 16 anni, della richiesta di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale o del giudice tutelare in caso di conflitto tra le due volontà.
Art. 7
(Interruzione della gravidanza in caso di imminente pericolo per la vita della donna)

Nel caso di grave ed imminente pericolo per la vita della donna, anche minorenne, in qualsiasi settimana di gestazione e con la certificazione dell’urgenza da parte del medico, l’intervento di interruzione della gravidanza può essere praticato in emergenza anche senza lo svolgimento delle procedure previste dai precedenti articoli 5 e 6 e al di fuori delle sedi previste dall’articolo 5.
Art. 8
(Procedura di interruzione volontaria della gravidanza)

L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso
una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata e convenzionata.
L’interruzione della gravidania può essere eseguita con procedura chirurgica o farmacologica in
accordo con il medico.
Per tutelare la privacy della donna, la stessa può scegliere se eseguire la procedura di interruzione
della gravidanza presso una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata e convenzionata,
interna o esterna al territorio sammarinese.

Art. 9
(Costi per l’interruzione volontaria della gravidanza)

L’interruzione della gravidanza è una prestazione eseguita gratuitamente per gli assistiti ISS sia se eseguita in una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata e convenzionata in Repubblica sia se eseguita fuori territorio.
Art. 10
(Obiezione di coscienza)

Il personale sanitario, medico e paramedico in servizio può sollevare obiezione di coscienza relativamente agli interventi per l’interruzione della gravidanza regolamentati dalla presente normativa. Il personale obiettore dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione Sanitaria dell’ISS e dovrà prontamente informare la donna nel momento in cui la stessa palesi l’intenzione di richiedere l’interruzione volontaria della gravidanza. L’obiettore dovrà immediatamente indirizzare la donna al personale sanitario non obiettore affinché possa presentare prontamente la sua richiesta di interruzione volontaria di gravidanza. L’obiezione esonera solo dal praticare l’interruzione della gravidanza ma non esonera dal fornire assistenza pre e post intervento. L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario qualora il loro personale intervento sia indispensabile per salvare la donna in imminente pericolo di vita. Le strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e convenzionate devono assicurare l’espletamento di quanto stabilito dalla presente normativa garantendo la disponibilità di un numero congruo di operatori sanitari, medici e paramedici, sempre disponibili a praticare le interruzioni di gravidanza richieste nei tempi stabiliti dalla presente normativa. Dall’entrata in vigore della presente normativa l’Istituto per la Sicurezza Sociale assumerà solo personale non obiettore di coscienza da destinare ai reparti pertinenti alla presente normativa. Il personale sanitario, medico e paramedico, qualsiasi sia la natura del rapporto di lavoro, che all’interno della struttura sanitaria pubblica sammarinese faccia obiezione di coscienza non potrà praticare interruzioni di gravidanza nelle strutture private presenti dentro o fuori il territorio della Repubblica, pena la sospensione per dieci anni dall’esercizio della professione in Repubblica.
Art. 11
(Tutela della privacy)

La privacy, la dignità e la libertà della donna che ha richiesto ed eseguito un’interruzione volontaria di gravidanza dovranno essere rispettati e la sua identità dovrà essere tenuta riservata in ogni momento e con qualsiasi mezzo, prevedendo anche speciali percorsi dedicati. Il rispetto di quanto stabilito al primo comma deve riguardare tutto il percorso intrapreso dalla donna, dal momento in cui decide di rivolgersi ai servizi offerti dall’ISS o di presentare la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza fino alla protezione dei dati contenuti nella sua cartella clinica elettronica o cartacea che dovranno essere garantiti da elevati livelli di riservatezza. Il presente articolo tutela la dignità della donna da qualsiasi giudizio morale o pressione psicologica possa subire dal personale medico-sanitario in relazione alle sue scelte personali. L’autorità sanitaria potrà chiedere alla donna di compilare un questionario in forma totalmente anonima e dovrà garantire tale anonimato in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. Il questionario sarà realizzato solo a fini statistici e sarà finalizzato unicamente alla raccolta di dati al fine di elaborare politiche a sostegno della procreazione cosciente e responsabile.
In nessun caso la donna sarà obbligata a compilare il questionario e sarà prontamente informata di questa non obbligatorietà. Chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, riveli l’identità, o divulghi notizie idonee a rivelarla, di colei che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente normativa è punibile per legge.
Art. 12
(Interruzioni di gravidanza illegali)

Si considerano interruzioni di gravidanza illegali quelle praticate: a) al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e convenzionate salvo in caso di imminente pericolo per la vita della donna; b) senza la richiesta sottoscritta dalla donna o nel caso di una minorenne di età inferiore a 16 anni da parte di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale o del giudice tutelare in caso di conflitto tra le due volontà, salvo in caso di imminente pericolo per la vita della donna o del feto e per i quali non è possibile richiedere il consenso scritto della donna o di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale; c) costringendo la donna ad interrompere la gravidanza con minacce e pressioni di carattere economico o psicologiche; d) da persone prive dalle necessarie qualifiche mediche.
Colui che commette un’interruzione della gravidanza illegale di cui al precedente comma lettera a)
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Colui che commette un’interruzione della gravidanza illegale di cui al primo comma lettera b}, c) e
d) è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Per il punto c) non è punibile la donna costretta all’interruzione della gravidanza e per il punto d)
non è punibile la donna che si sia affidata a sedicenti medici-ginecologi o si sia recata presso
sedicenti strutture autorizzate e convenzionate.
Qualora l’interruzione illegale comporti gravi danni alla salute fisica e mentale della donna o la
morte della stessa, le pene saranno aumentate.

Art. 13 (Norme finali)
Sono espressamente abrogati gli articoli del Codice Penale n. 153 e n. 154.
Sono abrogate tutte le precedenti normative in materia che siano in contrasto o incompatibili con
la presente normativa.

Art. 14
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. L’interruzione farmacologica è resa immediatamente disponibile fin dall’entrata in vigore della presente normativa. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Istituto per la Sicurezza Sociale dovrà obbligatoriamente convenzionarsi con strutture private sammarinesi autorizzate e con strutture pubbliche o private autorizzate fuori territorio sammarinese, al fine di rendere applicabile la presente normativa entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore.

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