San Marino. Processo in contumacia, legittimo se eletto domicilio presso legale d’ufficio

San Marino. Processo in contumacia, legittimo se eletto domicilio presso legale d’ufficio

Processo in contumacia, legittimo se l’imputato ha eletto domicilio presso il legale d’ufficio

Antonio Fabbri

È una sentenza importante quella dello scorso 20 dicembre emessa dal Collegio Garante. Intanto perché chiarisce le competenze del Giudice per i Rimedi Straordinari circa l’applicazione dei principi e della giurisprudenza della Cedu, poi perché dichiara l’incostituzionalità di una norma che dovrà essere integrata e, in terzo luogo, perché sancisce un principio importante del processo in contumacia. La questione di costituzionalità è stata sollevata dal giudice di appello, Francesco Caprioli, e poi integrata dagli stessi Garanti. 

Il caso è quello di Achille Lia, il calabrese che era evaso dal carcere e il cui mandato d’arresto, su ricorso del suo avvocato Rossano Fabbri, era stato revocato dal Giudice per i Rimedi straordinari, Vitaliano Esposito, il quale aveva ritenuto che il processo fosse avvenuto in contrasto con i dettati della Cedu e per questo aveva deciso di disattendere la norma interna ritenendo che non vi fossero “altri rimedi in grado di eliminare la lesione di un diritto fondamentale”. In realtà, sostiene il Collegio Garante di fatto contraddicendo la decisione del Giudice per i Rimedi Straodrinari, le soluzioni nell’ordinamento sammarinese ci sono. “Il rimedio principale – dicono i Garanti – è appunto quello dei rimedi straordinari in materia penale e, a seguire, se sussistono dubbi della costituzionalità delle norme da applicare per eliminare la lesione, il rimedio della verifica di costituzionalità”. In sostanza, dicono i Garanti, le norme non possono essere disapplicate, ma ne va semmai sollevata l’eccezione di costituzionalità, laddove il giudice la rilevi. Così si riscontra rimedio nell’ordinamento andrebbe sollevata l’incostituzionalità della norma nella parte in cui la stessa non lo prevede. Ed è quello che è accaduto in questo caso.

Se infatti al primo punto il Collegio chiarisce dove arrivi la competenza del Giudice per i Rimedi Straordinari, nel punto successivo l’esame dei Garanti sancisce l’incostituzionalità della norma, l’articolo 200 del codice di procedura penale sammarinese, “nella parte in cui non prevede come causa di revisione di una sentenza penale il caso della sentenza pronunciata in contumacia in modo illegittimo”. Ciò in quanto questa carenza nella norma, che quindi andrà integrata, contrasta con l’articolo 6 della Cedu ma anche con l’articolo 1 comma 4 della Dichiarazione dei Diritti sammarinese.

Ma c’è un altro punto fondamentale che riguarda il processo in contumacia. Quando l’imputato ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio, non si può parlare di sentenza pronunciata in contumacia in modo illegittimo. I Garanti, infatti, richiamando sentenze proprio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sottolineano che il prevenuto “avendo eletto domicilio presso il proprio difensore, ha l’onere di mantenersi informato presso di lui, se vuole esercitare il diritto di difendersi – così come, correlativamente, il difensore ha l’obbligo professionale di tenere informato il prevenuto a lui affidato -; sicché, una volta che il giudice ha accertato, come prescrive l’art. 207 c.p.p., che la notificazione è avvenuta in conformità a quanto prevedono le norme processuali vigenti, se il prevenuto non si presenta al processo, questo può e deve svolgersi legittimamente in contumacia”.

Quest’ultima parte è fondamentale dato che sembrava quasi, dopo la sentenza su questo caso del Giudice per i Rimedi Straordinari, che i processi in contumacia e le relative sentenze non si potessero più svolgere a San Marino, il che, per le dimensioni della Repubblica e per il numero di processi che riguardano cittadini di altri stati, sarebbe stato un problema non da poco per l’amministrazione della giustizia.

Per semplificare: la decisione dei Garanti, adottata con la sentenza numero 13 del 20 dicembre 2019, pone fondamentalmente tre principi. Il primo: i giudici, compreso il Giudice per i Rimedi straordinari, non possono disattendere le norme, ancorché in contrasto con la Carta dei Diritti o con la Cedu. Devono semmai sollevare eccezione di costituzionalità e spetta, poi, al Collegio Garante valutare il contrasto o la lacuna delle norme stesse con i principi fondamentali dell’ordinamento. Il secondo: la norma che riguarda le materie che è possibile sottoporre a revisione è lacunosa, e quindi incostituzionale nella parte in cui non prevede che possa essere sottoposta a revisione una sentenza pronunciata illegittimamente in contumacia. La parola “illegittimamente” è fondamentale, perché riguarda il terzo chiarimento dei Garanti. Il terzo: il Collegio specifica che la sentenza è pronunciata legittimamente in contumacia quando l’imputato abbia eletto domicilio presso l’avvocato d’ufficio, poiché è lo stesso prevenuto che ha l’obbligo di farsi parte diligente per informarsi sul procedimento del cui andamento viene informato e notificato l’avvocato che ha designato.

Proprio questo terzo punto, nel caso di Achille Lia, dovrebbe essere determinante, dato che Lia aveva eletto domicilio presso l’avvocato d’ufficio, seppure poi si fosse reso irreperibile. Con tutta probabilità, quindi, il processo riprenderà dall’appello.

 

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