Coronavirus: nuovo decreto per la Repubblica di San Marino

Coronavirus: nuovo decreto per la Repubblica di San Marino

 Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica

 Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l’apposito numero 0549.994001 istituito presso l’ISS  

 

Ecco – evidente e dichiarato il raccordo con l’Italia –  la prima parte dell’Art.1 del Decreto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS) 

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Repubblica).
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure: 
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l’apposito numero 0549.994001 istituito presso l’ISS. E’ fatto obbligo a tutti i datori di lavoro di fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni sulle misure di sicurezza da adottare per evitare il contagio ed in caso di presenza di sintomi. Ad ogni datore di lavoro è fortemente raccomandato di valutare i processi aziendali al fine di porre in essere le misure ritenute necessarie alla mitigazione dei rischi di contagio in misura proporzionale alla dimensione aziendale;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. In tali casi l’assenza dal domicilio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre all’avvio delle procedure penali previste;  (…)

 Leggi  il decreto per intero

ALLEGATO 1 (al Decreto – Legge 8 marzo 2020 n.44)
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
.

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