San Marino. Il prof. Gualtieri replica agli avvocati Fabbri e Berti sul caso Guidi-Pierfelici

San Marino. Il prof. Gualtieri replica agli avvocati Fabbri e Berti  sul caso Guidi-Pierfelici

Abbiamo ricevuto e   pubblichiamo il comunicato inviatoci dal Prof. Avv. Piero Gualtieri, legale del Prof. Avv. Guido Guidi, già Giudice d’Appello del Tribunale della Repubblica di San Marino. 

“L’annuncio della Dirigente reintegrata del Tribunale e dei suoi difensori di voler denunciare per calunnia e diffamazione il mio assistito prof. Guido Guidi è soltanto un’arma (spuntata) di distrazione di massa.
Nel provvedimento di redistribuzione dei processi in data 24 luglio 2020 è infatti testualmente previsto, oltre alla indicazione specifica degli affari giudiziari assegnati per materia a ciascun Commissario della Legge:

 “ritenute la necessità e l’urgenza di provvedere temporaneamente e in via assolutamente transitoria alla distribuzione del lavoro giudiziario tra i Commissari della Legge” (p. 1);

 (ritenuta) “la necessità di provvedere alla sistemazione dei carichi di lavoro che si è prodotta in conseguenza delle determinazioni assunte dal Consiglio Giudiziario in data odierna” (p. 2);

sono revocati tutti i provvedimenti emessi dal prof. Ferroni e dal prof. Guzzetta in qualità di dirigenti sulla distribuzione del lavoro giudiziario: riprendono vigore tutte le disposizioni emanate in precedenza che non siano derogate dalle presenti” (p. 3);

sono revocati,per effetto delle determinazioni del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria in data odierna tutti i provvedimenti di creazione di gruppi di coordinamento emessi dal Dirigente Guzzetta e da lui diretti e coordinati: Le indagini rimangono assegnate al giudice titolare. I procedimenti assegnati ai Commissari della legge B. e DB. nelle materie ora affidate ad altri giudici vengono trasferiti a questi nello stato in cui si trovano come pure eventuali procedimenti penali assegnati ad altri giudici. M. e V. conservano il carico di lavoro già assegnato” (p. 10).

            Tale provvedimento è dunque immediatamente esecutivo e al Commissario titolare del fascicolo che vede la stessa Dirigente indagata per calunnia sono state attribuite competenze nelle sole materie civile e amministrativa e non più penale (p. 6).
            Per evitare (eventuali) dubbi nell’interpretazione delle nuove regole era sufficiente scrivere espressamente che esse valevano soltanto per fatti commessi o denunciati successivamente al giorno di loro adozione o che non riguardavano il suddetto processo.
            Ma ciò non risulta avvenuto.
            San Marino 16 agosto 2020.
                                               Prof. Avv. Piero Gualtieri”

 

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