San Marino. Arte di strada, la legge non convince Libera

San Marino. Arte di strada, la legge non convince Libera

Il gruppo consiliare di Libera ha depositato un’interpellanza sulla legge della segreteria di Stato per la Cultura riguardante l’arte di strada.

I consiglieri di Libera, “tenuto conto che nella sessione consiliare del mese di luglio scorso è stato approvato il progetto di legge ‘Legge sull’Arte di Strada’ diventato legge in data 27 luglio 2020segretario di Stato Andrea Belluzzi, che ha portato la legge in prima lettura, motivando la sua richiesta di procedura d’urgenza con la necessità di dare la possibilità agli artisti di strada interessati di chiedere l’iscrizione al Registro, costituito con la stessa legge, e dare così la possibilità agli stessi di esibirsi già nella stagione estiva in corso anche con lo scopo di creare situazioni in grado di dare una spinta al comparto turistico messo a dura prova dall’emergenza Covid-19votata con l’apporto del gruppo consiliare di Libera il quale, tuttavia, ha criticato fortemente l’impianto normativo, in particolare nel passaggio relativo alla costituzione di un Comitato di Valutazione che, oltre ad entrare del tutto arbitrariamente nel merito delle performance degli artisti, avrebbe rallentato moltissimo tutte le procedure di registrazione e autorizzazione, viste anche le tempistiche previste dalla legge; essendo trascorso un mese dall’emanazione della legge e avviandoci verso la fine della stagione estiva”; interrogano il governo per conoscere “se sia stato attivato il Registro di cui all’articolo 3 della legge 127/2020 e quali modalità di comunicazione si siano adottate e/o si vogliano adottare per pubblicizzare queste nuove disposizioni normative, negli ambiti di interesse; qualora il Registro sia stato attivato, quanti artisti abbiano avanzato richiesta di iscrizione allo stesso Registro; se il Comitato di Valutazione si sia già riunito e se abbia già valutato richieste di iscrizione; se corrisponda al vero vi sia la volontà da parte della segreteria di Stato competente di affidare la gestione del Registro a un soggetto terzo rispetto alla Pubblica amministrazione, quando, a norma dell’articolo 3 della legge n. 127/2020 dovrebbe essere gestito direttamente dagli Istituti Culturali

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