San Marino. Coronavirus, mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi

San Marino. Coronavirus, mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi

Emanato oggi dal Congresso di Stato il decreto legge sulle disposizioni preventive per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino.

È fatto “obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di contattare telefonicamente il proprio medico curante“, così come è “obbligatorio l’uso della protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, in caso di assembramenti determinati da feste, manifestazioni, raduni ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro, sia in luoghi all’aperto che al chiuso“.

Inoltre, “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti”.

Ogni locale aperto al pubblico “ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani“. 

In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico “sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire“. È “necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti e una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico)”.

Per la funivia e gli ascensori “è fatto obbligo di ridurre la capienza massima in ragione dei tempi di utilizzo“.

Il mancato rispetto delle misure previste dal decreto legge, ove non previsto espressamente, salvo che il fatto non costituisca reato, “è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.000 euro“. Il termine per l’invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative “è fissato in 60 giorni“.

Le disposizioni di cui al presente decreto legge “permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione”. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del decreto legge e in funzione dell’evoluzione epidemiologica, “è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui al presente decreto legge per quanto applicabili”.

Leggi il testo integrale del nuovo decreto legge

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