San Marino. Garanti, tra dubbi di incompatibilità e scivoloni

San Marino. Garanti, tra dubbi di incompatibilità e scivoloni

Garanti, tra dubbi di incompatibilità e scivoloni sulle precedenti nomine

Il presidente De Vergottini già avvocato della maggioranza proprio su questioni di scontro sulla giustizia, mentre in una recente sentenza si parla di “doppia conforme” in penale

Sulla azione di sindacato nei confronti del Commissario della legge Alberto Buriani la decisione spetterà al Collegio Garante di Costituzionalità delle norme. Collegio Garante che, però, nella attuale composizione dei membri effettivi, non pare essere del tutto rigoroso dal punto di vista dell’incompatibilità e, vien da dire vista una recente pronuncia, dell’approfondimento del diritto penale e di procedura penale della Serenissima Repubblica di San Marino. Quest’ultimo è un dato non trascurabile considerato che l’azione di sindacato contro il Commissario della Legge riguarda due fascicoli penali e delle irregolarità procedurali che, a detta degli esponenti, sarebbero state commesse. E’ quindi evidente che serva una competenza più che approfondita di come funzioni il procedimento penale nella Repubblica di San Marino, di quale sia la giurisprudenza, quali le pronunce, quali le norme. Sul piano della incompatibilità vale la pena ricordare come nell’ultima discutibile Sentenza i Garanti abbiano rigettato un conflit- to di attribuzioni presentato della Reggenza, dicendo sì che questa è obbligata a convocare il Consiglio Giudiziario ordinario, ma anche spingendosi oltre, fornendo una sorta di scappa- toia non richiesta sulla formazione dell’ordine del giorno del Consiglio giudiziario, che spetterebbe, secondo i Garanti, esclusivamente alla Reggenza. Quindi, non ritenendo pertinenti i punti proposti dai magistrati– ci sarebbe da capire sulla base di cosa – potrebbero rifiutarsi di inserirli. Questa interpretazione potrebbe fornire l’appiglio per giustificare la mancata convocazione, che invece è obbliga- toria, del Consiglio giudiziario da mesi richiesto dai giudici e ancora oggi non riunito dalla Reggenza. C’è poi anche l’aver dichiarato di inammissibile il conflitto di attribuzioni, tra Consiglieri di opposizione e Reggenza, quando quest’ultima non ha ancora dato accesso ai verblali del plenario, e questa di certo non è una questione amministrativa.

Insomma, su questioni stretta- mente legate al caso di sindacato da esaminare, delle pronunce ci sono state. Ma tant’è… A parte comunque queste circostanze, le questioni di incom- patibilità e conoscenza della normativa in materia penale e di procedura penale della Repub- blica di San Marino non sono questioni secondarie.

L’incompatibilità Come noto e come già avevano fatto notare le opposizioni, la nomina dell’attuale compagine del Collegio Garante è stata fatta interamente dalla maggio- ranza. Ma la cosa più stridente, in questa fase, è la presidenza dell’avvocato Giuseppe De Vergottini. Questi, infatti, è stato legale del ricorso che l’attuale maggioranza ha fatto sostenen- do l’incostituzionalità delle nor- me legate alla nomina dell’ex Dirigente Giovanni Guzzetta, nella passata legislatura. In prima fila in quel ricorso, Matteo Zeppa – più altri esponenti di opposizione oggi in maggioranza – allora capogruppo di Rete e oggi presidente di quella Commissione che ha mandato sotto sindacato il Commissario della legge. Quel ricorso appoggiato da Zeppa, è stato trattato e portato avanti dall’avvocato Giuseppe De Vergottini spalla a spalla con l’avvocato Tania Ercolani, legale di Bcsm e Catia Tomasetti che ha presentato alla Commissione la documentazione alla base della azione di sindacato. Con loro c’era anche l’avvocato Alessandro Cardelli, consigliere di questa maggioranza che sta facendo “terra da ceci” in tribunale. A dir poco imbarazzante, quindi, che chi è stato recentemente (20 novembre 2019), l’avvocato del- la maggioranza, oggi in qualità di Giudice dalla stessa maggio- ranza nominato, sia chiamato a valutare una azione di sindacato da questa stessa maggioranza voluta e presentata contro un Commissario della legge, sulla base di un esposto fatto da un legale che con l’avvocato oggi giudice ha lavorato fianco a fianco per sostenere, tra l’altro, l’incostituzionalità della nomina di quel Giovanni Guzzetta che questa maggioranza ha cacciato. Situazione pianificata e stret- tamente legata, tra l’altro, alla volontà di sindacare Buriani.

L’approfondimento sulla procedura penale Sul piano della conoscenza del diritto sammarinese, tutti ricordano un infervorato avvocato Gian Nicola Berti – legale di Stefano Ercolani che ha a sua volta presentato l’esposto contro Buriani, legale di Gabriele Gatti e di Valeria Pierfelici – che in Consiglio ha recentemente usato parole anche offensive contro i Giudici del Collegio garante precedente, affermando che “venivano da fuori”, che “non conoscevano il diritto sammarinese”, che perciò non erano “degni di ricoprire quel ruolo”. C’è anche chi ricorda un volantino affisso in sala avvocati in tribunale che sbeffeggiava una pronuncia del Collegio Garante, e in particolare un relatore, con l’intento di esporre lo scivolone di quel giudice e di quella pronuncia al pubblico ludibrio tra i cultori del diritto, tra l’altro senza che l’Ordine prendesse su quello sberleffo chissà quale posizione. Chissà cosa succederà adesso. Infatti, sul piano della appros- simazione della conoscenza del diritto sammarinese, probabilmente, ci sarebbe qualcosa da dire anche su qualcuno dei neonominati componenti. Neppure proveniente da fuori. Quanto infatti all’approfondimento del diritto penale e della procedura penale, essenziali nel caso di sindacato del magistrato che saranno chiamati a valutare, qualche dubbio sorge.

Chissà, infatti, se si farà finta di nulla su una recente sentenza del Collegio dei Garanti, relatore Kristina Pardalos. Nella stesura della sentenza recentissima, datata 2 settembre 2020 e relativa al famoso caso di Achille Lia, l’evaso dal carcere dei cappuccini processato in contumacia, si riscontra un errore grossolano. Il relatore sostiene infatti al paragrafo 14: “Con riferimento alle garanzie processuali offerte dal processo penale sammarinese, da un lato è vero che vige il principio della “doppia conformein applicazione del quale, in caso di conformità di giudicato dal giudice d’appello alla decisione del commissario della Legge, non è dato il Ricorso in Terza Istanza”.

Così è scritto nella sentenza. Ma c’è un problema: non è vero. Non è vero, cioè, che nel procedimento penale samarinese vige il principio della “doppia conforme”. Tutt’altro. Anche perché il ricorso in terza istanza si può sempre proporre su questioni riguardanti “la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali nonché sull’esecuzione della pena”. In più, sempre a prescindere dalla “doppia conforme” che non c’è nel processo penale sammarinese, è possibile il ricorso al Giudice per i rimedi straordinari per la “revisione delle sentenze penali”.

Ora, è evidente che maggiore attenzione e approfondimento in un sindacato che verte in maniera preponderante su questioni di procedura penale, sarebbero richiesti.

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