San Marino. Collegio garante corregge la propria sentenza

San Marino. Collegio garante corregge la propria sentenza

Con decreto, il Collegio garante corregge la propria sentenza

Nella pronuncia del 2 settembre si sosteneva che nel procedimento penale sammarinese vige la “doppia conforme”, ma così non è. Il 15 settembre la correzione

Il Collegio Garante ci mette una pezza e con un Decreto di “errata corrige”, datato 15 settembre, modifica un paragrafo della sentenza del 2 settembre nel quale si sosteneva che nel procedimento penale sammarinese vige la doppia conforme, ma così non è. Così era la formulazione del paragrafo 14: “Con riferimento alle garanzie processuali offerte dal processo penale sammarinese, da un lato è vero che vige il principio della “doppia conforme” in applicazione del quale, in caso di conformità di giudicato dal giudice d’appello alla decisione del commissario della Legge, non è dato il Ricorso in Terza Istanza”.

Nel procedimento penale sammarinese, però – come segnalato su queste pagine il 14 settembre – non vige il principio della “doppia conforme” e il ricorso in terza istanza si può sempre proporre su questioni riguardanti “la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali nonché sull’esecuzione della pena”. In più, sempre a prescindere dalla “doppia conforme” che non c’è nel processo penale sammarinese, è possibile il ricorso al Giudice per i rimedi straordinari per la “revisione delle sentenze penali”.

Il Collegio Garante ha quindi con decreto corretto l’errore – ritenuto quindi un errore materiale piuttosto che un errore concettuale – riformulando il paragrafo 14 della sentenza che, quindi cambia: “Con riferimento alle garanzie processuali offerte dal processo penale sammarinese, da un lato è vero che vi sono due gradi di giudizio, e che sarebbe auspicabile che anche il contumace giudicato in absentia in primo grado -laddove sia chiaro che non abbia intenzionalmente rinunciato al suo diritto ad essere presente -benefici di entrambi i gradi di giudizio, dall’altro lato, non si può non rilevare che sarebbe senz’altro opportuno che l’auspicata riforma al codice di rito rivedesse (tra l’altro) nella sua integralità il processo in contumacia, al fine di recepire e garantire appieno i principi internazionali volti alla tutela del processo in absentia”.

Viene dunque corretto con Decreto l’errore che era stato commesso nella sentenza relativa al caso di Achille Lia, che era stato originariamente condannato per furto in contumacia, cioè senza che fosse presente al processo, dimostrando di non essere stato raggiunto da notifica. Fermato e arrestato con una condanna esecutiva a suo carico, finì in carcere e poi evase. La complicata vicenda giudiziaria è dunque arrivata fino al Collegio Garante. Adesso torna davanti al Giudice di appello, anche se con tutta probabilità è maturata nel frattempo la prescrizione.

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