Seduta consiliare della mattina di giovedì 24 settembre 2020

Seduta consiliare della mattina di giovedì 24 settembre 2020

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE, SESSIONE 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 SETTEMBRE 2020

SEDUTA DI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE – MATTINA

 

      I lavori del Consiglio Grande e Generale si focalizzano in particolar modo sul Progetto di legge “Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)” (presentato dai Consiglieri Lorenzo Bugli e Alice Mina). “Il presente progetto di legge – spiega Lorenzo Bugli (Pdcs) – si pone come obiettivo quello di proseguire nella battaglia contro la violenza sulle donne e di genere, ivi compresa quella domestica, introducendo nella legislazione nazionale una nuova figura delittuosa già prevista in Germania, Israele, Regno Unito, in trentaquattro Stati degli USA ed introdotto, con la Legge n. 69 del 2019, anche nella vicina Italia: il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. “Il primo articolo – aggiunge Bugli – è finalizzato all’ introduzione nel codice penale dell’ articolo 177 quinques «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Il primo comma stabilisce che fatta salva l’ipotesi che il fatto costituisca più grave reato, commina la pena della prigionia di secondo grado cioè da sei mesi a due anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro a chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. “Ci sono persone – dice Carlotta Andruccioli (Domani – Motus Liberi) – che si sono tolte la vita a seguito di queste vicende. E’ qualcosa di umiliante che lede la dignità delle persone e spetta al legislatore e tutti noi prendere coscienza del problema e agire. Questo anche per adeguarci al contesto e alle relazioni internazionali”. “La violenza – aggiunge Alice Mina (Pdcs) – deve essere combattuta anche e sopratutto con la cultura. Ci vogliono tempo, educazione e sensibilizzazione costante. Una sana educazione sessuale e digitale”

 

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Di seguito una sintesi degli interventi

 

comma32: Apri Progetto di legge “Legge in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli nella Repubblica di San Marino” (I lettura)

Segretario di Stato Marco Gatti: Il progetto di legge nasce dalla volontà del Governo di creare nuove e positive opportunità attraverso un sistema di omologazione dei veicoli a motore. La definizione dei criteri di omologazione fa parte di un disegno complessivo del comparto industriale. Le norme internazionali riguardano l’uniformità della dimensione dei veicoli e le loro prestazioni. L’armonizzazione delle norme a livello internazionale è lo strumento per facilitare gli scambi internazionali. Ad oggi il veicolo deve rispettare tutte le norme di omologazione. La presente legge è un valido strumento per completare il quadro normativo. I benefici economici derivanti dallo sviluppo del settore sono molteplici. Adeguamento della Repubblica agli standard internazionali. Nuove opportunità di sviluppo. Attrazioni di investimenti di aziende estere. Creazione di nuovi posti di lavoro.

Adele Tonnini (Rete): Si vanno ad aggiungere quei tasselli mancanti al settore dell’omologazione. I veicoli a motore devono già essere sottoposti a revisione periodica, gli allestimenti speciali devono pure avere delle revisioni periodiche. L’opportunità è quella di attrarre aziende che costruiscono allestimenti speciali per i veicoli, verificarli, revisionarli, omologarli, etc.

Michela Pelliccioni (Domani – Motus): Qual è lo scopo? Fornire agli stati membri una serie di indicazioni per l’omologazione. Concordo con tutto quello che è stato detto relativamente a nuove opportunità commerciali. Vorrei evidenziare il tema della sicurezza. Un filone importante al quale adeguarsi. Solo 40 Paesi hanno adottato l’insieme completo dei regolamenti per la sicurezza in auto. Pensiamo alle opportunità che si possono creare in tema di sicurezza. Per quanto riguarda le opportunità commerciali, si apre sicuramente l’opportunità di investimenti in Repubblica.

Comma34: Progetto di legge “Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)” (presentato dai Consiglieri Lorenzo Bugli e Alice Mina) (I lettura)

Lorenzo Bugli (Pdcs):Il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di proseguire nella battaglia contro la violenza sulle donne e di genere, ivi compresa quella domestica, introducendo nella legislazione nazionale una nuova figura delittuosa già prevista in Germania, Israele, Regno Unito, in trentaquattro Stati degli USA ed introdotto, con la Legge n. 69 del 2019, anche nella vicina Italia: il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn). In ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d ‘Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica aperta alla firma ad Istanbul in data Il maggio 20 Il e ratificata a San Marino il 18 gennaio 2016, ci si pone l’obiettivo di proseguire, dopo la Legge del 30 giugno 2008 n. 97 e la legge del 6 maggio 2016 n. 77, nella lotta contro la violenza delle donne e di genere inserendo appunto nel Codice Penale Sammarinese la nuova figura delittuosa sopra enunciata. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [revenge porn] è la pratica, sempre più diffusa nella rete, che consiste nella pubblicazione – o nella minaccia di pubblicazione, anche a scopo di estorsione – di fotografie o video che mostrano persone coinvolte in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite, senza il consenso della persona interessata, spesso in risposta alla chiusura di una relazione e dunque per vendetta di ex coniugi, compagni/e o fidanzati/e. Può trattarsi di foto scattate dalla stessa vittima e inviate all’ex partner e fatte girare non solo in rete, ma attraverso e-mail e cellulare. Un fenomeno umiliante e lesivo dell’immagine e della dignità, che può condizionare la vita delle vittime anche nella ricerca di un impiego e nei rapporti sociali, ma non solo. La maggior parte delle vittime è di genere femminile. Molte delle vittime di questo crimine hanno riferito agli psicologi che l’impatto della diffusione su larga scala di immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria violenza sessuale. Ricordiamo il triste caso di cronaca italiana che si è concluso con il suicidio della protagonista. La vicenda è quella di Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016, dopo che un suo video hard era diventato virale in rete, e dopo che inutilmente si era rivolta alla Magistratura chiedendone la rimozione dai siti e motori di ricerca. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [revenge porn] è riconosciuto come reato in Germania, Israele, Regno Unito, in trentaquattro Stati degli USA, e da qualche mese anche In Italia, invece, a San Marino non esiste alcuna legge specifica sul revenge porn. L’unica possibilità riconosciuta alle vittime è fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali, che non recepisce, però, la gravità e la peculiarità del fenomeno. Occorre dunque una fattispecie specifica di reato che punisca questi comportamenti in maniera esemplare con l’intento di arginare e porre fine al fenomeno ed alle conseguenze devastanti causate alle vittime. Il disegno di legge qui formulato punisce gli autori di questi comportamenti, annoverando tra gli stessi non solo chi pubblica immagini o video privati aventi questo contenuto, ma anche chi li diffonde, prevedendo delle ipotesi attenuanti in ragione del rapporto esistente tra autore e vittima e della qualità del soggetto. È evidente che la vittima potrà chiedere la condanna dell ‘autore del reato e il risarcimento di tutti i danni subiti. Occorre inoltre responsabilizzare in modo tangibile i gestori delle piattaforme e delle applicazioni attraverso le quali si effettua il revenge porn al fine di ottenere la rimozione immediata delle immagini incriminate. Un’attenzione pruiicolare su questo disegno di legge andrebbe rivolto ai minori e agli studenti mediante un adeguato intervento educativo, nel convincimento che solo un uso consapevole di internet e dei social network possa metter li a riparo dalle insidie dei social media e possa costituire efficace prevenzione e contrasto della fattispecie criminosa che deve essere prevista e punita dal nostro ordinamento. Il testo consta di 4 articoli. Il primo articolo è finalizzato all’ introduzione nel codice penale dell’ articolo 177 quinques « Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ». Il primo comma stabilisce che fatta salva l’ipotesi che il fatto costituisca più grave reato, commina la pena della prigionia di secondo grado cioè da sei mesi a due anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro a chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Il secondo comma prevede che la pena è diminuita di un grado e contestualmente anche la multa è ridotta da 2.000 a 8.000 euro a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video da altri li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. Dalla lettura dei primi due commi è previsto che la condotta materiale del misfatto è descritta con metodo analitico, essendo tipiche le modalità di estrinsecazione del reato, restando quindi esclusa la mera detenzione del materiale ad uso personale. Trattasi di reato comune, il cui soggetto attivo del reato non è necessariamente l’autore materiale delle riprese, essendo ricompresa nella fattispecie anche l’ipotesi di sottrazione e successiva divulgazione. Per “sottrazione” non può che intendersi quella compiuta con metodo violento o fraudolento, restando esclusa dal primo comma l’ipotesi in cui sia lo stesso soggetto passivo a cedere volontariamente il materiale all’agente, eventualità che rientrerebbe nell’ al veo del secondo comma. Ai fini della sussistenza del misfatto, il fatto deve essere commesso “senza il consenso delle persone rappresentate”. I requisiti affinché possa ritenersi validamente prestato, il consenso dell’avente diritto deve essere libero, attuale, spontaneo e non coartato, non viziato da errore, violenza o dolo, espresso (non tacito o presunto), manifestato da persona capace di intendere e volere, e relativo ad un diritto disponibile. E’ prevista, nei primi due commi, una netta distinzione sul soggetto attivo del reato, con diminuzione di un grado dalla pena, tra l’autore materiale del delitto, cioè colui che realizza o sottrae immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, da chi, semplicemente fungendo quindi come un vettore di diffusione, avendoli ricevuti o comunque acquisito le immagini o i video da altri li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde. Tuttavia, sul piano dell ‘elemento soggettivo, va detto, infine, che a differenza del primo comma, ove è previsto per la punibilità del reato il dolo generico (l’agente con la propria condotta, cosciente e volontaria, intende, anche indirettamente, cagionare l’evento, e non è richiesto il perseguimento, da parte sua, di finalità ulteriori), nel secondo comma l’elemento psicologico del reato, per la punibilità dello stesso, è il dolo specifico che prevede oltre il dolo generico il fine ultime di recare nocumento alle persone rappresentate. La norma in disamina prevede poi, ai commi 3 e 4, due circostanze aggravanti. Il terzo comma prevede, infatti, una aggravante ad effetto speciale, nell’ ipotesi in cui il fatto venga commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi al momento della commissione del fatto è legato alla persona offesa da una relazione affettiva, o lo è stato nel passato, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Il misfatto in questo caso costa di una più ampia discrezionalità del Commissario della Legge nell’applicare la pena alla prigionia, la quale nei casi più gravi, ove i fatti siano gravemente lesivi della immagine e dignità della persona offesa, può essere comminata la prigionia fino a 6 anni. Viene inoltre anche elevata la multa da 5.000 a 12.000 euro. IL quarto comma applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Come condizione di procedibilità dell’azione penale, l’articolo in commento prevede al quinto comma la querela irrevocabile della persona offesa entro il termine di sei mesi, mentre si procederà d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Il sesto comma stabilisce che in caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell ‘ articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre inoltre nell’istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito. Si specifica inoltre che per «immagini o video privati sessualmente espliciti » deve intendersi ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in inequivocabili attività sessuali. L’articolo 2 (procedibilità d’ufficio e remissione di querela) inserisce nell’art. 178 comma 1 CP., [‘articolo 177 quinques nell’alveo dei misfatti ove è richiesta per la punibilità la querela del I ‘offeso. L’articolo 3 (norme transitorie) dispone che, in relazione al misfatto previsto dall’articolo 2 della presente legge, vengano previste ed utilizzate tutte le disposizioni contenute nel terzo capo (titolo I, II, III e IV) della legge 20 giugno 2008 n. 97 e sue modifiche successive in materia di protezione, riservatezza, assistenza legale, tutele nel processo penale e civile delle vittime. L’articolo 4 (entrata in vigore) stabilisce che la presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione. Il presente progetto di legge non è in alcun modo blindato, bensì aperto al contributo e alla cooperazione di tutte le forze politiche, auspicando inoltre di poter trovare dalle forze politiche, rappresentate nel Consiglio Grande e Generale, la più ampia convergenza per proseguire nella imprescindibile e necessaria battaglia contro la violenza sulle donne e di genere.

A questo punto, dopo la lettura della relazione, volevo ringraziare i colleghi del Movimento Giovanile e in particolare il dottor Marco Mularoni e Alice Mina. Già a San Marino, magari non ce ne rendiamo conto, ci sono stati dei casi rilevati. Spetta a noi tutelare quelle persone che hanno necessità di un progetto che punisca chi fa del male agli altri. E’ fondamentale per noi, lo abbiamo rilevato nei tantissimi incontri portati avanti. Fondamentale partire dall’educazione della persone, dunque fin da subito dovremo lavorare nelle scuole per educare a quello che è il rispetto della persona, ma anche all’utilizzo consapevole dei social network. Auspico che l’Aula colga favorevolmente all’unanimità il progetto di legge.

Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini: La diffusione di questo fenomeno dimostra l’immaturità di chi non prende nessuna precauzione. E’ un fenomeno che stimola l’odio e la derisione e il ricatto. Corre su fili immateriali dove è molto difficile prendersi cura della vittima. Tra i canali più diffusi si segnalano Telegram e Instagram. Stando a una ricerca di Amnesty, in Italia ad essere colpita da questo fenomeno è almeno una donna su cinque. Diversi ordinamenti stranieri hanno introdotto delle norme per disciplinare la normativa. Il progetto di legge si inserisce nel solco nella convenzione di Istanbul. Rivestono un ruolo fondamentale tutte le agenzie educative e i nuclei familiari che sono l’imprescindibile anello di congiunzione con la società.

Giacomo Simoncini (Npr): Ringrazio il Pdcs e il movimento giovanile per l’introduzione di questo reato che oggi è sempre più diffuso. Come vediamo, sempre più spesso, leggiamo di ragazzi e ragazze vengono portate al suicidio, si vergognano di andare in giro e  hanno problemi a livello familiare. Bisognerebbe trovare dei metodi per limitare la diffusione di questo materiale perché i danni che si creerebbero a livello psicologico sono veramente importanti. E’ un reato presente, giusto introdurre una punizione rispetto a questo tipo di reati. Sarà opportuno integrarla e trovare metodi di controllo e repressione. Una pietra miliare che i giovani hanno voluto porre all’attenzione della cittadinanza.

Paolo Rondelli (Rete): Io e il collega Michele Muratori siamo stati selezionati tra gli 84 parlamentari europei che supervisioneremo le elezioni presidenziali Usa. Tornando al nostro tema, direi che è una legge estremamente necessaria. E’ una forma molto strana perché non riguarda solo materiale privato ma anche argomenti costruiti ad hoc. La Polizia Postale ha lavorato molto su una App di comunicazione che tutti noi usiamo, proprio perché il tipo di crittografia consente di creare gruppi di diffusione dove solamente chi è iscritto al gruppo vede i contenuti. Si creano meccanismi incredibili di diffamazione. Doveroso da parte nostra portare avanti progetti di legge che vanno a proteggere fasce di popolazione in condizioni di debolezza.

Maria Katia Savoretti (Rf): Un passo in avanti a tutela delle vittime lasciate sole. Non dobbiamo pensare che San Marino sia esclusa da tale fenomeno. Repubblica Futura intende appoggiare questa proposta. Ancora una volta mi congratulo con i promotori di questo progetto di legge che è sicuramente un passo in avanti a tutela delle fasce più deboli della società che fino ad oggi non hanno potuto essere aiutate.

Carlotta Andruccioli (Domani – Motus Liberi): Ci sono persone che si sono tolte la vita a seguito di queste vicende. E’ qualcosa di umiliante che lede la dignità delle persone e spetta al legislatore e tutti noi prendere coscienza del problema e agire. Questo anche per adeguarci al contesto e alle relazioni internazionali. Ritengo questa proposta un passo necessario su questa strada. Non esiste alcuna legge specifica perché l’unica possibilità sulle vittime è fare riferimento alla legge sul reato di diffamazione, etc. Occorre dunque una fattispecie specifica di reato.

Alice Mina (Pdcs): E’ con piacere che prendo la parola in relazione a questo progetto. E’ un progetto a cui io e il collega Lorenzo Bugli abbiamo lavorato nei mesi successivi all’insediamento della nuova legislatura con l’obiettivo di introdurre una nuova figura delittuosa. Una pratica purtroppo sempre più diffusa e lesiva della dignità della persona. Abbiamo ritenuto opportuno e non più rinviabile un intervento in questo ambito. Problema sempre più radicato nella nostra società condizionata sempre più dai social media. Il progetto prevede che chiunque dopo aver realizzato o sottratto video e immagini, li pubblichi e li diffonda, venga punito con prigionia e multa; misure che si applicano anche a chi contribuisce a diffondere il materiale. Prevista aggravante se la vittima è una persona in condizioni di inferiorità fisica o in gravidanza. Vorrei citare alcuni dati. Secondo un sondaggio di Amnesty, emerge che il 23 per cento delle donne intervistate ha subito abusi  o molestie online. Pensiamo al risvolto psicologico spesso devastante sulle vittime. Le vittime hanno sofferto danni relazionali e professionali e hanno assistito alla compromissione delle relazioni personali. Ma la violenza deve essere combattuta anche e sopratutto con la cultura. Ci vogliono tempo, educazione e sensibilizzazione costante. Una sana educazione sessuale e digitale. Il Revenge porn può essere paragonato a una vera e propria violenza sessuale.

Alberto Giordano Spagni Reffi (Rete): Il secondo passaggio dovrà essere quello fondamentale ovvero quello dell’educazione. Necessario che fin dalla giovane età le persone vengano educate: non si può condizionare la vita degli altri per un gesto così stupisco come inviare un’immagine. Vorrei che si portasse avanti un progetto per promuovere nelle scuole un progetto di educazione all’interno delle scuole.

Sara Conti (Rf): Questo progetto va nella direzione giusta per colmare una lacuna rilevante. Questo progetto di legge va anche nella direzione di un sostegno concreto alla lotta contro la violenza sulle donne e di genere. Sarebbe interessante adottare gli strumenti necessari per combattere il fenomeno nel suo complesso a 360 gradi inserendo articoli così da ricomprendere altri fenomeni che possono essere afferenti al cyberbullismo. Faremo davvero un buon servizio al nostro Paese.

Michela Pelliccioni (Domani – Motus Liberi): Un plauso agli estensori del progetto che ci danno la possibilità di fare riflessioni importanti. Credo si debba fare una valutazione più ampia di quella che è l’origine e porta al verificarsi di questi fatti. L’impegno della politica deve essere quello di dare sostegno agli equilibri familiari. Dunque promuovere una cultura del rispetto e anche della compassione.

Lorenzo Bugli (Pdcs): Dibattito importante e molto interessante. Ringrazio l’ultimo intervento di Michela Pelliccioni che richiama Alberto Spagni sull’importanza dell’educazione per arginare questi problemi partendo dalla scuola. Fondamentale sarà intervenire con la formazione. Uno degli auspici che mi sento di fare è quello alla Commissione per le politiche giovanili che dovrà subito mettersi in moto per fare serate di approfondimento su questo tema. Auspichiamo che il lavoro proceda in maniera celere ed unanime e auspichiamo il massimo impegno di tutti quanti.

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