San Marino. Pierfelici, spoliazione dei fascicoli. Piovono sentenze

San Marino. Pierfelici, spoliazione dei fascicoli. Piovono sentenze

L’Informazione di San Marino: Piovono sentenze che bocciano la spoliazione dei fascicoli

La spoliazione dei fascicoli operata da parte di Valeria Pierfelici su mandato del Consiglio giudiziario plenario per la redistribuzione del lavoro nel Tribunale, attuata nottetempo e sulla base di una votazione il cui numero legale è ancora tutto da certificare, sta generando un disastro all’interno del Tribunale e uno stallo senza precedenti nella trattazione dei fascicoli e dei procedimenti. Il provvedimento di redistribuzione del lavoro stilato dall’ex reintegrato, e poi di nuovo ex, magistrato dirigente, ha spogliato i titolari dei fascicoli, giudici naturali precostituiti per legge, dei casi sui quali stavano indagando o decidendo o, in certi casi, attendevano la decisione su istanze di astensione o ricusazione. Questo ha generato una violazione dei principi fondamentali e, in certi casi, vengono segnalate dal giudice persino altre gravi violazioni.

Lo mette nero su bianco in diverse sentenze che stanno arrivando come se piovesse, il giudice per i rimedi straordinari Vitaliano Esposito

Dopo quella della scorsa settimana, due ne sono state trasmesse al Consiglio giudiziario plenario anche in questi giorni: sono la 20 e la 22 del 2020. Si tratta di due casi di astensione-ricusazione, sui quali però il Giudice si vede costretto a sospendere il procedimento incidentale, invitando il Plenario a rimediare alle disposizioni da questo emanate in funzione delle quali sono stati redistribuiti i carichi di lavoro nel palazzo di giustizia, ledendo i principi fondamentali dell’ordinamento. Non solo. A scanso di equivoci sulle sue precedenti sentenze srtumentalizzate anche in Consiglio da taluni, il giudice Esposito ribadisce il concetto affermando che di quelle disposizioni che sono atto amministrativo, rebus sic stantibus, il giudice per i rimedi straordinari deve tenere conto allo stato degli atti, poiché non è sua competenza metterle in discussione, ma la loro legittimità è da valutare nella sede amministrativa preposta. Oppure, a provi rimedio, deve essere il Consiglio giudiziario dal quale hanno peso le mosse. Decisioni sulle quali sono peraltro pendenti diversi ricorsi amministrativi. Il Plenario, però, non pare intenzionato a prendere in considerazione la grave violazione che ha mutuato con le decisioni la notte del 24 luglio, dato che la valutazione su queste viene proprio esclusa nell’odg del consesso convocato per lunedì.

Esposito, comunque, ribadisce la sua giurisprudenza e, anzi, aggrava la posizione di chi ha deciso la spoliazione e la redistribuzione dei fascicoli. Infatti nel caso di entrambi i procedimenti che sono stati trasmessi al Plenario, la Piefelici ha spostato fascicoli nei quali era essa stessa indagata e nei quali, in via incidentale, il Giudice per i rimedi straordinari era stato chiamato a decidere sull’astensione-ricusazione.

Scrive Esposito: “La peculiarità, invero, di tale procedimento risiede nella circostanza che, allo stato degli atti, l’istanza di astensione è stata proposta in relazione ad un procedimento penale nel quale risulta prevenuta quello stesso commissario della legge che, nella sua qualità di magistrato dirigente, ha emanato il 24 luglio 2020 le Disposizioni con le quali, come si è visto, risulta revocato, nel procedimento principale, l’incarico affidato” al Commissario della legge originariamente titolare del fascicolo.

Così Vitaliano Esposito rileva che la Pierfelici “è intervenuta con il suo provvedimento in causa propria e, più precisa- mente, ha inciso, sia nel proce- dimento principale di cognizio- ne sia, per l’effetto, in quello incidentale di astensione. Nel primo procedimento – in cui il Magistrato dirigente figura come persona prevenuta – il provvedimento ha inciso sulla capacità del Giudice inquirente, rimuovendo il Magistrato assegnatario del fascicolo e titolare dell’istruttoria. Nel secondo procedimento il provvedimento del magistrato dirigente ha inciso in radice sulle ragioni stesse del contendere non essendo più Parte del procedimento quel Giudice inquirente che aveva chiesto di essere autorizzato ad astenersi”.

Per questo Esposito dice chiaramente che Il provvedimento amministrativo notturno del 24 luglio – cioè la redistribuzione del lavoro con la spoliazione dei fascicoli – emesso dalla Pierfelici in qualità di reintegrato magistrato dirigente, “risulta, quindi, espressione, in pratica, di un potere ultra vires, inquadrabile nel vizio di sviamento di potere, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, caratterizzata dal perseguimento dell’atto di una finalità diversa da quella che gli assegna l’ordinamento. A questa obiettiva valutazione, riscontrata in via incidentale, della sussistenza del vizio di sviamento di potere nella specifica disposizione del magistrato dirigente va ora aggiunta la constatazione della violazione del fondamentale principio del giudice naturale precostituito”, scrive Esposito. 

Insomma il giudice per i rimedi straordinari riscontra nella redistribuzione del lavoro operata nottetempo il 24 luglio dalla Pierfelici, che questa ha inciso anche su fascicoli nei quali era essa stessa prevenuta, riscontrando i tratti dello sviamento di potere, dell’eccesso di potere e della violazione del principio fondamentale del giudice naturale precostituito per legge.

Per questo il giudice Esposito sospende il procedimento e trasmette gli atti al Plenario perché provveda alla determinazioni atte a rimediare al pastrocchio del 24 luglio. Pastrocchio al quale, però, pare non ci sia l’intenzione di rimediare, dato che all’odg del Cgp convocato per lunedì e martedì, si dice esplicitamente che dall’esame delle deliberazioni assunte sono escluse quelle del 24 luglio. Si accumulano così violazioni su violazioni, piovono ricorsi e pronunce che dichiarano abusi in contrasto con i diritti fondamentali e la convenzione dei diritti dell’uomo, ma emerge anche la volontà di non porvi rimedio con il risultato ormai evidente che vede l’interesse particolare prevalere a discapito di quello dello stato di diritto.

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