Commissione di indagine su Banca Cis e crisi bancarie a San Marino

Commissione di indagine su Banca Cis e crisi bancarie a San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 giugno 2019 con 53 voti favorevoli: LEGGE COSTITUZIONALE 14 GIUGNO 2019 N.2

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SU PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE CHE HANNO COINVOLTO LA SOCIETÀ CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – BANCA CIS E SULLE CRISI BANCARIE

Art.1 (Istituzione della Commissione) 1. In ottemperanza agli ordini del giorno approvati dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 maggio 2019, è istituita, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 48 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 e dell’articolo 3, commi sedicesimo e diciassettesimo, della Legge 8 luglio 1974 n.59 e s.s.m., una Commissione Consiliare d’Inchiesta i cui compiti e finalità sono esplicitati rispettivamente nel Capo I e nel Capo II della presente legge.

Art.2 (Nomina e composizione) 1. La Commissione, in deroga alle norme sulla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, è composta da dodici Consiglieri, di cui sei indicati dai Gruppi e/o Rappresentanze Consiliari di maggioranza e sei indicati dai Gruppi e/o Rappresentanze Consiliari di opposizione, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale. 2. Non possono far parte della Commissione: a) i Consiglieri che vertano in una situazione di conflitto di interessi di cui all’articolo 9 della Legge 5 settembre 2014 n.141 “Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici”, i Consiglieri che abbiano intrattenuto rapporti professionali che possano configurare un conflitto di interessi con le finalità della Commissione o che siano stati rinviati a giudizio per un misfatto contro l’Amministrazione Pubblica di cui al Capitolo IV del Titolo IV del Codice Penale o per un misfatto per il quale sia prevista una pena, restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici, non inferiore nel massimo ad un anno, da sola o congiunta, oppure in alternativa a pena d’altra specie; b) i Consiglieri che sono o sono stati dopo il 1° gennaio 1999 dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di istituti bancari o finanziari; c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio dopo il 1° gennaio 1999.

Art.3 (Presidente) 1. Tra i Consiglieri nominati membri della Commissione in rappresentanza dei Gruppi/Rappresentanze Consiliari di maggioranza, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della Commissione. 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l’esterno e con gli altri soggetti istituzionali. 3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

CAPO I INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE CHE HANNO COINVOLTO BANCA CIS

Art.4 (Finalità) 1. Dal momento del suo insediamento la Commissione avrà il compito di individuare le eventuali responsabilità politiche e/o amministrative che hanno gravitato intorno alla Banca Partner e alla Banca CIS, con speciale ma non esclusivo riferimento: a) alle autorizzazioni rilasciate ed ai controlli effettuati dall’Autorità di Vigilanza; b) alla eventuale commistione di interessi di esponenti politici con le proprietà e/o con gli esponenti aziendali; c) alla eventuale commistione di interessi di esponenti con soggetti esteri che potrebbero aver interferito sulle attività di vigilanza.

Art.5 (Termine) 1. Con riferimento alla attività di inchiesta di cui all’articolo 4 la Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con una dettagliata relazione, entro il termine di sei mesi dalla sua istituzione, prorogabile, per motivate esigenze, con deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

CAPO II INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE CHE HANNO DETERMINATO LA SITUAZIONE DI CRISI DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Art.6 (Finalità) 1. Terminata l’attività di cui al precedente Capo e conclusi gli adempimenti conseguenti, la Commissione avrà il compito di individuare le eventuali cause che, più in generale, hanno determinato la crisi del sistema finanziario sammarinese, mettendo in luce possibili responsabilità politiche, gestionali o amministrative rispetto all’attività degli istituti di credito coinvolti, con particolare attenzione ai deficit di vigilanza e di controllo nell’erogazione del credito. 2. La Commissione avrà l’esplicita finalità di fornire una chiara analisi dei fatti intervenuti nel sistema, esplicitando eventuali responsabilità e definendo la base essenziale affinché il Consiglio Grande e Generale possa adottare i provvedimenti amministrativi e legislativi più opportuni.

Art.7 (Termine) 1. Con riferimento all’attività di cui all’articolo 6, la Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con una dettagliata relazione, entro il termine di sei mesi, prorogabile per motivate esigenze, con deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art.8 (Regolamentazione dell’attività) 1. I lavori della Commissione sono regolamentati, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, dalle norme di cui al Capo II del Titolo VI della Legge Qualificata n.3/2018 (Regolamento del Consiglio Grande e Generale) e procedono in parallelo ed autonomamente con eventuali azioni dell’Autorità Giudiziaria sugli stessi fatti. 2. L’audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale. 3. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve chiedere l’ascolto dei soggetti che vengono citati nella relazione stessa. 4. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dello stato degli atti del procedimento stesso, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione. E’ esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi. 5. Al fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si configurano come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale. 6. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell’Autorità Giudiziaria, degli organi di vigilanza di BCSM e dell’AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria internazionale. La Commissione può avvalersi, per finalità procedurali, anche dell’apporto di un Magistrato individuato a maggioranza dei due terzi della Commissione stessa e autorizzato, con suo consenso, dal Consiglio Giudiziario Ordinario.

Art.9 (Specifiche) 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 2. La Commissione: a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione all’avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti; b) può invitare membri di Governo e/o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o intendimenti; c) ha potere di audizione nei confronti del Dirigente del Tribunale o dei Magistrati, dei Responsabili dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi. 3. La Commissione trasmette all’Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

Art.10 (Regime delle sedute) 1. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa. 2. Le sedute della Commissione si tengono nella Sala del Consiglio Grande e Generale. 3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione sono svolte da un funzionario dell’Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo VIII del Regolamento del Consiglio Grande e Generale. 4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio.

Art.11 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 14 giugno 2019/1718 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Nicola Selva – Michele Muratori IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Guerrino Zanotti

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