San Marino. La Carta europea dello sport per tutti

San Marino. La Carta europea dello sport per tutti

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) nella ricorrenza del 45° anno della prima “Carta Europea dello Sport per Tutti”, varata dal Consiglio d’Europa, intende sostenere e condividere i principi in essa contenuti affinchè vi sia sempre la consapevolezza del diritto di praticare e promuovere lo sport per tutti.

Nel 1975 a Bruxelles il 20 e 21 marzo venne varata, dal Consiglio D’europa, la prima Carta europea dello sport per tutti , un documento unico nella sua importanza, perché si accendevano definitivamente i “riflettori” sulla pratica sportiva intesa come un diritto del cittadino.

  • Articolo I Ciascuno ha il diritto di praticare lo sport.
  • Articolo II La promozione dello sport, come fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiata e sostenuta in modo appropriato dai fondi pubblici.
  • Articolo III Lo sport, essendo uno degli aspetti dello sviluppo socio-culturale, deve essere messo in rapporto, a livello locale, regionale e nazionale, con altri campi in cui intervengono decisioni di politica generale e di programmazione: istruzione, salute, affari sociali, programmazione urbanistica, protezione della natura, arte e tempo libero.
  • Articolo IV E’ compito di ogni governo favorire una cooperazione permanente ed effettiva tra i poteri pubblici e le organizzazioni volontarie, e incoraggiare la creazione di strutture nazionali che permettano di sviluppare e coordinare lo sport tutti.
  • Articolo V Debbono essere presi provvedimenti per salvaguardare lo sport e gli sportivi da ogni sfruttamento a fini politici, commerciali e finanziari, e da pratiche svilenti ed abusive, compreso l’uso di droghe.
  • Articolo VI Dato che l’ampiezza della pratica dello sport dipende, tra l’altro, dal numero di impianti disponibili, dalla loro varietà e dalla possibilità di accedervi, la pianificazione globale di questi impianti devono essere considerati come attributo di competenza dei poteri pubblici, deve tener conto dei bisogni locali, regionali e nazionali, e deve comportare misure che tendano ad assicurare il pieno utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti o da realizzare.
  • Articolo VII Bisogna introdurre delle misure, anche legislative, per assicurare l’uso del territorio e dell’ambiente naturale a scopi ricreativi.
  • Articolo VIII In qualsiasi programma di sviluppo dello sport deve essere riconosciuta come indispensabile la formazione di quadri qualificati a tutti i livelli della gestione amministrativa e tecnica, della animazione e dell’allenamento.

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