San Marino. Sentenza su eccezione di costituzionalità

San Marino. Sentenza su eccezione di costituzionalità

Redistribuzione fascicoli del 24 luglio, sentenza su eccezione di costituzionalità

Antonio Fabbri

La sentenza del Collegio dei Garanti è del 15 dicembre scorso ed è stata pubblicata in questi giorni sul sito dell’alta Corte. L’argomento è caldo, perché riguarda la famosa redistribuzione dei carichi di lavoro, fatta di notte e in pochi minuti il 24 luglio del 2020, dal reintegrato e poi nuovamente dimessosi ex magistrato dirigente, Valeria Pierfelici

Contestata perché ritenuta in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, con lo spostamento di diversi fascicoli tra cui alcuni che la riguardavano. Una redistribuzione dei carichi di lavoro poi superata dalle nuove assegnazioni attribuite dal nuovo dirigente, Giovanni Canzio.

Prima di quest’ultima riassegnazione, tuttavia, con decreto il commissario della legge Laura Di Bona, nell’ambito di due procedimenti civili spostati in quella notte del 24 luglio, aveva sollevato eccezione di costituzionalità verso la norma sulla distribuzione del lavoro giudiziario tra i commissari della legge. In particolare per la parte in cui è previsto che la distribuzione del lavoro sia stabilita unilateralmente al dirigente del Tribunale, senza alcun confronto con g1i stessi commissari della legge. Il secondo profilo di illegittimità costituzionale sollevato riguardava, appunto, la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Principio messo a rischio dalla attribuzione al dirigente del Tribunale di un potere assolutamente discrezionale nella distribuzione del lavoro giudiziario senza la previsione di alcun limite interno che imponga il rispetto del principio fondamentale del giudice naturale.

Due questioni non di poco conto sulle quali, tuttavia, il Collegio Garante ha nella sostanza deciso, almeno per ora, di non decidere. I Garanti hanno infatti accolto l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’Avvocatura dello Stato, senza dunque entrare nel merito.

Dicono infatti i Garanti: “Il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità del sindacato in esame formulata dall’Avvocatura dello Stato sia fondata e meritevole di accoglimento. Invero, l’indagine che deve essere svolta ai fini di valuta- re la ricorrenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità rispetto alla causa pendente avanti al Giudice remittente, deve riguardare l’esistenza di un collegamento logico-giuridico tra la norma della cui costituzionalità si dubita e la materia all’esame del Giudice. Nel caso di specie tale collegamento difetta, in quan- to le norme delle quali è stata contestata la costituzionalità non riguardano il caso all’esame del Giudice, ma sono attinenti al sistema di assegnazione delle cause all’interno del Tribunale e all’applicazione che ne è stata data con il provvedimento di ridistribuzione del lavoro tra i vari Commissari della legge, adottato dal Dirigente del Tribunale in data 24 luglio 2020”.

Quindi, se in tale caso, poiché l’eccezione di costituzionalità è stata sollevata nell’ambito di due procedimenti che non riguardavano direttamente le norme sindacate, il Collegio ha pronunciato l’inammissibilità, ciò non toglie che possa essere riproposto. Dicono infatti i Garanti:

Il sindacato di costituzionalità delle norme denunciate dal Giudice remittente avrebbe in ipotesi potuto avere rilevanza in un giudizio che avesse ad oggetto il sistema di assegnazione delle cause, come quello che avrebbe potuto avere origine se il provvedimento di redistribuzione del lavoro tra i vari Commissari della legge fosse stato impugnato in via amministrativa da uno o più aventi diritto”.

Ora, non è dato sapere se vi siano casi pendenti di ricorsi in sede amministrativa avverso quella decisione di redistribuzione dei carichi di lavoro. Anche perché pare che il Dirigente Canzio, proprio all’inizio del suo mandato, avesse chiesto, così come fatto con l’Ordine degli avvocati, una sorta di pacificazione interna. Ordine degli avvocati che, tra l’altro, aveva sospeso lo sciopero in funzione, oltre che della fiducia accordata al nuovo dirigente, anche di una serie di condizioni che, però, non pare si siano verificate.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy