È stato emesso oggi dal Congresso di Stato il nuovo decreto legge volto a limitare il numero dei nuovi contagi da Covid-19.
Il nuovo decreto legge anti-Covid, valido dalle 22 di oggi fino alle 5.00 del 1° aprile 2021, prevede parchi chiusi, lotta agli assembramenti anche nei parcheggi, centri commerciali chiusi e sport (quasi) bloccato.
Andiamo a vedere nelle specifico alcuni degli articoli del provvedimento in questione.
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
In presenza di sintomi influenzali oppure di una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi centigradi, vige l’obbligo, per il soggetto sintomatico, di non uscire dal proprio domicilio e di contattare il proprio medico.
SPOSTAMENTI E ASSEMBRAMENTI
Restano in vigore le misure relative agli spostamenti previste dall’articolo 3 del decreto legge 27 febbraio 2021 n. 46.
Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le aree di sosta (parcheggi). Si considera assembramento un raggruppamento superiore a 4 persone diverse dagli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.
È vietato l’accesso ai parchi nonché alle piazze se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.
Le forze dell’ordine sono tenute a verificare, anche con l’ausilio delle Milizie volontarie, il rispetto delle misure previste dai decreti vigenti all’interno dei locali aperti al pubblico a partire da quelli nei quali siano segnalati assembramenti e ampi afflussi di pubblico.
SPORT
Tutte le attività sportive, sia pubbliche sia private, fatta eccezione per quelle degli atleti di interesse nazionale stabiliti dal Cons, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese.
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive fatta esclusione per allenamenti e competizioni di calendario nazionale sammarinese o internazionale in precedenza programmate purché senza la partecipazione del pubblico.
È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all’aperto in forma individuale purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona.
I bambini al di sotto di sei anni e i soggetti con forme di disabilità possono essere affiancati da un accompagnatore.
SCUOLA
Dal 27 al 31 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluso il Centro di formazione professionale e l’Istituto musicale sammarinese, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, garantendo comunque il collegamento con gli altri alunni della classe.
Sempre dal 27 al 31 marzo 2021 restano chiusi i Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia che anticipano le festività pasquali.
NEGOZI
Nelle giornate festive e comunque nei fine settimana, le medie e grandi strutture così come definite all’articolo 23 della legge 26 luglio 2010 n. 130 sono chiuse al pubblico, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (anche per animali), edicole, i tabacchi, farmacie e parafarmacie.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legge 27 febbraio 2021 n. 46 e la presenza al loro interno di conviventi in assenza di ragioni che rendano necessario l’accompagno, comportano la sospensione temporanea ed immediata della licenza per 15 giorni.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Durante le giornate di sospensione obbligatoria delle attività, laddove fossero ordinariamente lavorative, è possibile richiedere la Cassa integrazione guadagni per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti.
È fatta salva la possibilità di richiedere la Cig se l’operatore economico ha fatto domanda e ricevuto la relativa autorizzazione nelle modalità e tempi indicati all’articolo 5 del decreto legge 26 gennaio 2021 n. 6.
Ai lavoratori interessati, non si applica il limite minimo dei 100 giorni contributivi per richiedere l’integrazione salariale.
RISTORANTI
Restano aperti i ristoranti fino alle 18.00 ma chiudono le mense pubbliche anche quella dell’ospedale, in cui resteranno aperti i bar “con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.
PARRUCCHIERI
Restano aperte le attività inerenti servizi alla persona ma “esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nella sala d’attesa nel locale e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti”.
ATTIVITÀ LAVORATIVA
I datori di lavoro pubblici e privati hanno l’obbligo, dove la mansione lo consente, di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio, e di favorire la fruizione di ferie e periodi di congedo del personale, al fine di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro.
Per il settore pubblico, in aggiunta agli altri strumenti, può essere ripristinato l’istituto del Trr (trattamento retributivo ridotto), che potrà essere utilizzato nella misura e secondo i termini definiti dalla direzione generale della Funzione Pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
ISTANZE D’ARENGO
Vista l’emergenza la presentazione delle Istanze d’Arengo va effettuata attraverso la trasmissione delle stesse unicamente per via telematica all’indirizzo info.segristituzionale@pa.sm, entro mezzogiorno del 4 aprile.
MASCHERINE
Vengono di nuovo ammesse le mascherine in tessuto, rese esplicitamente vietate nell’ultimo Decreto. Infatti l’articolo in questione viene modificato, eliminando il divieto. Al suo posto viene specificato che “non è ammesso l’uso delle visiere-parafiato in plexiglass”.
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