San Marino. Aborto, referendum ammissibile: il commento di UDS

San Marino. Aborto, referendum ammissibile: il commento di UDS

“Il 15 marzo il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme si è espresso a favore dell’ammissibilità del Referendum per la regolamentazione dell’aborto proposto da UDS con una sentenza che segna un’importante pietra miliare nella storia giuridica del nostro Paese. All’inizio del documento il Collegio constata l’assenza, all’Udienza pubblica del 23 febbraio, di un Comitato Contrario. Significativo che nessun gruppo si sia costituito per contrastare l’iter del quesito, forse segno che il tema trova limitata contrarietà nel Paese.
La valutazione sull’ammissibilità è iniziata con l’analisi del quesito relativamente ad un eventuale contrasto con i principi generali dell’ordinamento sammarinese contenuti nella Dichiarazione dei Diritti”.

E’ quanto si legge in una nota dell’Unione Donne Sammarinesi, che torna a intervenire sul tema dell’aborto. “Nelle sue argomentazioni il Collegio Garante rileva che il Consiglio Grande e Generale, approvando nel 2016 tre Istanze d’Arengo per la depenalizzazione dell’aborto in caso di rischio per la salute della donna, stupro e gravi malformazioni del feto, aveva già espresso in sede parlamentare la necessità di depenalizzare le fattispecie criminose che, usando le parole del Collegio, “trovano la loro origine in periodi storici ormai lontani”.
Il Collegio Garante constata inoltre che la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d’Europa ha legalizzato, entro certi limiti, l’aborto portando il Collegio a ritenere “che vi sia a livello europeo un ampio consenso sulla necessità di regolamentare l’interruzione volontaria della gravidanza”. Un esempio vicino alla realtà sammarinese è dato dall’Italia che ha legalizzato l’aborto nel 1978 ed “il quesito referendario proposto si avvicina molto al modello italiano”.
Il Collegio Garante inoltre constata che, a livello europeo, una larga maggioranza di Stati membri consentono l’interruzione della gravidanza entro la dodicesima settimana, non per imposizione del Consiglio d’Europa, ma come scelta autonoma lasciata agli Stati relativamente alle “materie sensibili”, tra cui l’interruzione volontaria di gravidanza. Nelle proprie scelte autonome gli Stati hanno cercato un “bilanciamento di diversi interessi”:
da una parte il diritto alla “protezione della vita privata della donna, nella concezione ampia della stessa, tale da ricomprendere l’autonomia e lo sviluppo personali, il diritto alla salute della donna e al suo benessere”;
dall’altra il diritto alla vita del feto.
Tuttavia, nel bilanciare questi diversi interessi, rimane evidente che la maggioranza degli Stati abbia ritenuto preponderante il primo sul secondo nella “ovvia consapevolezza che non esiste un diritto all’aborto, né un diritto assoluto della vita da parte del feto”. A conferma di questo, alcune sentenze della CEDU che stabiliscono che “l’art. 2 della Convenzione che tutela il diritto alla vita trova applicazione alle persone già nate e non anche al feto”.
Significativa, a San Marino, è l’effettiva mancata applicazione degli articoli 153 e 154 del codice penale che rendono reato l’aborto, per cui il Collegio Garante, d’accordo con il Comitato Promotore, conclude che “la silenziosa disapplicazione di norme del codice penale sammarinese costituisce la più evidente dimostrazione dei reali sentimenti della società civile: i cittadini non percepiscono l’aborto come violazione di norme penali e morali e non biasimano le donne costrette ad interrompere la gravidanza”.
Meraviglioso il passaggio della sentenza che afferma che “tali disposizioni penali appartengono ad un passato ormai lontano dalla coscienza dell’attuale società civile, per la quale la disparità tra figli legittimi ed illegittimi sono ampiamente superate, contrariamente all’art. 154 del codice penale che prevede pene più lievi per l’aborto praticato per motivi d’onore, lasciando trapelare una arcaica disuguaglianza tra i figli”.
Dopo un attento esame della conformità del quesito ai requisiti di legge, il Collegio Garante dichiara AMMISSIBILE la richiesta di Referendum.
Un sentito ringraziamento va alle Avvocate Gloria Giardi e Lara Conti per l’eccellente lavoro svolto a rappresentanza del Comitato Promotore durante l’Udienza del 23 febbraio”.

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