Spostamenti tra Italia e San Marino, ecco le nuove direttive della Farnesina

Spostamenti tra Italia e San Marino, ecco le nuove direttive della Farnesina

Il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, sul proprio portale web, ha aggiornato oggi le direttive sugli spostamenti tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

“In seguito all’aggravamento dell’emergenza sanitaria”, spiega la Farnesina sul proprio sito internet, “le autorità della Repubblica di San Marino, con il decreto legge 2021 n. 62, hanno prorogato le misure di rafforzamento e contenimento per favorire l’efficacia della campagna vaccinale Covid-19, che rimangono in vigore fino alle ore 5 del 9 aprile 2021 sull’intero territorio sammarinese”.

In particolare”, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti tra le ore 5 e le ore 20al di fuori di tali orari sono consentiti spostamenti esclusivamente per esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza“.

Salvo tali motivi o visite a un familiare di primo grado, “il rientro al domicilio, abitazione o residenza, limitatamente nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, deve avvenire in ogni caso entro le ore 20”.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 26 febbraio 2021 n. 26, “gli spostamenti tra San Marino e le regioni italiane in cui sono vigenti misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni) sono vietati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione“.

La Farnesina indica poi alcune situazioni per cui sono concessi gli spostamenti tra i due stati:

  • per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario oppure per condurli a sé;
  • per lo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti  e competizioni);
  • per la visita alle seconde case di proprietà
  • per il ricongiungimento del coniuge/partner
  • per l’acquisito di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza”.

Non viene quindi menzionata la possibilità di recarsi almeno una volta al giorno da parenti e congiunti per le festività pasquali, come previsto invece per i cittadini italiani.

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