A proposito della abrogazione dell’art. 7 della legge elettorale e sua applicabilità

A proposito della abrogazione dell’art. 7 della legge elettorale e sua applicabilità

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Valeria Ciavatta, risponde alle polemiche del Consigliere Giuseppe Morganti

A seguito del grossolano intervento a gamba tesa del Consigliere Giuseppe Morganti che mi tira in ballo su questioni elettorali, devo dedurre che egli o non è informato o vuole fare polemica a tutti i costi. O, molto più probabilmente, entrambe le cose.

Per poter sostenere la sua sconsiderata aggressione, confonde scorrettamente la mia appartenenza ad Alleanza Popolare con il mio ruolo di Segretario di Stato per gli Affari Interni, che nella gestione della macchina elettorale deve essere ed è super partes.
Io non confondo i due piani e nessuno si permetta di mettere in discussione l’imparzialità e la correttezza istituzionale degli uffici dell’amministrazione e mia nella veste di Segretario di Stato per gli Affari Interni .

Tanto più che sto mettendo in campo tutti i mezzi utili a rendere trasparente ogni atto, a condividere le principali decisioni e ad informare i cittadini. Ho già iniziato, a tale scopo, riunioni con tutte le forze politiche, ho inaugurato una serie di conferenze stampa, sto predisponendo pubblicazioni e siti internet e quant’altro necessario.

Morganti vorrebbe che, in virtù della recente abrogazione dell’art. 7, votassero in questa tornata i cittadini residenti all’estero divenuti maggiorenni dopo il 2000; da tale data erano stati cancellati dalle liste elettorali a seguito dell’approvazione della legge sulla cittadinanza che lui stesso dice di aver condiviso.

Non è un motivo futile o di carattere burocratico quello che impedisce l’inserimento di quei giovani nelle liste elettorali: si tratta molto più semplicemente di applicare e rispettare la Legge Elettorale che sancisce la definitività delle liste elettorali per l’anno in corso – e quindi per l’anno 2008 – al 28 febbraio.

L’art. 7 della Legge Elettorale n. 6/1996 non modificata dalle recenti Leggi Qualificate:
“ Esaurite le procedure di cui ai commi che precedono, le liste elettorali sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza alla revisione annuale di cui all’articolo 6 quarto comma.”.

Se il Consiglio Grande e Generale – che con un emendamento di due partiti ha abrogato l’art. 7 – avesse voluto inserire questi cittadini nelle liste elettorali, avrebbe dovuto prevedere con apposito articolo di legge la riapertura straordinaria delle liste elettorali dell’anno 2008, come fece nel 2007 a seguito dell’istituzione dei seggi esteri.

Ma così non è stato. E ciò nonostante i consiglieri (se non tutti, molti di certo) sapessero. E’ sicuro Morganti che tutti i consiglieri che hanno votato l’abrogazione dell’art. 7 volessero che tale abrogazione avesse effetto fin da questa tornata elettorale?


La legge elettorale è una legge qualificata, non una semplice circolare, il cui significato può essere modificato a piacimento di chicchessia o con “un sussulto di efficienza dell’Amministrazione”.

La Commissione Elettorale di Stato nell’ultima seduta del 21 agosto 2008, approvando il corpo elettorale votante alle prossime, ha semplicemente applicato le norme vigenti e non poteva fare altrimenti.

Morganti, inoltre, fa disinformazione sull’art. 22 della legge qualificata del 2007.

Questa norma pone a carico dello Stato le spese e l’organizzazione di attività di propaganda delle liste, per una cifra stimata di circa 600.000,00 Euro e non di 315.000 come dice Morganti che ha confuso i dati forniti di recente. La spesa dell’art.22, che lui difende con tanto ardimento, è in più rispetto alle normali spese per le elezioni e cioè:

– al raddoppio del contributo per i partiti (previsto da un’altra norma per l’occasione delle elezioni)

– e alla spesa necessaria per il normale funzionamento della macchina elettorale (circa 570.000,00 complessivamente di cui 335.000,00 per il primo turno) spesa consentita da altre norme e che pesa su due capitoli: 315.000 in spesa corrente e circa 20.000 in conto capitale.

Pertanto la spesa complessiva non è quella indicata da Morganti, il quale non ha compreso, senz’altro in buona fede, che la spesa per l’art. 22 è su un altro capitolo su cui, appunto, sono stati stanziati 600.000 con apposita norma contenuta nella legge di assestamento presentata in Consiglio dal collega Macina.


Avevo proposto di ridimensionare, non la portata dell’art. 22, ma alcune attività ivi previste che, peraltro, insieme al collega Foschi avrei illustrato alla stampa quando la loro organizzazione fosse giunta a buon punto.


Ora, però, diventa inevitabile spiegare subito cosa comporta l’art. 22 che recita:

“ La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l’Informazione assicurano l’esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:

a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell’articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;

b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all’interno della ripartizione di cui sopra l’ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;

c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all’estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;

d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell’eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;

e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.


Vista la dimensione degli oneri organizzativi e di spesa imposti dall’art. 22, ho proposto un suo ridimensionamento per ragioni di buon senso e di sana amministrazione, anche perché nel periodo di campagna elettorale ci sarà un sovraccarico di iniziative. La mia proposta non avrebbe tolto nulla alla informazione e alla parità, in considerazione del fatto che saranno comunque garantite le attività istituzionali di informazione e confronto della San Marino RTV e della Segreteria AAII. Mentre è evidente che i partiti faranno comunque loro iniziative di campagna elettorale: serate, trasmissioni, pubblicazioni, viaggi ecc.

Morganti dovrebbe sapere tutte queste cose ed evitare di dare informazioni distorte.

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