Accordo di collaborazione finanziaria 26 novembre 2009

Accordo di collaborazione  finanziaria 26 novembre 2009

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

 IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA

 

la REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI SAN MARINO,

 

qui di seguito denominate le Parti,

 

–  preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore
finanziario dei due Paesi;

 

–   tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le
Parti il 31 marzo 1939;

 

–   vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla
posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni
monetarie con la Repubblica di San Marino;

 

–   vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della
Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;

 

–   visto l’Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che
stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del
Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d’intesa, firmati in data 7
dicembre 2004;

 

–   viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in
particolare le Raccomandazioni che prevedono che la cooperazione internazionale
sia prestata nella forma più ampia possibile ed in modo rapido, costruttivo ed
efficace;

 

–   viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e
assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio,
l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta
elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del
Consiglio;

 

–   viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli
abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE,
2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22
dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;

 

–   viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in
particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi
all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti
transfrontalieri in euro;

 

–   visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella
Comunità o in uscita dalla stessa;

 

–   vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del
terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70 della Commissione del 1 agosto 2006,
recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;

 

         visto
l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di
cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;

 

 

hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

 

Il presente Accordo stabilisce i principi e le  forme di collaborazione nei
settori bancario, finanziario ed assicurativo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell’art.
1 dell’Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il
31 marzo 2009.

 

Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l’integrazione dei rispettivi
sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza degli
stessi.

 

Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in
particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario
ed assicurativo, l’analisi finanziaria e l’attività investigativa contro il
riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del
terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e
valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata
senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le
autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza
consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate
dell’altra Parte.

 

La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di
recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei
principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa
quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e
quella contro gli abusi di mercato.

 

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle
due Parti per quanto attiene all’accesso ed all’operatività nei rispettivi
mercati finanziari.

 

Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può
essere concesso l’accesso ai sistemi di pagamento dell’area dell’euro sulla base
di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d’Italia con il
consenso della Banca Centrale Europea.

 

Articolo 2

 

La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

 

  una normativa che
imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi
all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;

 

  una normativa, in
linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai
controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e  valori
assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;

 

  una normativa in
linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di
mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;

 

  i principi
fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni
internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.

 

Articolo 3

 

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

 

–   garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di
vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un’efficace vigilanza su base
transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza
dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o
diretti. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono
definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e
sammarinesi, anche mediante  la conclusione di accordi scritti di cooperazione;

 

–   assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata
verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di
operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario,
dai soggetti obbligati alle controparti dell’altro Paese delle informazioni
necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti
parti di un rapporto fiduciario;

 

      
  assicurare, per l’attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di
denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello
sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti,
anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l’altro per facilitare 
l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione;

 

–   assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la
piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e
conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la
trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie
all’identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati
finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino;

 

–   assicurare la collaborazione tra l’Agenzia per l’Informazione Finanziaria
(AIF) sammarinese e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in
particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard
comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può
essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie
internazionali. Le modalità della collaborazione sono definite congiuntamente
dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;

 

–   assicurare, nell’attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari,
forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la
Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per
il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla
delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l’Italia: la
Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia
di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di
Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono
definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante
la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

 

Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità
italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull’esistenza, la
tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari
operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel
termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.

Le competenti Autorità italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo
anche avvalersi dell’anagrafe dei rapporti finanziari.

Le competenti Autorità sammarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del
termine anzidetto.

Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le
Autorità delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro
concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione.

Le misure che le Parti possono adottare per favorire l’integrazione tra i
rispettivi sistemi finanziari e semplificare l’adempimento di determinati
obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di
collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle
misure anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di
amichevole composizione il ripristino di un’effettiva collaborazione, anche
mediante la Commissione di cui all’articolo seguente.

 

 

 

 

Articolo 4

 

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della
costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la
valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione
partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

 

 

Articolo 5

 

Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari
e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio
1991 e l’atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo
1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all’entrata in vigore del
presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle
due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l’avvenuto
espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento
per l’entrata in vigore:

                del
presente Accordo;

               
della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di
modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato
secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti
in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi
sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

 

Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009, in due originali, entrambi in lingua
italiana.

 

 

 

Per il Governo della                                                       Per
il Governo della

Repubblica Italiana                                                       
Repubblica di S. Marino

 
Giorgio Marini                                                              Antonella Mularoni

L’Ambasciatore d’Italia a San
Marino             Il Segretario di Stato per gli Affari

                                  
                                Esteri della
Repubblica di San Marino

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy