Anche i diritti scadono, soprattutto se riguardano i crediti. Carlo Biagioli

Anche i diritti scadono, soprattutto se riguardano i crediti. Carlo Biagioli

Nelle società moderne esistono dei diritti fondamentali e inviolabili sanciti dall’Onu a cui aderiscono 193 paesi e diritti che hanno una valenza minore tanto che si possono anche perdere o addirittura possono scadere.

In seguito a una condanna penale o alla sentenza di un giudice, per esempio, può venir meno il diritto di voto, si può perdere la potestà sui figli, la possibilità di guidare un veicolo, ecc… Ma se non esercitati entro un certo limite di tempo, possono venir meno anche altri diritti, come quello di richiedere un compenso per una prestazione o per della merce venduta, oppure lo Stato stesso può perdere il diritto a riscuotere vecchie tasse.

Tali termini variano da paese a paese e possono differire anche notevolmente. Sul Titano è avvenuta una recente rivalutazione, che ha accorciato di molto i tempi di prescrizione amalgamando così il proprio ordinamento a quelli europei.

Di sicuro tra le “scadenze” da tenere di più sotto controllo, quella dei termini per richiedere il pagamento di una prestazione o un lavoro, perché tale diritto può avere anche vita breve.

In Italia e a San Marino, la perdita del diritto alla riscossione di un credito si determina nel caso in cui tale diritto non venga esercitato per un delimitato periodo e i tempi di prescrizione appunto, cambiano a seconda della tipologia del credito. In generale, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, il credito in Italia (e ora anche a San Marino) si prescrive in 10 anni e il decorso della prescrizione può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore. Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.

Ma la prescrizione può avvenire anche prima di 10 anni. Bastano infatti 5 anni in Italia per far scattare la prescrizione per le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; per il capitale nominale dei titoli di Stato; per le annualità delle pensioni alimentari; per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; per le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti); per i bollettini – ricevute pagamento ICI; per le rate dei mutui; per le spese condominiali; per le spese di ristrutturazione; per le assicurazioni; per le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata; per le multe; per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro; per i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese; per l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori e per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli).

Si prescrivono invece in tre anni: la tassa automobilistica di circolazione (Bollo auto); il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto); il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero; il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 

Basta un anno invece per la prescrizione del diritto del mediatore al pagamento della provvigione; dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, la prescrizione è di diciotto mesi; dei diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea; del diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni; del diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; delle rette scolastiche; degli abbonamenti a palestre, piscine e centri sportivi; del diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione; del diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; del diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio e del diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 

Infine bastano 6 mesi per far prescrivere il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano e per il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Nel caso comunque che si vantasse un credito non pagato è sempre meglio consultare un legale di fiducia per controllare quando potrebbe scattare la prescrizione e affidarsi a lui per avviare le pratiche di riscossione.

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