La esterovestizione anche per la Repubblica di San Marino potrebbe diventare il principale dei problemi (anche con la firma dell’accordo contro le doppie imposizioni) nei rapporti con l’Italia dopo l’ultima presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto della risposta della Unione Europea a un quesito, in materia, formulato dai Commercialisti italiani.
Diego Avolio – Benedetto Santacroce di IlSole24Ore: Fisco e contribuenti. Sulle esterovestizioni da valutare bilanci e
scritture – Controlli, carte Ue da valutare
In genere i verificatori, quanto meno in prima battuta, procedono a una
ricostruzione “extracontabile” del reddito della società considerata
“esterovestita”, disconoscendo la deducibilità dei costi, oltre che delle
imposte già assolte all’estero. La giustificazione che viene di norma addotta è
che, in considerazione dell’inevitabile assenza di una dichiarazione dei redditi
e di una contabilità nel nostro Paese, il soggetto estero non potrebbe portare
in deduzione i costi, perché privi dei requisiti della certezza, né potrebbe
scomputare le imposte estere, data la formulazione dell’articolo 165, comma 8
del Tuir, che vieterebbe il riconoscimento del relativo credito, in assenza di
una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata in Italia.
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