Antonio Fabbri – L’informazione: Da Bcsm errate rassicurazioni alle assicurazioni, intermediari nelle beghe

Antonio Fabbri – L’informazione: Da Bcsm errate rassicurazioni alle assicurazioni, intermediari nelle beghe

L’informazione di San Marino

Ad aprile 2014 era stato dato l’ok per stipulare polizze a non residenti. Ad agosto 2015 il ‘contrordine’

Da Bcsm errate rassicurazioni alle assicurazioni, intermediari nelle beghe

Antonio Fabbri

SAN MARINO. Ad aprile dello scorso anno è comparsa sul sito di Banca Centrale, ma ora non c’è più, la risposta ad un quesito a cui Bcsm aveva risposto. Riguardava la possibilità di clienti italiani di stipulare polizze da agenzie – intermediari assicurativi – sul Titano.

Si rispondeva che se il
cliente si fosse recato fisicamente
presso l’agenzia sammarinese, se
questa non avesse promosso la
propria attività nel paese di residenza
del cliente e se la polizza
– ramo vita o danni – fosse stata
sottoscritta direttamente presso
l’ufficio dell’agente o comunque
in territorio sammarinese, non
ci sarebbero stati problemi a
stipulare una polizza anche con
un cliente non residente in territorio.
In sostanza per l’autorità di
vigilanza di allora, verificate le
tre condizioni, nessun ostacolo
normativo ci sarebbe stato, per
l’agenzia intermediaria assicurativa
con sede sul Titano, a
stipulare polizze con un soggetto
residente in Italia. Così
come non vi sarebbero problemi
viceversa, cioè sammarinese che
stipula assicurazione con agenzia
sul territorio italiano. Tutto a
posto, dunque. Invece no.

Le diverse direttive Ivass
Il problema, però, è che le
direttive Ivass, l’Istituto italiano
di vigilanza sulle assicurazioni,
sono ben diverse. Infatti, la stessa
Banca Centrale, il 21 agosto
2015, ha comunicato agli operatori
attraverso il suo sito, quale
deve essere il comportamento
che devono tenere gli intermediari
assicurativi della Repubblica
di San Marino, come da
direttiva Ivass. Si specifica che
la regola è che gli intermediari
di uno stato terzo devono essere
iscritti nel Registro unico degli
intermediari italiano
ed avere la
residenza o la sede legale in Italia.
Per gli intermediari sammarinesi,
in ragione degli accordi
fra i due Stati, il regime è più
attenuato, leggermente diverso,
ma con analoghi obblighi, che
sono però diversi da quelli che
aveva comunicato inizialmente
Bcsm ad aprile 2014. Infatti
viene precisato che “l’iscrizione
nel suddetto registro (Rui),
è consentita a condizione che i
predetti intermediari abbiano un
domicilio professionale in Italia,
quindi, una sede operativa o un
ufficio, intesi come luogo avente
carattere di stabilità, nel quale
sia possibile rinvenire traccia
della documentazione relativa
all’attività di intermediazione
assicurativa avente a oggetto la
garanzia di rischi ubicati in Italia
nonché idoneo a consentire
l’esercizio delle relative funzioni
di vigilanza
”. Per sintetizzare:
quanto era stato risposto dalla
stessa Bcsm ad aprile 2014 era
errato. Gli intermediari sammarinesi
non possono fare contratti
con italiani se gli intermediari
stessi non hanno anche un domicilio
in Italia. Il risultato è che,
finora, gli intermediari assicurativi
senza sede anche in Italia,
hanno operato al di fuori delle
regole se hanno stipulato polizze
con soggetti non residenti. C’è
pertanto da valutare pure la validità
di dette eventuali polizze.

La tempistica
E’ emblematica la tempistica dei
chiarimenti e delle risposte. La
prima spiegazione è dell’aprile
2014. Dalla vigilanza di Bcsm si
spiega che l’attività si può fare.
Più di un anno dopo, nell’agosto
2015 una nuova circolare
dice agli operatori, per contro,
che quella attività con quelle
modalità non si può svolgere.
Il problema è che se la comunicazione
è dell’agosto del 2015,
la comunicazione dell’Ivass era già arrivata il 10 dicembre
2014 e si sono attesi otto mesi
per comunicare una informazione
fondamentale che di fatto
è diametralmente opposta al
parere che era stato espresso
in precedenza. Il che significa
che si sono lasciati operare per
almeno otto mesi gli intermediari
assicurativi al di fuori delle
regole. Ma c’è di più. Infatti, tra
le domande frequenti sul sito
dell’Ivass, la risposta relativa
agli intermediari assicurativi
della Repubblica di San Marino
era presente, alla risposta numero
13, fin dal 2008. E l’interpretazione
non è mai cambiata:
l’intermediario sammarinese per
assicurare rischi oltre confine
deve avere domicilio professionale
in Italia (in un ufficio o
sede operativa) ed essere iscritto
al registro degli intermediari.
La stessa Bcsm, però, ad aprile
2014 aveva risposto il contrario.
Adesso, visto che per un certo
periodo gli intermediari senza
domicilio professionale in Italia
che abbiano stipulato polizze
per rischi oltre confine lo hanno
fatto -non per responsabilità loro
a questo punto- al di fuori delle
regole, i nuovi responsabili della
vigilanza, dopo le dimissioni di
Giannini e del vecchio gruppo di
coordinamento della Vigilanza
di Bcsm, stanno a quanto si sa
cercando di metterci una pezza.

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