Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Reclamo Marcucci, due eccezioni fermano la terza istanza

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Reclamo Marcucci, due eccezioni fermano la terza istanza

L’informazione di San Marino

Il giudice Lamberto Emiliani fissa il termine di 20 giorni alle parti per
presentare memorie e deduzioni

Reclamo Marcucci, due
eccezioni fermano la terza istanza

Antonio Fabbri

Due eccezioni di costituzionalità fanno fermare l’udienza
di terza istanza
per il reclamo relativo al sequestro a fini di confisca,
nell’ambito della tangentopoli
sammarinese
, di conti e beni di Gian
Marco Marcucci
, accusato di riciclaggio e associazione a delinquere. A
sollevare le eccezioni i suoi legali, Paolo Reffi e Gloria Giardi. Due questioni
incentrate sul sequestro ai fini di confisca per equivalente, provvedimento di
cui è destinatario Marcucci, e sull’articolo 199 bis, quello che prevede, cioè,
il reato di riciclaggio, introdotto a San Marino nel 1998.

Le eccezioni di legittimità costituzionale. La prima
eccezione, illustrata dall’avvocato Giardi, è relativa alla norma che prevede la
confisca per equivalente, la Legge 100 del 2013. Secondo i legali nella
interpretazione e applicazione fatta dagli inquirenti, il sequestro per
equivalente ai fini di confisca, previsto dall’articolo 58 ter introdotto dalla
normativa del 2013, verrebbe applicata retroattivamente rispetto ai fatti
contestati. In questa maniera l’applicazione della norma sarebbe
incostituzionale secondo i difensori di Marcucci, violando il principio di
irretroattività della legge penale
.

Il 199bis. L’articolo 199 bis del codice penale
sammarinese è quello che
prevede il reato di riciclaggio.
Gli avvocati di Marcucci hanno
puntato l’attenzione sull’elemento
psicologico del reato. Sulla
consapevolezza, cioè, che i soldi
che vengono movimentati siano
o meno di provenienza illecita.
Nella sua originaria formulazione
il 199bis recitava: “Commette
il reato di riciclaggio chiunque,
fuori dei casi di concorso nel
reato, allo scopo di ostacolarne
l’accertamento della provenienza,
occulta, sostituisce,
trasferisce, ovvero collabora
o s’intromette perché altri
occulti, sostituisca o trasferisca
denaro che sa o deve presumere
ottenuto da altri mediante
un reato non colposo e non
contravvenzionale”. Poi quel
“deve presumere” è stato tolto.
“Questo significa – ha detto
l’avvocato Gloria Giardi – che
il legislatore ha voluto prevedere
la piena consapevolezza
dell’illecita provenienza del
denaro”. Tra l’altro all’epoca ha aggiunto il legale, “eravamo
un sistema volutamente opaco.
Gli atti che noi conosciamo
non ci portano indizi sull’illiceità
di quel denaro o, quanto
meno, sulla consapevolezza
dell’illiceità di quel denaro”,
ha aggiunto. “Questa interpretazione
che omette qualunque
indagine sull’elemento soggettivo,
porta a un’evidente inversione
dell’onore della prova ed è a
nostro avviso incostituzionale,
violando il principio dell’innocenza
fino a prova contraria”,
ha concluso Gloria Giardi.

Subordinata o principale
Gli avvocati hanno proposto
le due eccezioni di legittimità
costituzionale come subordinate
all’esito dell’udienza. Se
cioè l’esito del reclamo dovesse
essere favorevole, le eccezioni
non sarebbero proposte, diversamente
sì. Una posizione che
però non ha trovato d’accordo il
giudice Lamberto Emiliani né il Pro Fiscale,
Giovanni Belluzzi. “Come è
già stato evidenziato le richieste
presentate in subordine ad
un eventuale conferma delle
decisioni di inquirenti e giudice
delle appellazioni, non è ritenuta
corretta da questa procura.
Subordinare ad un eventuale
diniego l’eccezione di costituzionalità,
toglierebbe e svilirebbe
l’eccezione. Una norma o è
costituzionale o non lo è, indipendentemente
dalla decisione.
Proprio per tutela questione
legittimità va presentata in via
principale e non in via subordinata”,
ha detto Belluzzi.
Anche perché le eccezioni poste
diventerebbero determinanti,
in caso di fondatezza, per la
decisione di terza istanza sul
reclamo.
A questo punto l’avvocato Paolo
Reffi ha sottolineato che la
difesa non avrebbe avuto alcuna
obiezione a fare diventare l’eccezione
di legittimità costituzionale,
presentata inizialmente
in via subordinata, la richiesta
principale.

La decisione del
giudice Emiliani

Questa la decisione del giudice
Lamberto Emiliani: “Il giudice
per la terza istanza, ritenuto
che in termini giuridici niente
imponga o consenta al giudice
del procedimento ordinario in
corso, di ammettere un’istanza
di verifica incidentale di
costituzionalità di una norma
sottoposta a condizione
consistente in qualche modo
nella anticipazione del giudizio
riguardante il procedimento
ordinario, (…) procede alla unificazione dell’istanza di verifica
costituzionale già contenuta nel
ricorso di terza istanza e delle
due analoghe istanze presentate
egualmente dai difensori
nell’udienza di oggi (ieri, ndr).
In conseguenza assegna ai
difensori e al procuratore del
fisco termine di 20 giorni da
oggi per presentare memorie e
deduzioni, circa l’ammissibilità
o al contrario l’infondatezza
delle predette istanze”.
In sostanza, cioè, il giudice ha
riunito le questioni di costituzionalità
sollevate ieri in
udienza con una terza che era
già stata avanzata nel ricorso ed
ha concesso 20 giorni alle parti
per presentare le loro memorie,
dopodiché, valutate tutte le
deduzioni, deciderà. Se riterrà
le eccezioni di costituzionalità
manifestamente infondate, fisserà
altra udienza per la discussione
del caso in terza istanza.
Se riterrà fondata anche una
sola delle eccezioni avanzate,
trasmetterà gli atti al Collegio
Garante di Costituzionalità delle norme

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