Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Terza istanza Gatti, il giudice rigetta di nuovo il reclamo

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Terza istanza Gatti, il giudice rigetta di nuovo il reclamo

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Ieri l’udienza davanti al giudice Lamberto Emiliani che si riservato di depositare le motivazioni ma ha intanto valutato il ricorso infondato / Terza istanza Gatti, il giudice rigetta di nuovo il reclamo. Restano divieto di espatrio e limitazioni nelle comunicazioni / L’avvocato
Cocco:
“Illegittima l’applicazione
di misure che non sono
previste dalla legge
Le esigenze cautelari
non sussistono e si
contesta in modo
retroattivo un reato che
all’epoca dei fatti
non era previsto”

 

SAN MARINO. “Ho fissato questa udienza, trattandosi di questioni di libertà, pur essendo in periodo di ferie”. Ha premesso questo il giudice di Terza istanza Lamberto Emiliani in apertura di udienza, ieri mattina, per il terzo reclamo –i due precedenti erano stati fatto durante la custodia cautelare in carcere– di Gabriele Gatti e dei suoi difensori. Un reclamo dettato dal provvedimento di scarcerazione che, seppure revocando la custodia cautelare ai Cappuccini, ha lasciato alcune prescrizioni che la difesa dell’ex Segretario di Stato ritiene illegittime e, nell’udienza di ieri, ne ha spiegato il perché. Valutando le memorie scritte e quanto ascoltato in udienza, tuttavia, il giudice Emiliani, al termine dell’udienza, ha rigettato il reclamo.
Il Procuratore del Fisco
Il procuratore del fisco Roberto
Cesarini ha esordito affermando
che alcune contestazioni della
difesa riguardavano il merito e,
pertanto, da non considerare in
terza istanza, sede nella quale si
esprime giudizio di legittimità.
Poi, sulle esigenze cautelari, ha
affermato: “Prendono le mosse
dal primo provvedimento che
le ha evidenziate. Tali esigenze
permangono, pertanto con la
libertà provvisoria non potevano
che essere previste garanzie
relativamente alle esigenze iniziali.
Quanto previsto e prescritto
è sempre legato al rischio di
inquinamento delle prove e alla
reiterazione del reato. Pertanto
la procura fiscale ritiene legittime
le disposizioni impartite e
ritiene che anche l’ordinanza
del giudice di appello vada confermata
respingendo il ricorso”.

La difesa
Non dello stesso avviso l’avvocato
difensore di Gabriele Gatti,
Filippo Cocco.
“Il Pf parla di libertà provvisoria
– ha detto – ma siamo
fuori tema. L’inquirente doveva
decidere: o revoca della misura
cautelare o applicazione di nuove
misure cautelari… ma queste
sono tipizzate dalle norme. L’articolo
15 della Carta dei Diritti
ricorda che la privazione della
libertà personale può essere disposta
solo nelle forme previste
dalla legge. Pertanto, se vuoi
revocare e poi decidi per nuove
prescrizioni, non puoi scegliere
tra l’infinito mondo del tuo
gradimento, ma devi attenerti a
quelle misure previste dalla legge.
E’ legittimo applicare queste
tre prescrizioni? Secondo noi
no in quanto non esplicitamente
previste dalla legge”.
Poi l’avvocato Cocco è passato
ad esaminare le singole misure.
“Divieto di espatrio. L’esigenza
cautelare che ci viene descritta
è quella di tutela reale del patrimonio,
per impedire che Gatti
possa movimentare fondi esteri.
Ebbene, non riteniamo possibile
applicare una misura personale
per un’esigenza reale (riferita
cioè alle res, cose – ndr.). Per
impedire eventuali operazioni
c’è la misura cautelare reale del
sequestro. Per evitare un danno
reale, non si può applicare una
misura cautelare personale. Tra
l’altro, se anche superassimo
questo problema, dobbiamo valutare
se sussista il fumus circa
volontà di Gatti di movimentare
il patrimonio. E prima ancora
dobbiamo vedere se queste somme
esistono. Ebbene, non c’è
agli atti un elemento, nulla, che
ci possa fare pensare che questi
soldi all’estero ci siano. Né, di
conseguenza, che questi fondi
li possa movimentare. Si parla
sempre di un pericolo astratto
e presunto”. Di qui la richiesta
di illegittimità anche per questa
misura.
Altro punto contestato sono
i divieti specifici disposti dal
magistrato. “Divieto di ricevere
visite e di comunicare con
persone diverse dai familiari.
E’ una nuova misura cautelare
– dice l’avvocato Cocco – Questa
misura non è prevista nel
nostro codice. E’ prevista solo
in abbinamento alla detenzione
domiciliare, quale misura di
aggravamento. Non si può dire
‘sei libero’, ma non puoi parlare
con la gente. Non si può
aggravare una misura che non
c’è. Legittimarla vuol dire consentire
all’inquirente di creare
misure cautelari in funzione
delle esigenze dei fascicoli. Le
misure cautelari, invece, sono
tipizzate dall’ordinamento”. Poi
ha proseguito: “L’altro motivo
di reclamo riguarda un tema
assurdo. Ci siamo permessi
di fare una istanza per capire
che cosa volesse dire il provvedimento
di scarcerazione e le
relative prescrizioni. Il 28 aprile
abbiamo fatto istanza. Chiesto
se l’indagato si possa recare
in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche perché alla fine
Gatti è ancora innocente, può
andare a votare e se volesse anche
candidarsi. Abbiamo chiesto
se l’inquirente intendesse che
non poteva parlare di politica o
del procedimento. ‘Ecco bravi’,
ci dice l’inquirente, è esattamente
questa la prescrizione.
Beh, come questo Stato possa
ritenere legittimo vietare un argomento
di discussione, vietare
di andare al bar e di esprimere
un’opinione politica… Vogliamo
legittimare questo provvedimento?
Il divieto di argomento è in
contrasto con la Costituzione di
qualunque Stato. Viola anche
l’articolo 5 della Cedu. San
Marino diventerà il primo Stato
al mondo in cui si possa vietare
l’argomento. Se va per strada,
trama complotta… beh, allora
lo riarresteranno. Lo si riarresterà
se va in giro a creare prove
false, ma non se dialoga. Non
credo che sia consentito”.
La specificazione di Emiliani
E’ intervenuto il giudice Emiliani
specificando: “C’è un altro
articolo della procedura penale
dove si parla della libertà provvisoria,
poi possiamo dire che
non vogliamo chiamarla così,
ma nella sostanza è quella. Ebbene
nella misura della libertà
provvisoria il magistrato può
sottoporre all’osservanza di
particolari obblighi in costanza
di controlli di polizia. Questo
ha fatto l’inquirente”, ha specificato
Emiliani. “Se si dovesse
ritenere che è in contrasto con
norme costituzionali potrebbe
allora sollevare eccezione di
costituzionalità. Diversamente
la legge prevede questa possibilità”.

L’ultimo motivo di reclamo
“Ultima questione – ha poi
ripreso l’avvocato Cocco – Le
misure cautelari poggiano sulla
legittimità. Lei ha detto nella
sua precedente decisione che
la legittimità deve essere verificata
anche ex-officio. Letto il
capo di imputazione riteniamo
che non sia legittimo in diritto.
Il capo di imputazione è cambiato
e Gatti deve rispondere di
associazione a delinquere unitamente
al 199bis, riciclaggio,
reato che esclude il concorso.
Ma a Gatti è contestato il
199bis nella formula dell’autoriciclaggio,
perché oggi trattiene
somme ritenute provento di
reati da lui commessi. Si tratta
di un reato introdotto il 13 agosto
2013, e anche la vostra Dichiarazione
dei Diritti dice che
le norme penali non sono retroattive.
Possiamo contestare a
Gatti fatti del 1996? Io credo
di no. Quell’imputazione non
è legittima perché trasforma il
riciclaggio da reato istantaneo
ad effetto permanente, in reato
permanente. Quindi, poiché
prima occorre guardare alla
legittimità dell’imputazione,
noi riteniamo che questa non
sia legittima”.

Dichiarazioni
di Gabriele Gatti

E’ intervenuto anche Gabriele
Gatti con delle dichiarazioni
spontanee. “Volevo solamente
ulteriormente chiarire che alla
base del nostro ricorso non c’è
tanto la limitazione delle libertà
personali, ma ci sono le ragioni
che hanno portato a questa
limitazione. Io in questi tre
mesi non ho mai avuto nessuna
intenzione di fare politica, né di
parlare del processo. Tuttavia,
quello che ci ha preoccupato,
sono le motivazioni alla base.
Il non poter espatriare, quando
io ho scritto all’inquirente che
non ho un euro all’estero…
anzi, se il sospetto è che possa
detenere somme in qualche
paradiso fiscale, che potrebbe
non rispondere alle richieste di
informazioni, io ho dichiarato
di essere pronto ad autorizzate
qualsiasi tipo di risposta. Continuare
a parlare di pericolo di
reiterazione del reato, mi pare
fuori dal tempo e dalla realtà.
Il problema di fondo è che si
continuano a considerare come
reali dei pericoli che nella realtà
non esistono. Siamo stati
costretti ad adire le sedi internazionali,
mio malgrado perché
comunque è un passo sofferto,
proprio perché mi sembra
che alla base di tutto ci siano
motivazioni politiche, non giuridiche.
Nemmeno si possono
addurre motivazioni che sono
irreali, come quelle che avrei
all’estero soldi che non ho”, ha
concluso Gatti.

La decisione
Il Giudice di Terza istanza ha
dichiarato conclusa l’udienza
ed ha reso noto il dispositivo,
pur riservandosi di depositare
le motivazioni. “Mi è stato
chiesto di giustificare la legittimità
del capo imputazione, non
posso farlo nei prossimi dieci
giorni ma impiegherò qualche
giorno in più, tenuto conto
che, essendo in periodo di ferie
giudiziarie, il termine sarebbe
il 31 agosto. Mi limiterò ora
a dettare il dispositivo, riservandomi
nei termini di legge di
completare la sentenza. Però
intanto desidero decidere. Il
Giudice di Terza istanza respinge
il ricorso perché infondato
e, inoltre, in talune parti inammissibile.
Fissa il deposito delle
motivazioni in termini di legge”,
ha concluso il giudice. Resta
dunque in capo a Gatti il divieto
di espatrio con le limitazioni
nelle comunicazioni così come
disposte dagli inquirenti.
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