Antonio Fabbri – L’informazione: Re Nero, il processo resta a Forlì

Antonio Fabbri – L’informazione: Re Nero, il processo resta a Forlì

L’informazione di San Marino

Re Nero, il processo resta a Forlì

Rigettate tutte le eccezioni

Sulla contestazione di riciclaggio gli avvocati avevano sostenuto la competenza del tribunale sammarinese, ma la Corte dispone “procedersi oltre”

Si passa alle istanze di prova. Il Pm Santangelo chiede la trascrizione di 481 conversazioni intercettate

Opposizione dalle difese

Antonio Fabbri

Re Nero”, il Collegio giudicante rigetta tutte le eccezioni delle difese e dispone procedersi oltre. In sostanza, nel processo per riciclaggio a carico di 19 persone tra cui i vertici di Asset Banca, la Corte ha stabilito la correttezza del decreto che dispone il giudizio ed ha deciso che il processo debba rimanere a Forlì.

Nell’udienza di ieri era infatti attesa la decisione della Corte d’Assise – formata dal presidente Massimo De Paoli, da Antonella Zatini e Floriana Lisena giudici a latere – sulle eccezioni di nullità del capo di imputazione e del decreto che dispone il giudizio, oltre alla decisione sulle questioni preliminari dei legali che sostenevano il difetto di giurisdizione e l’incompetenza del tribunale di Forlì.

In particolare sul difetto di giurisdizione
era stato sollevato dai
legali come il reato – il contestato
riciclaggio transnazionale – si
fosse perfezionato a San Marino,
sede di Asset e Smam, che
sono tra l’altro a giudizio come
persone giuridiche. Per questo,
dunque , indicavano come competente
l’autorità giudiziaria
sammarinese. Non dello stesso
avviso, tuttavia, la Corte che,
sulla scorta di recenti decisioni
della Cassazione proprio in materia
di riciclaggio, ha rigettato
l’eccezione. “Già dal dettato
legislativo
– afferma la Corte
nell’ordinanza emessa ieri – si
evince come né il perfezionamento
né la consumazione del
reato devono essersi necessariamente
verificati in territorio
italiano al fine di fondare la
giurisdizione, essendo sufficiente
che su territorio italiano
si sia verificato anche solo un
frammento dell’azione. In tal
senso
-ha aggiunto il Collegio
giudicante – si è espressa del
resto anche la giurisprudenza
di legittimità, in base alla quale
“in tema di riciclaggio commesso
in parte all’estero, va affermata
la giurisdizione italiana
quando nel territorio dello
Stato si sia verificato anche solo
un frammento della condotta
, il cui oggettivo rilievo, seppur
privo dei requisiti di idoneità
e di inequivocità richiesti per
il tentativo, sia apprezzabile
in modo tale da collegare la
parte della condotta realizzata
in Italia a quella realizzata in
territorio estero
”.

La Corte ha specificato che in
tutti i casi di riciclaggio contestati
viene prospettata come
avvenuta in Italia “l’attività di
raccolta del denaro in ipotesi
destinato all’attività riciclatoria”.
Di qui, quindi, la conferma
della giurisdizione in capo
al tribunale di Forlì. Il processo
è dunque continuato con le cosiddette
“richieste di prova”, le
istanze delle parti processuali,
cioè, per l’esame di testimoni,
consulenti o l’acquisizione di
documentazione. Nelle richieste
ha esordito il Pubblico Ministero,
Filippo Santangelo, che ha
fatto istanza per la trascrizione
di ben 481 conversazioni intercettate
durante le indagini.
Una richiesta che ha suscitato
una levata di scudi da parte
di tutte le difese, che hanno
subito fatto opposizione. Una
serie di obiezioni alla richiesta
dell’accusa che probabilmente
proseguiranno anche nella
prossima udienza già fissata per
il 7 giugno.

In sostanza le opposizioni degli
avvocati difensori sono legate
agli inconvenienti che nel procedimento
hanno incontrato i
files audio delle intercettazioni
telefoniche. In parte, infatti,
vennero cancellati dal server e
recuperati in seguito attraverso
una copia di lavoro in possesso
della polizia. Le difese hanno
eccepito, a fronte della richiesta
dell’accusa, che tra quelle
non recuperate possano esserci
anche delle intercettazioni a favore
della difesa, magari capaci
di annullare la portata di quelle
che l’accusa ha chiesto di
trascrivere. Di qui l’eccezione
perché non sia accolta la richiesta
probatoria del Pm. Anche in
tale caso, tuttavia, la decisione,
valutate le posizioni delle parti
e la giurisprudenza in materia,
spetterà alla Corte

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