Antonio Fabbri – L’informazione: Sei miliardi di dollari dal Giappone e mancata segnalazione

Antonio Fabbri – L’informazione: Sei miliardi di dollari dal Giappone e mancata segnalazione

L’informazione di San Marino

Sei miliardi di dollari dal Giappone e mancata segnalazione / Ammessa la costituzione di parte civile di Stato e Bcsm

Il giudice Battaglino rileva come astrattamente ci siano gli estremi, che andranno provati nel corso del processo, per invocare in danno alla reputazione dello Stato e della Banca Centrale

C’è un danno reputazionale per Banca Centrale

Sono stati posti in essere comportamenti che sono l’esatto contrario di quello che Bcsm dovrebbe fare

A presentare l’ungherese a Bcsm sono stati membri di Governo

Sono i signori del Congresso di stato che dovrebbero essere chiamati a rispondere

Antonio Fabbri

SAN MARINO. Il giudice Roberto Battaglino ha ammesso la costituzione di Parte civile sia dell’Eccellentissima camera sia di Banca Centrale nel processo a carico dell’ex direttore di Via del Voltone, Mario Giannini, e del funzionario della vigilanza, Andrea Vivoli, ancora oggi dipendente di Bcsm. Su di loro pende l’accusa di mancata segnalazione di una operazione sospetta da 6 miliardi di dollari del paperone ungherese Gyorgiy Zoltan Matray, presentato al vertice di Bcsm da fiorenzo Stolfi attraverso l’allora Segretario alle finanze, claudio felici. Soggetto poi risultato avere avuto guai con la giustizia. Denari che dovevano finire, secondo le ricostruzioni dell’accusa, ad Asset Banca per il tramite di Banca Centrale.
Ieri mattina il processo si è aperto
con le richieste di costituzione
di Parte civile, con l’Eccellentissima
Camera rappresentata in
giudizio dall’avvocato simona
ugolini, e Banca centrale patrocinata
dall’avvocato Lorenzo
Moretti. Si sono opposti alle
richieste gli avvocati delle
difese, Gianna Burgagni per
Giannini e gli avvocati Gian Nicola Berti e Stefania Cappa
per Vivoli. Entrambi gli imputati
erano presenti.
Le ragioni delle parti civili
Ha esordito l’avvocato Lorenzo
Moretti: “I comportamenti che
vengono contestati rappresentano
uno sviamento delle finalità
di Bcsm demandate ai funzionari.
Esternamente non si può manifestare
che Bcsm sia complice
o collusa in fianalità diverse da
quelle che le sono proprie. La
legittimazione a stare in giudizio
per Bcsm è ancora più evidente
per come, nei fatti contestati, sia
stata portata avanti l’operazione
nel nome di Banca centrale che
doveva diventare il veicolo per
compiere la transazione. Emergono
invece comportamenti che
sono l’esatto contrario di quello
che Bcsm dovrebbe fare. Il danno
all’immagine è evidente. Qui
parliamo di un danno reputazionale
proprio di Bcsm, perché
dei dipendenti dell’Ente hanno
causato un danno diretto alla
reputazione dell’Ente stesso che
deve giustamente pretendere che
propri dipendenti si comportino
correttamente e nella legittimità.
Considerato, poi, che si parla
di azioni commesse con abuso
di funzione”, ha detto l’avvocato
Moretti.
Sulla stessa linea
l’Eccellentissima Camera con
l’avvocato Simona Ugolini che,
nel richiamarsi alle memorie
scritte depositate, ha però sottolineato
che “la legittimazione
alla causa va valutata da ciò
che risulta dal rinvio a giudizio.
Da quanto emerge, i funzionari
di vertice, avrebbero omesso
la segnalazione prevista dalla
legge antiriciclaggio, abusando
del loro ufficio di membri del co
ordinamento della vigilanza di Bcsm. La costituzione è dunque
da ritenersi fondata”.
Ammissibile, la costituzione
delle parti civili, per il Pro Fiscale,
Giovanni Belluzzi.

Le difese
L’avvocato Gianna Burgagni
ha esordito dicendo che la
costituzione di parte Civile dei
due soggetti non poteva essere
ammessa. Contestato il fatto che
sia stata fatta istanza presentando
semplicemente il modulo di
costituzione senza allegare le
motivazioni della richiesta. Non
solo. “Le considerazioni esposte
riguardano altri reati. Quelli
di riciclaggio del procedimento
originario, il caso Mazzini. Ma
qui si sta contestando altro. Qui
di riciclaggio non c’è nulla.
Anzi, se di omissioni si vuole
parlare, ce ne sono altre e di
altri uffici diversi da Banca
centrale”, ha detto l’avvocato
Burgagni, avanzando anche il
sospetto di “duplicazione della
richiesta di danno”.
Anche per l’avvocato Gian Nicola
Berti, difensore di Andrea
Vivoli, la costituzione di parte
civile era da rigettare. “Intanto
perché stiamo parlando di fantomatici
sei miliardi di dollari
e subito si è capito che questo
Matrai era un millantatore tanto
che questa transazione non c’è
stata. Poi – ha aggiunto – dobbiamo
sottolineare che è stato
il governo a presentare questo
soggetto a Banca Centrale e non
viceversa. Quindi sono i signori
qua dietro, i signori del Congresso
di Stato che dovrebbero
essere chiamati a rispondere”,
ha detto Gian Nicola Berti. “E
per quanto riguarda Banca centrale
la costituzione dovrebbe
farla contro se stessa. Noi siamo
qui per difendere l’operato di
Banca centrale, i cui funzionari
hanno operato con correttezza”.
Ha continuato l’avvocato
Stefania Cappa, codifensore di
Berti: “Banca centrale non può
costituirsi perché è destinataria
della norma che si ritiene violata.
Singolare che Bcsm voglia
costituirsi contro un proprio
dirigente che ha sempre operato
in campo di antiriciclaggio
anche in sede internazionale in
maniera corretta e anche in questo
caso ha sempre comunicato
con Aif, non solo su Matrai, ma
anche su tutti gli altri soggetti”.
I legali della difesa hanno
sostenuto che “se la segnalazione
non l’ha fatta Bcsm, non l’ha
fatta neanche l’Aif”.

La decisione
Il Commissario della legge
Roberto Gattaglino ha dal canto
suo “ritenuto che i danni non
patrimoniali così come descritti
ampiamente dall’Avvocatura di
Stato e dall’avvocato Moretti,
risultano astrattamente configurabili
come conseguenza del
reato commesso e, considerato
che le due posizioni non sono
sovrapponibili, ammette la
costituzione delle parti civili”.
Il Giudice Battaglino ha anche
precisato che “l’ammissione di
parte civile non implica di per
sé che debba ritenersi provato il
danno lamentato nell’eventualità
di riconosciuta responsabilità
degli imputati” e che “in ogni
caso nel corso del procedimento
le parti civili dovranno preoccuparsi
di dare prova dell’eventuale
danno subito”. Dopo
questa prima udienza, dunque, il
processo è stato aggiornato al 21
marzo 2016.
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