Banca Centrale: nuovo ragolamento per l’attività bancaria

Banca Centrale: nuovo ragolamento per l’attività bancaria

COMUNICATO STAMPA

EMANATO REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO E DELL’ATTIVITA’ BANCARIA

In data odierna la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato il “Regolamento della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria” (Reg. 2007-07).

Con questo provvedimento si è compiuto un importante passo avanti nella direzione tracciata dalla Legge n. 165/2005 (cd. LISF), la legge che, attraverso l’attribuzione di ampi poteri regolamentari all’Autorità di Vigilanza, ha inteso porre le basi per la creazione di un nuovo quadro normativo in materia bancaria, finanziaria e assicurativa, in grado di accreditare le imprese finanziarie sammarinesi anche al di fuori dei confini nazionali, di stimolare nuove iniziative imprenditoriali nel settore e di conferire maggiori garanzie alla clientela.

Il regolamento, oggetto di una complessa procedura di consultazione iniziata il 21 dicembre 2006 e terminata il 31 marzo 2007, si divide in 11 parti e contiene 7 modelli allegati.

La parte prima ha carattere introduttivo e generale e riporta un elenco di definizioni utilizzate nel corpo del provvedimento.

La parte seconda riguarda le attività che le banche possono svolgere e quali invece sono incompatibili, disciplina la “raccolta del risparmio” sia da parte di banche sia da parte di altre imprese finanziarie introducendo, talvolta anche in deroga alla normativa generale contenuta nella Legge sulle Società, nuove regole da osservare con riferimento ai vari strumenti di raccolta (depositi a risparmio, libretti e certificati di deposito, obbligazioni, titoli atipici ecc.), alla loro emissione, circolazione e dematerializzazione.

La parte terza contiene la descrizione delle procedure da seguire e dei requisiti da possedere per ottenere:

§ l’autorizzazione alla costituzione di una nuova banca;

§ l’abilitazione ad operare,

§ l’abilitazione valutaria;

§ l’autorizzazione all’apertura di una succursale o alla prestazione di servizi bancari senza stabilimento nei confronti di banche estere.

Le principali novità introdotte riguardano: l’obbligo della forma di S.P.A. e di un capitale sociale minimo di 13 milioni di euro, le norme di trasparenza sugli assetti proprietari effettivi, il rilascio dell’abilitazione ad operare da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (non più del Comitato Credito e Risparmio) e solo previo ottenimento della patente d’esercizio, e l’introduzione di termini massimi di risposta da parte dell’Autorità di Vigilanza.

La parte quarta ridefinisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali di banche ed introduce quelli di indipendenza; sostituisce alla procedura del gradimento del Congresso di Stato quella di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione, con successiva verifica di Banca Centrale, e disciplina i casi di sospensione e decadenza dall’incarico.

La parte quinta contiene la nuova regolamentazione sugli assetti proprietari, diretti ed indiretti, stabilendo i requisiti di onorabilità e di garanzia di sana e prudente gestione previsti per i partecipanti al capitale in misura rilevante (superiore al 2%) nonché le procedure da seguire per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di banche, prima non soggette ad autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, ma unicamente ad obblighi di comunicazione preventiva.

La parte sesta anticipa alcune norme generali in tema di bilancio bancario, confermando l’obbligo di certificazione, definendo i requisiti di indipendenza dei revisori contabili e rinviando, per le norme di dettaglio, ad apposito provvedimento, attualmente in corso di elaborazione.

La parte settima raggruppa tutte le norme di vigilanza prudenziale applicate alle banche: quelle di maggior rilievo riguardano la possibile deduzione dal patrimonio di vigilanza dei finanziamenti concessi ai soci, l’introduzione di un coefficiente di solvibilità minimo del 11%, nonché di parametri limitativi, in linea con i principi internazionalmente riconosciuti, alla concentrazione dei rischi, all’assunzione di posizioni rilevanti verso parti correlate e soggetti ad esse connessi, all’acquisto di partecipazioni e di beni immobili, alla concessione di crediti a medio/lungo termine. Nella parte di vigilanza prudenziale sono altresì contenute regole di adeguatezza organizzativa, volte a garantire anche un efficace funzionamento del sistema dei controlli interni, la separatezza fra funzioni operative e di controllo e la necessaria dialettica interna agli organi collegiali. Infine vengono definite le procedure per l’autorizzazione all’apertura di nuove filiali e alla modifica dello statuto, non più rimesse al Comitato per il Credito e Risparmio, nonché quelle per gli acquisti in blocco di attività e passività.

La parte ottava contiene principi generali di svolgimento della vigilanza ispettiva e di quella cartolare, rinviando, per quest’ultima, ad apposito provvedimento che, a breve, riorganizzerà, su basi più sistematiche e funzionali, i flussi informativi che le banche trasmettono periodicamente a Banca Centrale, adeguandole ai contenuti del nuovo Regolamento.

La parte nona definisce il “gruppo bancario” ed introduce precisi obblighi di tipo organizzativo:

sulle capogruppo sammarinesi nei confronti delle società componenti il gruppo (funzioni regolamentari e di controllo);
sulle controllate sammarinesi nei confronti delle capogruppo estere (flussi informativi).
La parte decima si focalizza su i rapporti banca-cliente ed impone alle banche nuove regole di trasparenza e correttezza, a partire dai messaggi pubblicitari per arrivare alla fase precontrattuale e contrattuale.

Le principali novità riguardano:

il diritto del cliente alla consegna della proposta di contratto (prima) e del contratto (poi);
l’evidenza delle condizioni economiche in apposito documento di sintesi (frontespizio) e della periodicità di capitalizzazione degli interessi in apposita appendice;
il diritto di recesso del cliente in caso di offerta fuori sede e di esercizio di ius variandi da parte della banca;
l’indicazione obbligatoria di TEG o TAEG nei contratti di finanziamento;
le procedure per le variazioni unilaterali generalizzate e per l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
La parte undicicesima conclude il Regolamento con le norme finali e transitorie, dirette a consentire il graduale allineamento delle banche già presenti alle nuove regole introdotte.

L’entrata in vigore del Regolamento è fissata al 1 gennaio 2008.

San Marino, 27 settembre 2007

REGOLAMENTO TESTO COMPLETO

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