Banca Centrale sul SEPA

Banca Centrale sul SEPA

 

L’adesione alla Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro – SEPA)

 

costituisce una tappa fondamentale nel processo di internazionalizzazione del

sistema bancario sammarinese che consente al contempo a famiglie, imprese e

pubblica amministrazione di usufruire di servizi di pagamento più efficienti, allineati

agli standard europei.

1. Il processo di adesione alla SEPA

Per apprezzare appieno la rilevanza della partecipazione alla SEPA è opportuno

richiamare il percorso fatto dalla Repubblica di San Marino per conseguire tale

obiettivo.

Sin dal 2008 la Banca Centrale ha seguito il progetto SEPA, informando le Autorità

sammarinesi circa l’opportunità e la necessità di far parte dell’area unica dei

pagamenti, quale fattore strategico per lo sviluppo del sistema economico del

Paese, individuando al contempo una serie di criticità riconducibili alla condizione di

San Marino quale paese terzo rispetto all’Unione Europea (UE) e alla mancata

adesione allo Spazio Economico Europeo (SEE), fattori che – se presenti – avrebbero

consentito una partecipazione di diritto alla SEPA.

Gli unici paesi al di fuori dell’UE e del SEE da tempo aderenti alla SEPA sono infatti la

Svizzera (che rientrava tra i primi paesi coinvolti nel progetto, promosso

dall’industria bancaria europea nel 2002) e il Principato di Monaco (che ha aderito

nel 2009 anche in virtù della peculiare condizione di protettorato francese).

Gli eventi pregiudizievoli che hanno colpito il sistema bancario e finanziario

sammarinese tra il 2008 e il 2010 hanno fortemente rallentato il processo di

adesione alla SEPA da parte della Repubblica di San Marino, la cui reputazione

risultava fortemente penalizzata nelle sedi internazionali.

A partire dal 2009, il tema è stato ricondotto nell’ambito della trattativa per la

rinegoziazione della Convenzione Monetaria con l’Unione Europea per l’utilizzo

dell’euro, il cui testo definitivo è stato firmato il 27 marzo 2012, con entrata in

vigore dal 1° settembre 2012.

Gli interventi di sostanziale adeguamento del quadro normativo agli standard

internazionali in materia di vigilanza, trasparenza e antiriciclaggio unitamente alla

intensificazione dell’attività di controllo svolta dalle Autorità di vigilanza hanno

posto le premesse per un nuovo modello di business del settore bancario e

finanziario.

I positivi risultati nel contempo conseguiti da San Marino in ambito Moneyval e

OCSE nonché il consolidamento delle relazioni con il Fondo Monetario

Internazionale hanno accresciuto la credibilità del Paese e rafforzato il ruolo di

Banca Centrale come referente nel dialogo con gli organismi sovranazionali per le

questioni bancarie e finanziarie, inclusa la questione SEPA.

In tale contesto, diversi sono stati gli interventi posti in essere dalla Banca Centrale

per sensibilizzare le Autorità internazionali ed europee sulla crucialità dell’adesione

alla SEPA, non soltanto per l’ordinato funzionamento del sistema dei pagamenti,

storicamente integrato con quello italiano, ma anche per la stabilità finanziaria del

Paese.

Nel corso del 2013, l’azione svolta dalla Banca Centrale è stata ancora più intensa

avendo proceduto a:

• emendare il quadro normativo nazionale per recepire le disposizioni

comunitarie rilevanti quali il Regolamento UE n. 260/2012 e il Titolo IV della

Direttiva 2007/64 (c.d. PSD), mediante modifiche alla LISF e l’adozione del

Regolamento n. 2013-05;

• approntare, d’intesa con i partner tecnici, a partire dal mese di maggio le

soluzioni informatiche e le infrastrutture necessarie all’inoltro e ricezione dei

flussi di pagamento previsti dalla regole in materia di SEPA in modo da essere

pronti per il 1° febbraio 2014;

• condividere con le controparti istituzionali estere a vario titolo coinvolte

(Banca d’Italia, Banca Centrale Europea, Commissione Europea, European

Payments Council-EPC) il percorso da realizzare con il supporto tecnico

dell’Associazione Bancaria Italiana, alla quale sono da sempre associate anche

le banche sammarinesi, che avrebbe svolto il ruolo di National Adherence

Support Organisation (NASO) al pari di quanto già avvenuto per le banche

italiane.

Il processo di adesione ha avuto una decisiva accelerazione dopo la riunione del 13

settembre 2013 del Comitato Misto UE-RSM, istituito ai sensi della Convenzione

Monetaria, nel corso della quale è stata formalmente riconosciuta la legittimità

dell’istanza di adesione alla SEPA da parte della Repubblica di San Marino.

Nell’occasione, la Commissione Europea – nell’attestare l’equivalenza delle

disposizioni sammarinesi a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio,

banconote e monete in euro – ha assunto l’impegno di supportare l’istanza

sammarinese di fronte allo European Payments Council.

A seguito dell’intenso confronto con le controparti italiane ed europee, valutata la

sussistenza di tutti i presupposti per una positiva conclusione del processo di

adesione, il 29 ottobre 2013 la Banca Centrale ha pertanto presentato l’istanza di

partecipazione alla SEPA per conto dell’intero sistema bancario.

L’istanza, in conformità alle regole di governance interne allo European Payments

Council, è stata prima esaminata dal Coordination Committee che nel novembre

2013 ha indirizzato alla plenaria dell’EPC il proprio parere favorevole per l’inclusione

di San Marino nella SEPA, fino ad arrivare alla positiva decisione assunta dalla

plenaria dell’EPC del 12 dicembre 2013.

2. La valenza strategica dell’adesione a SEPA

L’adesione alla SEPA rappresenta il riconoscimento a livello europeo dei progressi

fatti dalla Repubblica di San Marino e della professionalità degli interlocutori

sammarinesi coinvolti nel processo di adesione.

Le potenzialità offerte dagli standard SEPA, connesse con la gestione di un unico

conto di pagamento per l’effettuazione di bonifici e addebiti su scala paneuropea,

delineano un nuovo scenario e consolidano la prospettiva di integrazione del nostro

sistema bancario e finanziario nel mercato europeo dei capitali.

Tempi ridotti e certi per l’esecuzione dei bonifici, abbattimento dei costi per i

trasferimenti transfrontalieri, possibilità di utilizzare il conto acceso presso la banca

sammarinese per effettuare addebiti richiesti da fatturatori europei ovunque

localizzati, gestione efficiente dei pagamenti per le imprese sammarinesi che

fatturano a clienti residenti negli altri Paesi SEPA delineano uno scenario nuovo al

quale San Marino – al pari degli altri Paesi aderenti all’Unione Europea e allo Spazio

Economico Europeo – parteciperà sin dal suo avvio.

Al di là dei profili tecnici, l’adesione alla SEPA costituisce il primo concreto risultato

conseguito per effetto della Convenzione Monetaria in quanto determina – per il

sistema dei pagamenti – il superamento dei confini del mercato domestico per

consentire ai clienti delle nostre banche di operare su un unico mercato integrato.

3. I nuovi strumenti che saranno utilizzati dal 1° febbraio 2014

3.1 Il SEPA Credit Transfer

A partire dal 1° febbraio 2014, il bonifico SEPA sarà utilizzato per effettuare i

pagamenti da e verso l’area SEPA. Esso affiancherà il bonifico finora in uso a livello

nazionale e avrà un tempo di esecuzione prefissato pari a 1 giorno lavorativo, in

linea con quanto previsto dalla Direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007).

L’impostazione della Direttiva europea è volta ad automatizzare la lavorazione lato

banca del bonifico, così da contrarre i costi e i tempi di esecuzione (la Direttiva ha

previsto che la banca del beneficiario accrediti le operazioni ricevute

“immediatamente dopo”, superando la prassi bancaria di accredito nel giorno

successivo a quello di ricezione e applicando pertanto la cosiddetta “valuta

compensata”).

Il bonifico SEPA è uno strumento armonizzato a livello europeo e rappresenta un

servizio di base a cui i diversi intermediari potranno aggiungere funzionalità

ulteriori.

I costi dell’operazione di bonifico sono ripartiti tra il cliente ordinante e quello

beneficiario sulla base degli accordi che essi hanno stipulato con le rispettive

banche: in questo modo, ciascun cliente potrà conoscere esattamente e

preventivamente il costo dei servizi utilizzati, che verranno a lui tariffati

esclusivamente dalla sua banca. Inoltre, al fine di rendere esplicite e trasparenti le

condizioni praticate alla clientela, le commissioni applicate dagli intermediari non

potranno essere dedotte dall’importo del bonifico ma dovranno essere addebitate

separatamente: l’importo del bonifico verrà quindi accreditato interamente senza

alcuna deduzione da parte degli intermediari che eseguono l’operazione.

Il bonifico SEPA è stato pensato per essere un servizio di facile utilizzo, per tale

motivo è utilizzata la coordinata IBAN (International Bank Account Number), che

consente di individuare univocamente il conto di un cliente presso un’istituzione

finanziaria, peraltro già in uso in San Marino da alcuni anni.

Per disporre un bonifico SEPA il cliente ordinante dovrà comunicare alla propria

banca i codici IBAN e BIC del beneficiario. Alcune banche, per rendere ancora più

agevole l’operazione, non chiederanno l’indicazione del BIC ma si faranno carico del

suo calcolo. Conoscere il proprio IBAN è estremamente semplice: tale codice è

sempre indicato nell’estratto conto e comunque può essere richiesto in qualunque

momento alla propria banca.

L’IBAN garantirà che le operazioni avvengano in modo pienamente automatizzato e

per tale motivo è necessaria la massima attenzione nell’indicazione di tale codice

che avrà importanza prevalente rispetto all’eventuale indicazione di altre

informazioni (ad esempio, i dati anagrafici del beneficiario).

3.2 Il SEPA Direct Debit

Gli addebiti diretti SEPA sono strumenti che consentono a un creditore di disporre

attraverso la propria banca l’addebito del conto di un debitore (presso la stessa

banca o presso una banca diversa), sulla base di un mandato sottoscritto

preliminarmente dal cliente debitore rispetto all’avvio delle operazioni e rilasciato al

creditore stesso.

Il mandato SEPA Direct Debit può riguardare operazioni singole o in serie. Lo

European Payments Council ha previsto due distinti Schemi di addebito diretto, uno

“CORE” studiato per i rapporti fra impresa creditrice e consumatore pagatore,

sebbene utilizzabile anche da pagatori imprese, e uno specifico per le esigenze

tipiche dei rapporti fra imprese (B2B).

Gli strumenti SEPA Direct Debit sostituiranno lo strumento di pagamento RID dal 1º

febbraio 2014, mentre permarrà sul Sistema dei Pagamenti nazionale di San Marino

lo strumento del Direct Debit della Pubblica Amministrazione sino al 1° febbraio

2016.

3.2.1 Il mandato negli Schemi SEPA Direct Debit

È il contratto con il quale il debitore fornisce due distinte autorizzazioni:

– autorizza il creditore a disporre uno o una serie di addebiti a valere sul proprio

conto;

– autorizza la propria banca ad addebitare il conto in base alle istruzioni fatte

pervenire tramite il creditore.

Nel mandato SEPA non figura mai l’importo dell’operazione, sia per l’autorizzazione

riferita a una singola operazione sia per una serie di operazioni continuative.

Le informazioni di base contenute nel mandato SEPA sono:

– il codice IBAN del conto corrente da addebitare;

– il codice BIC della banca presso la quale il conto è detenuto;

– il nome del debitore sottoscrittore;

– il codice identificativo del creditore;

– il nome del creditore e altre informazioni integrative.

Negli Schemi SEPA Direct Debit il mandato sottoscritto dal debitore deve essere

sempre rilasciato al creditore, che ha il compito di conservarlo quale prova del

consenso fornito dal debitore alle operazioni, in caso di eventuali contestazioni.

Gli Schemi prevedono inoltre che la cancellazione del mandato, ovvero qualsiasi

modifica ai suoi elementi, ad esempio la variazione del conto di addebito, debba

essere concordata tra creditore e debitore.

Lo schema del Direct Debit CORE prevede una maggior tutela a favore del debitore,

rappresentata dal diritto di rimborso anche per operazioni autorizzate, esercitabile

entro 8 settimane dalla data dell’addebito. Le banche non sono tenute a chiedere le

motivazioni della richiesta di rimborso avanzata dal debitore, bensì solo ad

eseguirla. In altre parole, anche se il debitore ha firmato il mandato autorizzativo, in

caso di importo addebitato non corretto, può esercitare il diritto di rimborso,

assumendosene tuttavia le responsabilità.

4. Schema di sintesi dei tempi di recepimento

Ai sensi dell’articolo 11 (commi 1 e 2) del Regolamento n. 2013-05 i bonifici e gli

addebiti diretti devono uniformarsi alle regole SEPA dal 1° febbraio 2014.

Fanno eccezione i bonifici nazionali e gli addebiti diretti in favore del settore

pubblico allargato (canalizzati sul sistema dei pagamenti sammarinese), per i quali i

termini di adeguamento alle regole SEPA sono posticipati al 1° febbraio 2016.

La data del 1° febbraio 2016 è valida anche per i RID Finanziari e i RID a importo fisso

(vedasi articolo 7 comma 1 del Reg. 2013-05), intendendosi per:

• RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti

finanziari o all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;

• RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all’atto

del rilascio dell’autorizzazione all’addebito.

 

Tavola di riepilogo

1° febbraio 2014

Bonifici – SCT

Addebiti Diretti – SDD

 

1° febbraio 2016 

Bonifici Nazionali

Addebiti Diretti in favore del Settore Pubblico

Allargato

Rid Finanziari

Rid a Importo Fisso

 

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