Carcere di San Marino, Marco Bianchini. Arresto illegittimo? La Tribuna Sammarinese

Carcere di San Marino, Marco Bianchini. Arresto illegittimo? La Tribuna Sammarinese

Giuseppe Maria Morganti di La Tribuna Sammarinese: In dubbio l’interpretazione delle norme che regolano l’assistenza penale fra Italia e S. Marino / Arresto non legittimo per Bianchini? E’ l’articolo 23 della Convenzione del 1939 che lo consente

 

E’ il capo terzo della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l’Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939 a regolare i rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale. Si tratta di 24 articoli ancora perfettamente vigenti (tranne quello sui reati politici e a mezzo stampa modificato nel 1954) che hanno consentito ai governi di allora (Gozi e Mussolini) di convivere in una delle epoche dell’umanità più travagliate e difficili. Sulla materia sono molto chiare le norme legate alla restrizione delle libertà personali e all’estradizione. I casi di assistenza giudiziaria in questa specifica materia si contano in 70 anni sulla punta delle dita e alcune fattispecie non godono di precedenti giurisprudenziali. Potrebbe rientrare fra questi l’arresto avvenuto seduta stante di Marco Bianchini a richiesta della Procura di Rimini il 16 gennaio scorso. E’ questo uno dei motivi avanzato dai difensori dell’ex Presidente della Fingestus che sarebbe stato tratto in arresto per semplice indicazione della Procura senza rispettare invece il disposto convenzionale per cui simili richieste devono essere trasmesse dal Ministero di Grazia e Giustizia in Italia e autorizzate dalla Reggenza a San Marino. Se così fosse si tratterebbe di lesione di uno dei presupposti della sovranità, ma una lettura attenta dell’articolo 23 della Convenzione del 1939 non pare si possa prestare a questa interpretazione. Nel primo capoverso l’articolo si riferisce alla richiesta di estradizione quando fa riferimento anche alla possibilità di concedere l’arresto provvisorio. Come dire, arresto provvisorio si ma solo dopo la richiesta di estradizione. Nel caso Bianchini invece la magistratura sammarinese ha applicato in modo estensivo il dispositivo del terzo comma dell’art.23 che recita : “In caso d’urgenza si potrà concedere l’arresto provvisorio in base a una dichiarazione anche telegrafica”, inoltrata ovviamente dalla Procura richiedente. Questa interpretazione viene confermata dal fatto che lo stesso articolo dispone la liberazione del soggetto arrestato se entro un mese dall’arresto non sarà pervenuta la domanda di estradizione autorizzata dal Ministero di Grazia e Giustizia. Un termine prorogabile di altri due mesi se il soggetto risultasse pericoloso (il caso ad esempio del pregiudicato Lentini). Insomma la decisione dei giudici sammarinesi appare del tutto legittima. Ora il Tribunale è in attesa di ricevere i documenti annunciati dell’estradizione non ancora giunti in Repubblica, per poter giudicare sul caso in questione, per questo c’è tempo fino al 14 febbraio e solo dopo aver ricevuto la richiesta la magistratura sammarinese potrà esprimersi.

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