Cassazione antisequestro beni di San Marino. Antonio Iorio, IlSole24Ore

Cassazione antisequestro beni di San Marino. Antonio Iorio, IlSole24Ore

Sole 24
Ore

Cassazione.
Niente contrabbando: il trasferimento di beni tra i due Stati è esente da dazi

Italia-San
Marino, stop ai sequestri

Antonio
Iorio

Non c’è contrabbando in ipotesi di
illeciti su operazioni commerciali tra San Marino e l’Italia, in quanto scambi
effettuati in esenzione di tutti i dazi. A chiarirlo è la Corte di cassazione, III
penale, con la sentenza 42073 depositata il 16 novembre. La vicenda riguardava
il sequestro di alcuni aeromobili immatricolati a San Marino e detenuti in
Italia, attraverso società di noleggio, da cittadini italiani. Secondo la Procura della Repubblica
era configurabile il reato previsto dall’articolo 70 del Dpr 633/72 di evasione
dell’Iva all’importazione che rinvia, anche per le sanzioni, alle disposizioni
doganali. Di conseguenza si era proceduto al sequestro degli aeromobili. Il
Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro per il reato di
contrabbando. Di tutt’altro avviso la
Corte secondo cui il contrabbando non solo non era mai stato
contestato, in quanto gli scambi doganali tra ltalia e Repubblica del Titano sono
svolti in esenzione di tutti i dazi (articolo 6 dell’Accordo di cooperazione
tra Cee SanMarino). Una pronuncia importante in quanto negli ultimi mesi, in
varie città, la Guardia
di Finanza ha sottoposto a sequestro sia aeromobili che natanti, provenienti da
San Marino e detenuti da italiani. Anche in base alla normativa nazionale è da
escludere che il trasferimento di beni tra i due Stati debba seguire le regole
Iva sull’importazione. Tali operazioni sono regolate dagli articoli da 67 a 70
del Dpr633/72, mentre la disciplina delle operazioni con San Marino e il Vaticano è
contenuta all’articolo 71. Nel primo caso, infatti, vi è una sostanziale
equiparazione al regime Iva interno. Nel secondo caso, per l’articolo71 che
richiama anche il 17 del Dpr 633/72, si trasferiscono sull’operatore economico
italiano tutti gli obblighi formali e sostanziali delle operazioni effettuate
dal soggetto estero (autofattura e regime del reverse charge). Eventuali violazioni
sono sanzionate in via amministrativa e non penale. La mancata regolarizzazione
del trasferimento in Italia dei beni, anche con rappresentante fiscale, e con
l’assolvimento dell’imposta con inversione contabile, non determina un’evasione
Iva all’importazione, ma una violazione Iva interna, sanzionata dall’articolo
6, comma 9 bis del decreto legislativo 471/97 (si veda anche la sentenza della
Cassazione 10819/2010).

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