Commento al testo dell’accordo di cooperazione versione Stolfi 2008

Commento al testo dell’accordo di cooperazione versione Stolfi 2008

(Articolo firmato GMM apparso su La Tribuna Sammarinese il 27 novembre 2008)
La bozza di accordo in tema di cooperazione con l’Italia è stata concordata nella riunione tecnica di Roma del 19 giugno scorso e scambiata tra le parti il 13 ottobre. Nella premessa la parte più rilevante riguarda la materia valutaria e finanziaria, infatti se da un lato si prende atto dell’esistenza della Convenzione del 1991, dall’altro si segnalano la presenza del regolamento e della direttiva dell’Unione Europea del 2005 sulla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Interessante è notare anche la sottolineatura dell’importanza dell’economia sammarinese per il lavoro italiano e viceversa del lavoro italiano per l’economia sammarinese, come dire che questo rappresenta uno dei motivi chiave per cui è possibile stringere l’accordo.

L’obiettivo dell’articolo 1 è quello di eliminare le condizioni distorsive del sistema sammarinese con l’opportunità di interconnetterlo con il sistema italiano e europeo. Per far questo viene richiesto a San Marino di recepire i principi della normativa comunitaria e l’adeguamento agli standard internazionali in tale materia, compresa la normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nella sostanza l’impegno italiano si concretizza nel fornire ampia collaborazione da esplicitarsi nel Comitato di Contatto.

Assolutamente innovativo e di grande interesse l’articolo 2 che regola la materia industriale e commerciale. I due Stati si impegnano a cooperare anche attraverso la realizzazione di missioni imprenditoriali e di iniziative congiunte con la costituzione di joint ventures e collaborazioni fra imprese al fine di affrontare la competizione internazionale. Di fatto il vantaggio che si ha operando nella Repubblica di San Marino viene esteso a tutte le imprese industriali e commerciali italiane assumendo il principio della reciprocità. L’articolo inoltre prevede di agevolare l’attività libero professionale e delle imprese nei rispettivi territori.

L’accordo definisce le medesime filosofie nell’affrontare i temi della protezione dell’ambiente, in particolare quelli connessi ai cambiamenti climatici. San Marino si impegna a sottoscrivere la convenzione di Kyoto e ad adeguare la propria normativa, in cambio fra i due Stati si individueranno soluzioni comuni per promuovere lo sviluppo sostenibile.

L’articolo 4 vede l’impegno per la lotta alla contraffazione e per la i trasporti, aeroporto, tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Viene istituito un tavolo di concertazione con i responsabili sia nazionali che locali, per definire gli aspetti tecnici e finanziari di comune interesse nella realizzazione di opere stradali. Nell’articolo 6 si definisce l’impegno a “finalizzare la convenzione per la piena operatività dell’aeroporto Rimini-San Marino. All’articolo 7 si dice che le imbarcazioni iscritte nel Registro Navale di San Marino potranno utilizzare i porti italiani nel rispetto delle norme e con l’obbligo dello scambio reciproco delle informazioni. La medesima indicazione vale per la nautica da diporto.

L’articolo 8 e 9 prevedono una fattiva collaborazione in ambito universitario e della ricerca in particolare viene promossa la circolarità dei docenti delle Università dei due Paesi e viene ribadito il riconoscimento dei titoli di studio così come previsto dall’accordo del 1983. Sul fronte della ricerca l’impegno è quello di realizzare programmi congiunti e ad effettuare incontri tecnici ai fini della piena partecipazione delle conoscenze e delle esperienze reciprocamente maturate. L’obiettivo più rilevante di tali articoli è comunque quello della creazione del Parco Scientifico-Tecnologico italo-sammarinese che rappresenta uno dei primi obiettivi di entrambi gli Stati.

Relativamente al turismo, l’impegno è quello di intensificare la già proficua collaborazione sia in ambito O.M.T. che sul fronte bilaterale. In particolare l’impegno è quello di agevolare la raccolta di informazioni statistiche sul turismo e la responsabilizzazione delle agenzie turistiche sammarinesi relativamente ai visti di ingresso.

Grande interesse è previsto nell’ambito della collaborazione sanitaria, in particolare la possibilità di introdurre sul mercato italiano medicinali, cosmetici, alimenti particolari,integratori, alimenti addizionati di vitamine. Inoltre si intensifica la collaborazione a livello generale nel settore sanitario e nella educazione continua in medicina.

L’articolo 12 prevede che i cittadini sammarinesi per quanto attiene le relazioni bilaterali saranno equiparati ai cittadini comunitari a tutti gli effetti. In particolare nella misura in cui San Marino garantisce percorsi formativi conformi alla normativa comunitaria, l’Italia riconoscerà ai cittadini sammarinesi lo stesso trattamento di quelli comunitari per l’iscrizione agli Albi professionali. L’articolo 13 prevede l’identificazione di percorsi per garantire il riconoscimento reciproco delle scritture private e delle sentenze giurisdizionali.

L’articolo 14 è senza dubbio il più delicato dell’accordo. Parte dalla premessa che fra i due Paesi occorra una sempre maggiore collaborazione fiscale. Impegna l’Italia a sostenere il processo di riconoscimento della piazza sammarinese nella comunità internazionale e prende atto con soddisfazione dell’accordo Ecofin sulla tassazione dei redditi da risparmio. Quindi arriva al nocciolo della questione: “alla luce della dichiarazione di Osaka del 14 giugno 2008 dei Ministri Finanziari del G8 che chiede di dare piena applicazione agli standards OCSE di trasparenza e di effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, senza ulteriori ritardi, le parti si impegnano a sottoscrivere un Accordo in tal senso anche ai fini dell’aggiornamento della Convenzione contro le doppie imposizioni”. L’articolo si chiude con una nota molto positiva per la Repubblica di San Marino, perchè si afferma che nel momento in cui l’accordo sarà siglato, l’Italia si impegna ad includere San Marino nelle white list, strumento attraverso il quale è possibile essere riconosciuti quali partner affidabili e vedere finalmente accetta in tutta convinzione, la specificità della propria normativa nazionale.

La collaborazione fra i due Stati si estende anche al settore dell’energia (art. 15) e alla possibilità di inserire altri settori tramite intese specifiche (Art. 16). Le parti conclusive dell’accordo prevedono incontri periodici di verifica per l’attuazione dei tutte le parti dell’accordo e ne definiscono una validità illimitata nel tempo a meno che non intervenga denuncia da una delle parti.
GMM – La Tribuna Sammarinese

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