Concorsi, all’albo dei commissari ed alle nomine di questi ultimi con le relative conseguenze. Civico10

Concorsi, all’albo dei commissari ed alle nomine di questi ultimi con le relative conseguenze. Civico10

Quando nel mese di marzo dello scorso anno, è stata esaminata in Commissione Consigliare la riforma dell’Università degli Studi, non avremmo mai immaginato di aver contribuito a inserire una disposizione che avrebbe permesso di portare alla luce un grande inganno.
Un inganno contenuto nella legge 31 luglio 2009 n. 107 “Concorsi ed altre forme di selezione”.
Una legge che nelle sue finalità recita di voler disciplinare le procedure per l’ammissione ad un rapporto di pubblico impiego con criteri di legalità, imparzialità ed efficienza.
Peccato che dalla data della sua promulgazione non sia stato mai dato corso al Decreto Delegato previsto all’articolo 11 relativo all’Albo dei requisiti dei Commissari che dovrebbe determinare aspetti essenziali nella struttura, nelle regole e nei criteri, nelle competenze e nelle modalità di designazione dei Commissari.*
In assenza di tale atto normativo, non è possibile procedere all’emanazione di concorso pubblico, ma solo di concorso per selezione. Qual è la differenza?
La differenza è rappresentata dal fatto che la commissione che giudica i pretendenti al bando per selezione è nominata dal Congresso di Stato in maniera arbitraria ed in assenza dei criteri e requisiti previsti dalla legge.
La differenza quindi è determinata dalla possibilità di poter determinare le condizioni di assegnazione dei posti di lavoro in pubblica amministrazione, di poter esercitare il potere discrezionale da parte della politica che governa.
Civico10 aveva già evidenziato queste anomalie nel mese di novembre dello scorso anno a seguito dell’emanazione di una serie di bandi di selezione per alcuni importanti figure dirigenziali.
La cosa più assurda e grave è che questa discrezione è esercitata a norma di legge, una legge che a distanza di quasi 6 anni non ha ancora tutti gli strumenti per poter essere applicata a pieno e che ha dato dimostrazione di non raggiungere le finalità e gli obiettivi di legalità, imparzialità ed efficienza che si prefiggeva.
La pubblica amministrazione è sempre stata oggetto di clientelismo da parte dei tanti governi che si sono succeduti nel tempo nonostante la volontà espressa da parte degli stessi di impedire che questo potesse avvenire.
Abbiamo visto emanare leggi qualificate, leggi specifiche, decreti applicativi, ma ancora manca la cosa più importante: la capacità della politica di cambiare! Ci riempiamo la bocca con tante belle parole: trasparenza, legalità, equità, pari opportunità. Ma siamo ancora lontani dalla piena affermazione di questi princìpi e il principale ostacolo è proprio rappresentato da chi dovrebbe, per primo, far si che le norme, da esso stesso emanate, funzionino e siano rese effettive.
Stiamo parlando ancora purtroppo della differenza tra uno stato di diritto e il rapporto tra il principe e il suddito. I prìncipi che si susseguono a ogni legislatura, seppur con i dovuti e doverosi distinguo, non sono in grado di abdicare appieno e i sudditi non sono ancora consapevoli che il loro stato non è ancora cambiato come richiesto a gran voce da molti.
E ancora aspettiamo il fabbisogno…
* Dettaglio del Decreto Delegato previsto all’articolo 11 che dovrebbe determinare
•    la struttura dell’Albo organizzata per aree professionali;
•    le regole per l’accesso all’Albo;
•    le competenze del Dipartimento e della Direzione Generale della Funzione Pubblica con riguardo alla formazione dell’Albo, al suo aggiornamento e alla relativa gestione;
•    stabilire le modalità di designazione e di nomina dei Commissari in considerazione dei requisiti contenuti nell’Albo, avvalendosi preferibilmente del personale della Pubblica Amministrazione anche in quiescenza da non più di cinque anni, nonché in considerazione di un adeguato avvicendamento nel tempo dei Commissari in relazione alle varie procedure di selezione;
•    stabilire infine i criteri per l’eventuale composizione delle Commissioni anche per aree di competenza.

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