Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: caso Podeschi in tribunale. L’ ‘urlo’ di Campagna

Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: caso Podeschi in tribunale. L’ ‘urlo’ di Campagna

L’informazione di San Marino

All’uscita dal tribunale i legali hanno annunciato ricorso a Strasburgo. “Siamo convinti di aver ragione, e là ce la daranno”

Neppure l’urlo dell’avvocato Campagna convince Emiliani

Antonio Fabbri

 

L’udienza di terza istanza nella quale il giudice Lamberto Emiliani ha, giovedì scorso, disposto il rigetto del ricorso degli avvocati Annetta, Pagliai e Campagna che avevano impugnato la decisione di appello che negava la scarcerazione per Claudio Podeschi, ha visto una discussione principalmente su tre aspetti: tempi dell’interrogatorio, desecretazione degli atti e reato presupposto del contestato riciclaggio. Qualche citazione del concittadino giurista Piero Calamandrei da parte dell’avvocato Massimiliano Annetta del foro di Firenze, un urlo dell’avvocato Campagna e, per il resto, questioni di diritto. Poi la decisione di Emiliani: Podeschi resta in carcere. Entro dieci giorni le motivazioni.

La discussione Ha iniziato l’avvocato Stefano Pagliai: “Ci troviamo a discutere la vicenda della custodia cautelare di una persona ristretta in carcere da 53 giorni (oggi 56, ndr.). Questo per comprenderne la drammaticità. Lei è chiamato a valutare se l’interpretazione che di questo ordinamento è stata data sia compatibile, dopo che San Marino ha aderito 26 anni fa, alla Carta dei diritti del Consiglio d’Europa. Non sono questioni di forma. Quando si discute della carne e del sangue di un uomo, quando si discute della libertà personale di una persona, non si tratta di forma, ma si chiamano garanzie, si chiamano diritti e non formalismi. Lei è chiamato a valutare se il potere giudiziario ha agito bene”.

La questione dell’interrogatorio entro le 24 ore

Sono tre principalmente i punti ai quali la difesa fa riferimento: L’interrogatorio avvenuto oltre le 24 ore; la visione parziale del fascicolo e la secretazione delle relazioni dell’Agenzia di informazione finanziaria. La difesa ha sostenuto che il termine previsto all’articolo 125 del codice penale è perentorio. “L’articolo 125 – ha detto Pagliai – prevede che la persona incarcerata sia ascoltata dal giudice nel ‘Più breve tempo possibile e mai oltre le 24 ore’. L’interrogatorio è stato fissato il giorno successivo”, ha rilevato il legale. “Eppure – ha proseguito – quello dell’articolo non è termine ordinatorio. La legge è chiarissima. Ci si dice che l’articolo 125 che è nel codice del 1878, è norma precedente e si pone in relazione con l’articolo 5 della Cedu. Certo – dice Pagliai – ma San Marino era già rispondente sulla base dell’articolo 125 e non si può invocare per sostenere il contrario la Corte dei Diritti dell’uomo di Strasburgo che ha stabilito come tempo congruo un termine massimo di 4 giorni. A San Marino il termine c’è nella legge ed è quello della normativa interna, già conforme ai dettati della Cedu. Termine di 24 ore che va rispettato. E invece ci si dice: ‘noi l’interrogatorio lo abbiamo svolto entro 48 ore, di che ti lamenti?” Contestato dal legale anche il fatto che il Giudice delle appellazioni abbia richiamato la disciplina del fermo o dell’arresto disposto dalle forze di polizia, disciplina che prevede l’interrogatorio entro le 96 ore. “Ma lì si parla di arresto o fermo in flagranza, non di carcerazione preventiva” eccepisce l’avvocato Pagliai che poi aggiunge. “Tra l’altro anche in una delibera del 2013 del Congresso di Stato viene richiamato l’articolo 125, dandone una sorta di interpretazione autentica nel senso da noi sottolineato”. “Ma una delibera non è una legge”, gli fa notare il Giudice Emiliani.

Visione del fascicolo

“Questo regime di secretazione si rivela idoneo a compromettere in parte il diritto di difesa – prosegue Pagliai -. La difesa deve avere piena conoscenza delle prove già acquisite. Quel giorno l’interrogatorio si è svolto al buio. Come facevano a rispondere? Non hanno risposto perché non sapevano su quali basi li si accusava. Si parla di riciclaggio, ci sono movimentazioni bancarie. Quel giorno è stata compiuta una grave violazione. Ci è stato detto di fatto: ‘Non ti preoccupare. Ti ho messo in galera. Stattene lì tranquillo. Accontenti della comunicazione giudiziaria. Che alle prove ci penso io’. Senza poter conoscere gli atti sulla base di cui l’accusa si fonda. Io – ha detto Pagliai – ancora non conosco le relazioni Aif, non c’è ancora possibilità di sapere quale sia il reato presupposto. Quegli atti dovevate farglieli vedere”, dice Pagliai.

Le relazioni Aif secretate

Ancora Pagliai: “Quelle relazioni Aif cui faccio riferimento, sono ancora segrete. Non so perché si dice che quelle somme siano provento di misfatto e questo ci sarebbe scritto in quegli atti, prove che però non ci vengono esibite Io non ho diritto di conoscere tutti gli elementi. Insomma, di violazioni in questa vicenda ve ne sono state molteplici. Violazione delle forme che sono garanzie. Il nostro assistito è in carcere da ormai quasi due mesi senza metterlo in condizione di difendersi. È stato chiesto di vedere tutte le carte. Ci è stato risposto di no. E’ stato chiesto di avere accesso al materiale sequestrato, ci è stato detto di no. Per tutti questi motivi ritengo che questa carcerazione continui ad essere illegittima e per certi aspetti addirittura illegale. Chiediamo che si possa già oggi emanare la sospensione del provvedimento”.

L’avvocato Annetta

Il legale fiorentino inizia con il sottolineare l’integrazione del diritto e delle pronunce della Cedu con il diritto interno. E in particolare parla dei termini di secretazione degli atti e della garanzia di avere un contraddittorio anche nelle fasi preliminari del processo. “Per uno dei due fascicoli, quello del 2012, i termini di secretazione sono perenti da tempo, e noi ne conosciamo solo una parte. L’altro noi non lo conosciamo, come anche lei e come il giudice delle appellazioni non potete conoscerlo”. Lo corregge Emiliani: “Guardi avvocato, che non c’è nessuna norma che imponga al Giudice di appello e al Giudice di terza istanza di non conoscere il fascicolo… però prosegua avvocato”. “La Cedu prevede il diritto di difendersi provando, anche in sede di custodia cautelare. Il contraddittorio in questa vicenda non si è mai potuto estendere a questa fase. Quella secretazione è illegittima perché non conoscendo tutti gli atti io non mi posso difendere”. Sulla questione dell’interrogatorio entro le 24 ore Annetta ribadisce le affermazioni di Pagliai sottolineando che, richiamando la disciplina dell’arresto e del fermo in ambito di custodia cautelare, si compie una analogia che in diritto penale non ci può essere. “E ammesso che la si faccia, non può essere in malam partem”, cioè sfavorevole all’indagato.

L’impianto accusatorio

Per Annetta manca il fumus commissi delicti. “Non ci sono adeguati elementi probatori – dice – C’è una contestazione associativa, ma non c’è un solo elemento che sostanzi il vincolo associativo. Non ci sono prove dei reati All’uscita dal tribunale i legali hanno annunciato ricorso a Strasburgo. “Siamo convinti di aver ragione, e là ce la daranno” presupposti. Ci si cita sempre la sentenza del professor Brunelli, il quale non dice che, quando si parla di riciclaggio, non deve esserci il reato presupposto. Dice che può non essere ancora adeguatamente provato, ma ci deve essere”.

 L’annuncio del ricorso a Strasburgo

Ancor prima della decisione di Emiliani, l’avvocato Annetta ha di fatto lasciato intendere che Strasburgo fosse dietro l’angolo. E’ partito dalle considerazioni sulla custodia cautelare: “Lo abbiamo chiesto più volte: quale è il termine previsto per l’interrogatorio? Non ci è stata data risposta su quale sia questo tempo ragionevole. La verità è che le prove bisogna cercarle prima di mettere in carcere, non è che si debbano cercare dopo. E allora questo è un ordinamento compatibile con la Cedu? Mi sa di no: quando non c’è un termine per la custodia cautelare, non c’è un termine per interrogare. Si può andare a dire questo a Strasburgo? Spero non ci sia bisogno di replicare. La verità è che questo ordinamento le norme c’è le ha. E’ dal 1878 che ci sono, e vogliamo andare a dire a Strasburgo che nel 2014 torniamo indietro anziché andare avanti?” Di seguito l’avvocato Achille Campagna ha elencato i casi di sentenze alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo citati anche dai colleghi.

La requisitoria del Procuratore del fisco Nel richiamarsi alla memoria già depositata, il Procuratore del Fisco, Roberto Cesarini, ha posto l’attenzioni su alcuni aspetti. “Sulla applicabilità del termine entro il quale sottoporre la persona in carcere ad interrogatorio. La norma di natura esogena – cioè data dalla Corte di Strasburgo – è quella che dinanzi al giudice il soggetto sia portato al più presto. Si tratta del termine giusto secondo le esigenze che si possano prospettare. Dico questo perché, nei momenti concitati seguiti all’arresto, guardavo le varie richieste dei legali depositate il giorno dopo. Vedo che c’è una richiesta dell’avvocato Campagna per poter visitare in carcere la signora Bruca e avere con lei un colloquio difensivo. Ebbene, è stata autorizzata alle ore 10 e 10 del 24 giugno. Analogo provvedimento, dopo la richiesta del collegio difensivo, è delle 19 e 05 del 24 giugno 2014. Questo per dire che le esigenze che si sono venute a creare hanno dettato dei tempi. Non è che il giudice si è dimenticato dell’interrogatorio, ma ha lasciato il tempo ai legali di incontrare i propri assistiti. Va detto, inoltre, che il signor Podeschi era già stato chiamato prima della carcerazione per essere sentito, come risulta dalle notifiche che mi sono pervenute. Ha però risposto che si sarebbe presentato solamente quando avesse conosciuto tutti gli atti. Due convocazioni precedenti alle quali lui non si è presentato”, ha specificato il Pf.

La desecretazione degli atti

“E’ avvenuta al fine di contemperare esigenze difensive – dice il Pf – viene dunque applicata la legge sul giusto processo che prevede il regime di segretezza e quello di desecretazione degli atti. In quell’articolo 5 c’è però anche scritto che l’inquirente può disporre successivamente la secretazione per alcuni atti, se la necessità di segretezza emerga successivamente. La principale richiesta della difesa è relativa ai rapporti Aif. È evidente che di solito i rapporti Aif sono segnalazioni, richieste, indicazioni, necessità di approfondimenti. Poi è l’inquirente che li fa propri se ritiene, e in base a indagini specifiche adotta provvedimenti o eventuali sequestri. Conoscere quello che l’Aif tecnicamente suggerisce all’inquirente, signi- fica conoscere gli atti futuri che l’inquirente farà sulla base delle indicazioni dell’organo tecnico… e questo la dice lunga su quali siano le volontà delle parti. Diversa è la conoscenza delle prove già acquisite. Ed è stato concesso di vederle, di avere accesso a quegli atti ai quali l’inquirente aveva già copiosamente fatto riferimento nel suo provvedimento che ha accompagnato la carcerazione.

 

Questione del termine perentorio

La difesa ha sostenuto che quello delle 24 ore previsto all’articolo 125 sia un termine perentorio. “Il richiamo fatto agli articoli 92 e 93 – quelli relativi al fermo e all’arresto – fa notare una cosa. Questi articoli dettano un termine per l’interrogatorio e all’ultimo comma prevedono che questi termini indicati vanno osservati, pena l’inefficacia del misura. Questa è la perentorietà. Quando si vuole che il termine sia perentorio e ne discenda l’inefficacia della misura, questo è previsto ed è tassativo”, sottolinea il Pf, evidenziando, quindi, che il termine dell’articolo 125 non è da considerare perentorio.

Le repliche

Al termine della requisitoria del Pf, il giudice Emiliani ha dato la possibilità di controreplica ai legali. Questi hanno ribadito le loro posizioni contestando quanto affermato dal Procuratore del Fisco. In particolare l’avvocato Annetta ha sottolineato che i primi interrogatori “erano stati disposti in stato di libertà. Ma il problema è la violazione del principio del contraddittorio – ha ribadito – Quegli interrogatori vedevano una sola delle tre contestazioni che ci vengono mosse oggi. Una settimana dopo ne spuntano di nuove. Non abbiamo risposto – dice Annetta – perché si gioca a carte coperte”. Poi ancora sulle segnalazioni Aif: “Chiediamo qual è il reato presupposto e ci dicono che sta nelle segnalazioni Aif… ma se non me le fanno leggere? Mi sembra che si stia cercando quello che ci doveva essere già prima di disporre la carcerazione”. L’urlo dell’avvocato achille campagna A chiudere la controreplica è stato un colpo di teatro dell’avvocato Campagna. Mentre stava snocciolando le sentenze della Cedu nelle quali si parla del regime di segretezza, ha detto: “L’interrogatorio non deve essere fatto su istanza di parte”. Poi ha sottolineato che il Fascicolo dove compare la Clabi è partito nel 2012 e quindi “doveva essere già desecretato”. “E lo sa cos’è il segreto?”, ha chiesto rivolgendosi al giudice: “Il segreto… è una sconfitta del giudice”, ha urlato all’improvviso facendo rimbombare l’aula delle udienze. Tanto che, pacatamente, il giudice Emiliani ha rimproverato: “Avvocato, dove siamo?” L’avvocato Campanga si è scusato e si è riseduto.
La decisione Il Giudice di terza istanza ha deciso subito, riservandosi di depositare entro dieci giorni le motivazioni.

Emiliani, quindi, ha letto il dispositivo: “Il Giudice di terza istanza non accoglie il ricorso e pertanto dichiara legittima l’ordinanza del Giudice delle Appellazioni del 30 giugno 2014 numero 30 e legittima l’ordinanza del 23 giungo 2014 con la quale il Commissario della legge ha disposto la detenzione cautelare a carico di Claudio Podeschi. Pertanto conferma interamente i provvedimenti predetti e dichiara che (…) alla stregua degli stessi l’istruttoria e la carcerazione stessa debbono ritenersi legittime. Pone a carico della parte ricorrente le spese di questa fase del giudizio. Si riserva il deposito delle motivazioni negli ordinari termini di legge, manda alla cancelleria per le necessarie notifiche”.

L’uscita dall’aula Visibilmente contrariati i legali di Podeschi sono usciti dall’aula. Come più volte annunciato, adesso pensano di andare a Strasburgo dove, visto il regime di carcerazione, probabilmente ci sarà una corsia preferenziale che dovrebbe vedere il ricorso giungere alla Cedu in un paio di mesi, sostengono i legali. “Siamo convinti della nostra ragione, e se non ce l’abbiamo qui, siamo convinti che là (a Strasburgo – ndr.) ce la daranno”, ha detto l’avvocato Annetta uscendo da palazzo di giustizia.

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