Direzione Generale della Funzione Pubblica, risposta a Caterina Morganti

Direzione Generale della Funzione Pubblica, risposta a Caterina Morganti

In merito all’articolo pubblicato il 10 novembre 2014 su San Marino Oggi, dal titolo “I bandi di selezione sono incostituzionali”, a firma Caterina Morganti, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, per conto della Segreteria di Stato competente, desidera fare alcune precisazioni.
Le riforme costituzionali del 2005 furono attuate per definire in senso più netto la distinzione dei poteri fra Esecutivo e Pubblica Amministrazione, attribuendo al Congresso di Stato le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, la definizione dei programmi e degli obiettivi e l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche da destinare alle diverse finalità, ed alla PA il compito di dare concreta attuazione a tali direttive generali con la propria attività di gestione.
Tali principi sono stati, quindi, sviluppati nel corposo intervento riformista avviato con la Legge Quadro n.105/2009.
In particolare, poi, con la Legge n.107/2009 e successivo Decreto Delegato attuativo n.106/2012, relativo alla disciplina dei CONCORSI ED ALTRE FORME DI SELEZIONE, sono regolate due distinte forme di reclutamento: il concorso ed altre forme di selezione, previste tra l’altro per l’assunzione dei dirigenti con contratto a termine. Pur rappresentando la seconda procedura un sistema più snello di reclutamento, proprio in ragione della temporaneità dell’incarico conferito, il procedimento è ugualmente asservito all’osservanza di criteri, requisiti e modalità oggettive, chiare e trasparenti.
Nello specifico, per quanto riguarda la selezione di personale cui conferire incarichi dirigenziali, si ricorda che in precedenza la nomina di dirigenti a termine era effettuata direttamente dal Congresso di Stato. Ora, invece, è prevista una procedura selettiva che garantisce a chiunque possegga i requisiti specificati nel bando di poter partecipare conoscendo il valore dei punteggi attribuiti a titoli di studio, di servizio, titoli aggiuntivi e curriculum professionale.
Quanto alla composizione delle Commissioni giudicatrici, poi, è la stessa legge a stabilirla, individuando, quali Commissari, soggetti espressione delle massime cariche dirigenziali dell’Amministrazione (Direttore della Funzione Pubblica e Direttori di Dipartimento) con la collaborazione di esperti di comprovato valore nelle materie interessate, ciò proprio a garanzia dell’autonomia dell’azione amministrativa, garanzia che non era presente prima del 2009.
Si ricorda inoltre che le Organizzazioni Sindacali vengono sempre informate sulle date relative alle selezioni e possono partecipare, quali osservatori, a tutte le fasi pubbliche delle procedure di selezione, nonché alle fasi di ammissione dei candidati, conoscendo perciò i criteri che la commissione esaminatrice stabilisce sia per la valutazione dei titoli che per l’esecuzione dei colloqui.
La Direzione Generale della Funzione Pubblica può quindi affermare, in tutta tranquillità, che dal 2005 ad oggi è successo esattamente il contrario di quanto sostenuto dalla Dott.ssa Caterina Morganti, in quanto le normative vigenti hanno quale obiettivo garantire la legalità, l’imparzialità e l’efficienza nell’attività dell’Amministrazione Pubblica, così come sancito nell’articolo 14 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese.
In ogni caso, chiunque si ritenesse ingiustamente leso dai procedimenti selettivi come, pare di capire, la redattrice dell’articolo, ha piena facoltà di presentare ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale al fine di far valere eventuali irregolarità.

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