Eccezione costituzionale sul diritto di difesa, i Garanti vogliono entrare anche nel merito

Eccezione costituzionale sul diritto di difesa, i Garanti vogliono entrare anche nel merito

Il caso riguarda la possibilità di presentare documenti nel processo civile autenticati da notaio ma non registrati.

ANTONIO FABBRI –  Davanti al Collegio Garante di Costituzionalità delle norme una eccezione mirata a sostenere il diritto di difesa nel processo civile. Eccezione che punta ad evitare che ci sia una giustizia solo per ricchi e, soprattutto, che vorrebbe garantire il diritto di difesa potendo portare, nel caso specifico nel processo civile, le prove a sostegno della propria posizione e, soprattutto, della completezza del giudizio. Nel caso in discussione l’eccezione riguarda una norma, in sede di procedimenti civili, che vieta ai giudici di ricevere il deposito di atti “non registrati o di emettere provvedimenti in base a tali atti se prima non siano stati registrati”, e, se depositati in giudizio, il giudice li deve escludere dal fascicolo.

A stabilirlo è una legge del 1981, la numero 85, all’articolo 59. Una norma che suona per la verità come illogica in sé, poiché se una prova è dirimente e vera, non si vede perché debba essere esclusa a priori dal giudizio. Ma per ora la legge prevede questo ed è per tale motivo che ne è stata contestata la legittimità
costituzionale e sostenendo la possibile violazione del diritto di difesa.

Che cosa accade? Nel caso discusso, che tuttavia potrebbe essere analogo a moltissimi altri, le parti, una persona fisica e una banca, avevano stipulato un accordo stragiudiziale, autenticato da notaio, su una serie di contratti e pre-contratti relativi a degli immobili. Questa intesa non era stata registrata per intero presso l’Ufficio del registro, poiché, per i valori in gioco, avrebbe richiesto a carico del contraente più debole, la persona fisica, un esborso complessivo di imposte di registro ingentissime. Si è proceduto, quindi, a registrare i contratti man mano che questi si perfezionavano e versando le imposte dovute. Tuttavia l’intesa tra le parti che doveva essere stragiudiziale è arrivata, per un contenzioso, davanti al giudice civile. In tale sede, però, il contraente persona fisica, che avrebbe potuto provare il tenore degli accordi tra i due producendo la documentazione firmata stragiudizialmente dalle parti e autenticata da notaio, non ha potuto farlo proprio perché la
norma citata vieta di produrre come prova atti “non registrati”, anche se comunque autenticati da notaio, appunto. Ed è dunque su questo che si impernia l’eccezione di costituzionalità sollevata, che il giudice civile ha valutato non infondata, trasmettendola quindi al vaglio del Collegio Garante. L’eccezione chiede in sostanza di dichiarare incostituzionale l’articolo 59 della legge perché, sbarrando
la strada all’utilizzo in giudizio di atti prodotti dalle parti che possono essere determinanti elementi di prova – qualora non siano registrati ancorché autenticati da notaio che è un pubblico ufficiale –  violerebbe il diritto di difesa da un lato e dall’altro genererebbe una discriminazione tra le parti, a discapito della parte meno abbiente che non ha potuto, per l’ingente importo della registrazione, procedere alla stessa. Questo quando potrebbe, invece, provare le sue ragioni producendo la documentazione necessaria. Così a soccombere, perché gli viene impedito di provare la propria posizione, rischia di essere sempre il contraente più debole, poiché meno abbiente. Ora, venerdì scorso il Collegio Garante, composto dal presidente, Giuseppe De Vergottini, e dai giudici Kristina Pardalos e Glauco Giostra, ha esaminato il caso.

Il presidente De Vergottini, tuttavia, non si è focalizzato solo sulle questioni relative alla legittimità costituzionale di una norma  che si sostiene violi il diritto di difesa, ma ha formulato anche dei quesiti che entrano più nel dettaglio della causa, per rispondere ai quali ha dato alle parti 15 giorni di tempo. Quesiti che sono parsi, dunque, più attinenti al giudizio di merito. In particolare la domanda, che pare effettivamente più attinente al merito della causa, mira a conoscere se nel periodo specifico l’appellante avesse la disponibilità (si parla di milioni di euro) per registrare gli atti assolvendo l’imposta prevista. Atti attorno ai quali ruota l’eccezione sollevata dato che, in forza della norma di cui si sostiene l’incostituzionalità, non possono essere utilizzati in giudizio, ancorché autenticati da notaio che è comunque un pubblico ufficiale. Proprio il quesito sulla disponibilità dell’appellante pare prescindere
dalla valutazione sulla Costituzionalità della norma, che riguarda tutti, ma sembra essere più afferente al caso specifico, aspetto su cui si dovrebbe focalizzare meno il giudizio di legittimità costituzionale.

Si vedrà comunque, quale sarà la decisione dei Garanti, che ora dunque attendono le integrazioni richieste alle parti e poi emetteranno sentenza.

 

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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